IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Frosinone
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.
1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto l'articolo 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942,
n.  318,  nel  testo  di  cui  all'articolo 9 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6;
  Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
  Visto  il  decreto  in  data  6 marzo 1996 della Direzione generale
della  cooperazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  con il quale e' stata demandata agli uffici provinciali del
lavoro  e  della  massima  occupazione, ora direzioni provinciali del
lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza
nomina  di commissario liquidatore, delle societa' cooperative di cui
siano      stati      accertati      i      presupposti      indicati
nell'articolo 223-septiesdecies  del  regio decreto 30 marzo 1942, n.
318,   nel  testo  di  cui  all'articolo 9  del  decreto  legislativo
17 gennaio 2003, n. 6;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  per la
regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali
e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita' produttive;
  Vista  la  circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero
del  lavoro  e  delle politiche sociali che prevede misure dirette ad
assicurare  la  continuita'  dell'azione amministrativa in materia di
cooperazione;
  Considerato  che  la  societa'  cooperativa  «Fiumerapido  Societa'
cooperativa  agricola  a r.l.» non deposita i bilanci di esercizio da
oltre  cinque  anni  e che nello stato patrimoniale non sono iscritti
valori di natura immobiliare;
  Considerato che non e' pervenuta opposizione debitamente motivata e
documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il
termine  indicato  nella comunicazione ai sensi dell'articolo 7 della
legge n. 241/1990;
                              Decreta:
  La  societa' cooperativa «Fiumerapido Societa' cooperativa agricola
a  r.l.»,  con  sede  in  Sant'Elia  Fiumerapido, costituita a rogito
notaio  dott. Luigi Gamberale in data 15 dicembre 1979, repertorio n.
37171,  registro imprese n. 990 della Camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  di  Frosinone,  BUSC  n.  847/173114, e'
sciolta  ai  sensi  dell'articolo 223-septiesdecies del regio decreto
30 marzo  1942,  n.  318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo  17 gennaio  2003,  n.  6, senza far luogo alla nomina di
commissario   liquidatore,  in  virtu'  dell'articolo 2  della  legge
17 luglio 1975, n. 400.
    Frosinone, 5 ottobre 2004
                                      Il direttore provinciale: Necci