IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1997, n.
328,  convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che ha elevato
dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  81,  che dal
1° gennaio  1993  ha  elevato  al 10 per cento l'aggio ai rivenditori
generi di monopolio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 febbraio  1997  che ha elevato
l'aliquota  di base prevista dal comma 1, lettera a) dell'art. 28 del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al 58 per cento;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  l'art.  1,  comma  7, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n.
341,  convertito con la legge 9 febbraio 2004, n. 31, con il quale e'
stata  attribuita all'Amministrazione dei monopoli di Stato il potere
di cui al comma 8 dell'art. 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  l'art.  2,  comma  62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  per  l'anno  2004,  in base al quale con i
provvedimenti di cui al comma 8 dell'art. 21 della legge n. 289/2002,
sono assicurate maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro;
  Visto  l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito  con  la legge 31 marzo 2004, n. 87, che fissa l'ammontare
dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo
inferiore  a  quello  delle  sigarette  della  classe  di prezzo piu'
richiesta,  nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di
cui  all'art.  6, secondo comma della predetta legge 7 marzo 1985, n.
76;
  Visto   il   decreto  direttoriale  15 luglio  2004  che  fissa  la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
  Considerata  l'opportunita'  di disporre, in via provvisoria, nelle
more  di  eventuali provvedimenti di variazione dei prezzi di vendita
al  pubblico  dei  tabacchi lavorati da adottare ai sensi dell'art. 2
della  citata legge n. 825/1965 e successive modificazioni, l'aumento
della  predetta  aliquota  di  base  dal  58%  al  58,5%  al  fine di
assicurare maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'aliquota  di  base della tassazione delle sigarette, prevista dal
comma  1),  lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, e' elevata al 58,5%.