IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra» "e successive modificazioni; Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi"» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2003, recante la ripartizione delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, con il quale e' stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 1319/Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra», con lo stanziamento di Euro 7.746.853"; Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 28 agosto 2003, di cui all'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 288/2002; Viste le comunicazioni dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa, rispettivamente, in data 31 maggio 2004, in data 28 maggio 2004 e in data 27 maggio 2004; Decreta: Art. 1. 1. Alla data del 30 aprile 2004, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' di 338 unita', per l'importo complessivo di Euro 3.561.168. 2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita' relative all'anno 2004, pari ad Euro 4.185.685, sono liquidati: a) in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, a n. 148 grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2004; b) successivamente, nell'ordine di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento e fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo 1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E, dando la precedenza ai grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati ne' siano in grado di assicurarlo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale. 3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento, per coloro che abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.