IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Vista  la  legge  17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori
dell'economia  di  rilevanza  nazionale» che, all'articolo 7, prevede
che  la  preselezione  dei  progetti  presentati  e  la  proposta  di
ammissione  degli  stessi  agli  interventi  del fondo predetto siano
affidate   al   Comitato  tecnico  scientifico  composto  secondo  le
modalita' ivi specificate;
  Vista  la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento
dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di
lire;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il  decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino
della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle
tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli
articoli 5  e  7  che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli
adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla
ricerca;
  Visto   il  decreto  ministeriale  8 agosto  1997,  recante  «Nuove
modalita'  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli   interventi  a  valere  sul  Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata»;
  Visto  il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di
nomina  del  Comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto
decreto legislativo;
  Viste  le  domande  presentate  ai  sensi degli articoli 4 e 11 del
decreto  ministeriale  8 agosto  1997,  n.  954,  e  i relativi esiti
istruttori;
  Tenuto  conto  delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni
del  1° aprile 2003, 15 aprile 2003, 10 giugno 2003, 28 ottobre 2003,
11 novembre  2003,  9 dicembre  2003,  9 marzo  2004, 27 aprile 2004,
11 maggio  2004,  8 giugno 2004 e 20 luglio 2004 di cui ai rispettivi
resoconti sommari;
  Vista   la  circolare  prot.  n.  760/ric.  del  29 dicembre  1999,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  7  del-l'11 gennaio 2000,
recante «Disciplina transitoria delle attivita' di sostegno nazionale
alla  ricerca  industriale  di  cui  al decreto ministeriale 8 agosto
1997,  n.  954  (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore
dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297»;
  Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la
sospensione    delle   attivita'   istruttorie   delle   domande   di
finanziamento  pervenute  ai  sensi  degli  articoli 4, 5, 6 e 11 del
decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;
  Tenuto  conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   del   1° aprile  2003  concernente  la
conclusione  del  periodo di sospensione delle attivita' istruttorie,
relativamente  alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6
e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione
delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per
le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei
conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 novembre 2003, n. 274;
  Viste  le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
per l'anno 2004;
  Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento
nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la
certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
3 giugno 1998, n. 252;
                              Decreta:
                             Articolo 1.
  1. I  seguenti progetti di ricerca e/o formazione sono ammessi agli
interventi  previsti  dalle leggi citate nelle premesse, nella forma,
nella  misura,  le  modalita' e le condizioni indicate, per ciascuno,
nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).