IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTERO DELLA SALUTE

    Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ed  in  particolare  il  comma  9,  ai  sensi del quale si demanda al
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della  salute,  ai  fini  dell'allineamento  dell'archivio dei codici
fiscali  con  quello  degli  assistiti,  e  per disporre le codifiche
relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore delle
prestazioni  specialistiche ambulatoriali, di stabilire i dati che le
regioni,  nonche'  i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza
nazionale  che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze, con modalita' telematica;
    Considerato  che  le  unita'  sanitarie  locali  detengono i dati
relativi agli assistiti da parte del Servizio sanitario nazionale;
    Considerato che il Ministero della salute detiene i dati relativi
al  personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile iscritti e
assistiti  da  parte  dei  Servizi  di Assistenza Sanitaria Naviganti
(SASN);
    Considerato che il Ministero dell'interno detiene i dati relativi
agli  stranieri regolari con permesso di soggiorno e, in particolare,
la  data  di  scadenza  del  permesso  di  soggiorno e dell'eventuale
richiesta di rinnovo;
    Considerato  che  l'Agenzia del farmaco detiene le codifiche e le
tariffe relative al prontuario farmaceutico nazionale;
    Considerato  che il Ministero della salute detiene le codifiche e
le  tariffe relative al nomenclatore delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali  e  promuove  la  predisposizione  del  prontuario  dei
prodotti  per  l'assistenza  integrativa, nonche' degli altri presidi
erogati attraverso le farmacie;
    Considerato che le regioni detengono le codifiche dei prontuari e
dei  nomenclatori  regionali,  nonche'  le informazioni di competenza
regionale necessarie al processo di tariffazione;
    Considerato  che il Ministero della salute detiene le anagrafiche
degli  assistiti  da  parte del SASN esentati dalla compartecipazione
alla spesa sanitaria;
    Considerato   che   le   unita'  sanitarie  locali  detengono  le
anagrafiche degli assistiti da parte del Servizio sanitario nazionale
esentati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
    Considerato  che  fra  i  dati  di cui deve disporre il Ministero
dell'economia e delle finanze per la realizzazione delle disposizioni
di  cui al richiamato art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, rientrano anche:
      le  informazioni  relative alle strutture sanitarie accreditate
ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale;
      le  informazioni  relative  ai  medici  del  Servizio sanitario
nazionale abilitati ad effettuare prescrizioni;
      le  informazioni  relative  ai  medici  del  SASN  abilitati ad
effettuare prescrizioni;
      le codifiche relative alle esenzioni;
    Considerato che:
      il Ministero della salute detiene le informazioni relative alle
strutture   sanitarie  accreditate  ad  erogare  prestazioni  per  il
Servizio sanitario nazionale;
      le  unita'  sanitarie locali detengono le informazioni relative
alla  titolarita'  delle  strutture  sanitarie accreditate ad erogare
prestazioni per il Servizio sanitario nazionale;
      le  regioni  e  le  province autonome detengono le informazioni
relative ai medici abilitati ad effettuare prescrizioni;
      il  Ministero  della salute detiene le informazioni relative ai
medici del SASN abilitati ad effettuare prescrizioni;
      il Ministero della salute detiene le informazioni relative alla
codifica nazionale delle esenzioni;
    Visto  l'art.  4,  comma  127, della legge finanziaria per l'anno
2004,  il  quale  all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  sostituisce  le  parole  «Tessera  del  cittadino» con «Tessera
sanitaria» e la sigla «TC» con «TS»;
    Viste  le  decisioni  n.  189, 190 e 191 del 18 giugno 2003 della
Commissione  amministrativa  per  la sicurezza sociale dei lavoratori
migranti  (CASSTM),  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea  del 27 ottobre 2003, n. L276, in merito alle caratteristiche
della  tessera europea di assicurazione malattia e alle procedure che
ne  derivano  per l'accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo
in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza, ed
in particolare ai dati che dovranno figurare sulla predetta tessera;
    Visto  il  comma  6  del  citato  art. 50, il quale, tra l'altro,
prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con  il  Ministro  della  salute,  stabilisce, con decreto pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali
le  disposizioni  del  medesimo  comma 6 e di quelli successivi hanno
progressivamente applicazione;
    Ritenuto  che  la  tempistica  di trasmissione delle informazioni
richieste  nel presente decreto deve essere coerente con il programma
di attivazione di cui al citato comma 6 dell'art. 50;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Modalita' di trasmissione

    1.  Le  informazioni  da  trasmettere  da parte degli enti che le
detengono,  le  modalita'  di  trasmissione  telematica, le frequenze
temporali  e le modalita' operative di invio e gestione delle stesse,
nonche'  le  specifiche  tecniche di fornitura dei dati sono definite
nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento dirigenziale.