LA  CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004:

Premesso che:
  l'art.  4  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affida a
questa Conferenza il compito di concludere accordi tra il Governo, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
del   principio  di  leale  collaborazione  e  nel  perseguimento  di
obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed efficacia dell'azione
amministrativa,  al  fine  di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
  la  legge  25 febbraio  1992, n. 210, e successive modificazioni ed
integrazioni,  prevede  un  riconoscimento  economico  a  favore  dei
soggetti  danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni   obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazioni  di
emoderivati, che ne facciano richiesta;
  l'Accordo  tra  il  Governo,  le  regioni e le province autonome, i
comuni,  le province e le comunita' montane, sancito dalla Conferenza
unificata nella seduta dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 492/CU)
concernente  il  trasferimento  delle  risorse  alle  regioni ed enti
locali in materia di salute umana e sanita' veterinaria aveva sancito
tra l'altro:
    l'impegno  del  Ministro  della  salute a mantenere nella propria
competenza  i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
per   gli  indennizzi  riconosciuti  sino  al  21 febbraio  2001,  ad
esclusione  di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della richiamata
legge n. 210/1992, relativamente al caso di decesso;
    l'impegno delle regioni:
      a) a  definire  tutte  le istanze, gia' trasmesse dal Ministero
della  salute  nel  primo  invio  di pratiche effettuato poco dopo il
trasferimento della funzione, entro il 30 maggio 2002;
      b) alla  definizione di linee guida, da adottarsi in Conferenza
Stato-regioni, al fine di raggiungere il necessario coordinamento tra
tutte  le  Regioni per la gestione uniforme delle problematiche della
legge 25 febbraio 1992, n. 210;
    in   attuazione  dell'anzidetto  Accordo,  questa  Conferenza  ha
sancito,  nella  seduta del 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 1508),
l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  concernente:  «Linee  guida per la gestione uniforme
delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
in  materia  di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni di
cui  al  punto  3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n.
1285)»;
    l'art.  3,  comma  145,  della  legge  24 dicembre  2003, n. 350,
recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2004)» ha disposto che
l'assegno  di  reversibilita'  si  applica  solo  in  presenza  delle
condizioni  previste  dall'art.  2,  comma  3 della legge 25 febbraio
1992, n. 210;
  Vista la proposta di Accordo in oggetto, trasmessa dalla Conferenza
dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome con nota del
25 giugno  2004,  con  la  quale si propone di apportare modifiche ed
integrazioni  al  precedente  Accordo del 1° agosto 2002, anche sulla
scorta  dell'entrata  in vigore delle disposizioni di cui all'art. 3,
comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Considerato  che,  in  sede  tecnica  il 20 luglio u.s., sono state
concordate  alcune  modifiche  ed  integrazioni al precedente accordo
Stato-regioni  gia' sancito in materia da questa Conferenza 1° agosto
2002,  che e' stato trasmesso alle regioni e province autonome e alle
Amministrazioni centrali con nota del 13 settembre 2004;
  Considerato   che,   nel   corso   dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,   i   presidenti  delle  regioni  hanno  espresso  avviso
favorevole sull'Accordo in oggetto;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo,  delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Sancisce  l'Accordo  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le province
autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

Preso atto che:
  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio
2000  (Gazzetta  Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000) ha trasferito
alle  regioni,  a  decorrere  dal  21 febbraio 2001, le competenze in
materia  di  salute  umana e sanita' veterinaria, includendo anche le
funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da
complicanze   di   tipo   irreversibile   a   causa  di  vaccinazioni
obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazione di emoderivati di cui
alla  legge  25  febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed
integrazioni,   nonche'   di   vaccinazioni   antipoliomielitica  non
obbligatoria  di  cui  alla  legge  14  ottobre 1999, n. 362, art. 3,
comma 3;
  che  successivamente  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2001) ha
fissato  i  criteri  di  ripartizione  degli  oneri finanziari tra le
Regioni   per   l'esercizio  delle  funzioni  conferite  dal  decreto
legislativo  del  31  marzo 1998, n.112, in materia di salute umana e
sanita' veterinaria;
  che  il  termine  1°  gennaio 2001 e' stato posticipato e correlato
all'entrata  in  vigore  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  22  dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
2001)  che  ha  previsto  il  trasferimento  dei beni e delle risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  ed  organizzative  alle  Regioni e
relativi enti locali;
  che  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio
2003,  nel  rideterminare  le  risorse finanziarie da trasferire alle
regioni  e  agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite
dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute
umana  e  sanita'  veterinaria,  all'art.  2  ha trasferito ulteriori
risorse  agli  enti  titolari  delle  funzioni  di  cui alla legge n.
210/1992;

Si conviene:
  Sul  documento  recante:  «Modifiche  ed  integrazioni  all'Accordo
sancito alla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 1° agosto 2002
(repertorio  atti  n.  1508)  recante:  «Linee-guida  per la gestione
uniforme  delle  problematiche  applicative  della  legge 25 febbraio
1992,  n.  210,  in  materia di indennizzi per danni da trasfusioni e
vaccinazioni,  di  cui  al  punto  3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001»
(repertorio  atti  n.  1285), che, allegato sub A), costituisce parte
integrante del presente Accordo; il testo coordinato con le modifiche
di cui al presente Accordo e' allegato sub B).
    Roma, 23 settembre 2004
Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino