IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  9 dell'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  della  sig.ra  Burki  Ana  Catrina,  nata  Berna
(Svizzera)   il  26 ottobre  1966,  cittadina  svizzera,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei
titoli  professionali  di  cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed
esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto che e' in possesso del titolo accademico «Licentiata en
Philosophiae»  conseguito  presso  l'Universita' di Zurigo nel luglio
1994;
  Considerato   che  ha  conseguito  nel giugno  2003  il  titolo  di
«psicologa   FSP»   rilasciato   dalla   Federazione  Svizzera  delle
psicologhe e degli psicologi;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta dell'8 luglio 2004;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  comunque,  che  la  richiedente  non abbia una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  psicologo  -  Sezione A dell'albo, e pertanto
debba  essere  applicata  una  misura compensativa consistente in una
prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;
  Visto   art.   6,  comma 1  del  decreto  legislativo  n.  115/1992
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla   sig.ra  Burki  Ana  Catrina,  nata  a  Berna  (Svizzera)  il
26 ottobre   1966,  cittadina  svizzera,  e  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione
in Italia.