IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che ha elevato dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 ha elevato al 10 per cento l'aggio ai rivenditori generi di monopolio; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 che ha elevato l'aliquota di base prevista dal comma 1, lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al 58 per cento; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito con la legge 9 febbraio 2004, n. 31, con il quale e' stata attribuita all'Amministrazione dei monopoli di Stato il potere di cui al comma 8 dell'art. 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 2, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2004, in base al quale con i provvedimenti di cui al comma 8 dell'art. 21 della legge n. 289/2002, sono assicurate maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con la legge 31 marzo 2004, n. 87, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76; Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette; Considerata l'opportunita' di disporre, in via provvisoria, nelle more di eventuali provvedimenti di variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati da adottare ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 825/1965 e successive modificazioni, l'aumento della predetta aliquota di base dal 58% al 58,5% al fine di assicurare maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato; Decreta: Art. 1. L'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1), lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e' elevata al 58,5%.