IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

    Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165,  ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto  il  Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
    Visti  i Regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
    Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P.
o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti Organi;
    Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
    Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997, n. 156 recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
    Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
    Vista  la  richiesta  presentata  in  data  30 settembre 2004 dal
laboratorio  Agrichimica  Snc  di  Rallo  Francesco  &  C, ubicato in
Marsala   (Trapani),   via   Sirtori   n.   31   volta   ad  ottenere
l'autorizzazione,  per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei
certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale,
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;
    Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002,
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in confonnita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
    Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;

                              Autorizza

il  laboratorio  «Agrichimica S.n.c. di Rallo Francesco & C», ubicato
in   Marsala   (Trapani),  via  Sirtori  n.  31,  nella  persona  del
responsabile   enologo   Francesco  Rallo,  per  l'intero  territorio
nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
oleicolo, aventi valore ufficiale.
    Le  prove di analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
    L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dalla data di
emanazione  del  presente  decreto  a  condizione  che il laboratorio
mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
    La   eventuale  domanda  di  rinnovo  deve  essere  inoltrata  al
Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima
della scadenza.
    Il  responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere di
comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
    L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione
dell'autorizzazione.
    Sui   certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
    L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 8 ottobre 2004
                                         Il direttore generale: Abate