LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
              PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

  Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004;
  Premesso che:
    gli  articoli 2,  comma  2,  lett  b),  e 4, comma 1, del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n. 281 affidano a questa Conferenza il
compito  di  promuovere  e  sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
    l'art.  15  della  legge  1° aprile  1999,  n. 91, prevede che le
regioni  individuino  le  strutture  sanitarie  pubbliche  aventi  il
compito   di   conservare   e   distribuire   i   tessuti  prelevati,
certificandone la idoneita' e la sicurezza;
  Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Ministero della
salute  con  nota  del  5 luglio  2004,  esaminato in sede tecnica il
9 settembre 2004.
  Considerto  che  in  sede  tecnica  il  9 settembre 2004 sono state
concordate  alcune modifiche al testo dell'accordo in oggetto, che e'
stato   trasmesso   alle   regioni   e   province   autonome  e  alle
amministrazioni centrali con nota del 14 settembre 2004.
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del gia' citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sancisce  il  seguente  accordo  tra  il  Ministro della salute, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano nei termini
sottoindicati:
    sul  documento recante «Linee guida sulle modalita' di disciplina
delle   attivita'   di   reperimento,  trattamento,  conservazione  e
distribuzione  di  cellule  e tessuti umani a scopo di trapianto», in
attuazione  dell art. 15, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,
che,   allegato   sub  A)  al  presente  atto  ne  costituisce  parte
integrante.
    Roma, 23 settembre 2004
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino