IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  23 aprile  2004  e  7 luglio 2004 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  decreto del
23 aprile 2001, e' stata prorogata fino al 1° dicembre 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 25 settembre 2003,
protocollo n. 64719;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 23 aprile 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano  n. 74, con decreto 23 aprile 2001, ad effettuare i controlli
sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata con
il  regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998,
gia'  prorogata  con  decreti  23 aprile  2004  e  7  luglio 2004, e'
ulteriormente   prorogata   di  centoventi  giorni  a  far  data  dal
1° dicembre 2004.