IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTERO DELLA SALUTE Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare il comma 9, ai sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, ai fini dell'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti, e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di stabilire i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica; Considerato che le unita' sanitarie locali detengono i dati relativi agli assistiti da parte del Servizio sanitario nazionale; Considerato che il Ministero della salute detiene i dati relativi al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile iscritti e assistiti da parte dei Servizi di Assistenza Sanitaria Naviganti (SASN); Considerato che il Ministero dell'interno detiene i dati relativi agli stranieri regolari con permesso di soggiorno e, in particolare, la data di scadenza del permesso di soggiorno e dell'eventuale richiesta di rinnovo; Considerato che l'Agenzia del farmaco detiene le codifiche e le tariffe relative al prontuario farmaceutico nazionale; Considerato che il Ministero della salute detiene le codifiche e le tariffe relative al nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e promuove la predisposizione del prontuario dei prodotti per l'assistenza integrativa, nonche' degli altri presidi erogati attraverso le farmacie; Considerato che le regioni detengono le codifiche dei prontuari e dei nomenclatori regionali, nonche' le informazioni di competenza regionale necessarie al processo di tariffazione; Considerato che il Ministero della salute detiene le anagrafiche degli assistiti da parte del SASN esentati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria; Considerato che le unita' sanitarie locali detengono le anagrafiche degli assistiti da parte del Servizio sanitario nazionale esentati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria; Considerato che fra i dati di cui deve disporre il Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione delle disposizioni di cui al richiamato art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rientrano anche: le informazioni relative alle strutture sanitarie accreditate ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale; le informazioni relative ai medici del Servizio sanitario nazionale abilitati ad effettuare prescrizioni; le informazioni relative ai medici del SASN abilitati ad effettuare prescrizioni; le codifiche relative alle esenzioni; Considerato che: il Ministero della salute detiene le informazioni relative alle strutture sanitarie accreditate ad erogare prestazioni per il Servizio sanitario nazionale; le unita' sanitarie locali detengono le informazioni relative alla titolarita' delle strutture sanitarie accreditate ad erogare prestazioni per il Servizio sanitario nazionale; le regioni e le province autonome detengono le informazioni relative ai medici abilitati ad effettuare prescrizioni; il Ministero della salute detiene le informazioni relative ai medici del SASN abilitati ad effettuare prescrizioni; il Ministero della salute detiene le informazioni relative alla codifica nazionale delle esenzioni; Visto l'art. 4, comma 127, della legge finanziaria per l'anno 2004, il quale all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce le parole «Tessera del cittadino» con «Tessera sanitaria» e la sigla «TC» con «TS»; Viste le decisioni n. 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (CASSTM), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 ottobre 2003, n. L276, in merito alle caratteristiche della tessera europea di assicurazione malattia e alle procedure che ne derivano per l'accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza, ed in particolare ai dati che dovranno figurare sulla predetta tessera; Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale, tra l'altro, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione; Ritenuto che la tempistica di trasmissione delle informazioni richieste nel presente decreto deve essere coerente con il programma di attivazione di cui al citato comma 6 dell'art. 50; Decreta: Art. 1. Modalita' di trasmissione 1. Le informazioni da trasmettere da parte degli enti che le detengono, le modalita' di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalita' operative di invio e gestione delle stesse, nonche' le specifiche tecniche di fornitura dei dati sono definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale.