Alle  regioni  e  province  autonome  -
                              Assessorati alla sanita'
                              Alle associazioni di categoria
                              All'Ispettorato   centrale  repressione
                              frodi
                                  e, per conoscenza:
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali - Dipartimento qualita'
                              Al    Ministero    della    salute    -
                              D.A.N.S.P.V.

  Con   decreto-legge   24 giugno   2004,  n.  157,  convertito,  con
modificazioni,   della  legge  3 agosto  2004,  n.  204,  sono  stati
determinati   nuovi  adempimenti  in  materia  di  etichettatura  dei
prodotti alimentari.
  Al   riguardo,   si   ritiene   necessario   fornire  le  opportune
informazioni per la corretta applicazione di dette disposizioni.
  a) Latte fresco pastorizzato:
    le   amministrazioni   interessate   (Ministeri  delle  attivita'
produttive  e  delle  politiche agricole e forestali) hanno elaborato
alcune  proposte  concernenti la definizione e le caratteristiche del
latte  fresco  che  sono state notificate alla Commissione europea ed
agli  altri  Stati  membri  ai  sensi della direttiva n. 98/34/CE. La
procedura  comunitaria ha avuto termine senza che venissero sollevate
sostanziali obiezioni.
  Pertanto  le  denominazioni  «latte  fresco  pastorizzato» e «latte
fresco pastorizzato di alta qualita» possono essere utilizzate per il
latte  conforme  ai  requisiti  prescritti  dalla  legge  n. 169/1989
nonche'  agli altri parametri generali di cui al regolamento (CEE) n.
2597/97 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997.
  Inoltre,  le  denominazioni  di  vendita  suddette  possono  essere
utilizzate  a condizione che la durabilita' dei due tipi di latte non
sia superiore a sei giorni, escluso quello del trattamento termico.
  Gli  altri  tipi  di latte (sterilizzato, UHT, microfiltrato, etc.)
non  soggiacciono  a  regole  normative  di  durabilita'.  Le aziende
interessate  indicano  la  data  di  scadenza  o il termine minimo di
conservazione sotto la loro diretta responsabilita'.
  Il  comma  2  dell'art.  1,  poi,  fa  riferimento  ai  trattamenti
«autorizzati».  Al  riguardo, si ritiene utile precisare che, essendo
stato  soppresso l'art. 2 della legge n. 169/1989, che sottoponeva ad
autorizzazione  ministeriale  i  trattamenti del latte, gli eventuali
trattamenti  devono  conformarsi  ai  principi  sanciti  dalle  norme
comunitarie  vigenti  di cui sopra e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 54/1997, ivi compresa la microfiltrazione.
  In relazione alle considerazioni di cui sopra, risulta evidente che
i  trattamenti  non  sono piu' da autorizzare, ma sono consentiti nel
rispetto  delle norme vigenti, qualora siano necessari per ragioni di
sicurezza o utili per esigenze tecnologiche.
  Per  quanto riguarda l'indicazione, a norma dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 109/1992, la denominazione di vendita dei diversi tipi
di   latte   deve  essere  completata  dal  riferimento  al  tipo  di
trattamento  adottato,  quando  l'omissione puo' trarre in inganno il
consumatore  sull'esatta  natura del prodotto e quando il consumatore
e'   tenuto   all'adozione   di   particolari   adempimenti   per  la
conservazione domestica del latte o per il consumo.
  b) Passata di pomodoro:
    il  decreto-legge  riserva la denominazione «passata di pomodoro»
al prodotto ottenuto per spremitura diretta dal pomodoro fresco, sano
e  maturo,  riservando  ad  un decreto ministeriale la determinazione
delle caratteristiche del prodotto finito.
  Fino  all'adozione  del decreto, rimane solo l'obbligo del rispetto
della  denominazione  di  vendita. Pertanto, il prodotto ottenuto per
diluizione  del  concentrato di pomodoro puo' essere posto in vendita
sul  mercato  nazionale  solo con una denominazione diversa e tale da
non  creare  confusione con la «passata di pomodoro». In tal senso e'
da  intendersi  modificata la circolare del Ministero delle attivita'
produttive n. 166 del 12 marzo 2001, ai sensi della quale il prodotto
ottenuto  da concentrato poteva essere designato «passata di pomodoro
ottenuta  da concentrato». Questa denominazione, non essendo conforme
a  quanto  previsto  dal  citato  decreto-legge, non puo' essere piu'
utilizzata.
  Il  rispetto  delle  altre caratteristiche e la relativa decorrenza
saranno determinate dal decreto ministeriale in corso di definizione
  I  laboratori  di analisi, ai fini dell'accertamento della presenza
di  acqua aggiunta, possono servirsi della metodica di cui alla norma
CEN/UNI ENV 12141 (giugno 1997) e successive modifiche.
  c) Indicazione dell'origine:
    la legge n. 204/2004 ha completato l'elenco degli adempimenti con
l'art. 1-bis, concernente l'obbligo dell'indicazione dell'origine dei
prodotti,  dandone  la relativa definizione e rinviando ad un decreto
ministeriale le modalita' di applicazione.
  Nelle  more,  anche  al  fine  di  evitare  l'uso  di  modalita' di
indicazione suscettibili di ostacolare la corretta applicazione della
norma,  si  ritiene utile precisare che l'operativita' degli obblighi
concernenti  l'indicazione  dell'origine  ed  i conseguenti controlli
sono  subordinati  all'entrata  in vigore del decreto di cui all'art.
1-bis, comma 3 della legge.
  d) Olio di oliva:
    la  legge  n.  204/2004  ha  introdotto  anche  l'art.  1-ter che
riguarda solo gli oli di oliva.
  Al  riguardo,  si ritiene utile precisare che 1'etichettatura degli
oli  di  oliva  e' disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1019/02, per
cui  l'operativita' degli obblighi concernenti le diciture aggiuntive
introdotte dal citato art. 1-ter e' subordinata all'entrata in vigore
del decreto ministeriale previsto da detto art. 1-ter.

    Roma, 15 ottobre 2004

                                          Il direttore generale: Goti