IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  617/2003  del
4 aprile  2003,  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione,  fra  le  altre, della indicazione geografica protetta
«Pomodoro  di  Pachino»  nel quadro della procedura di cui all'art. 5
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il   decreto  10 aprile  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, con il
quale  l'organismo  di controllo «SoCert - Societa' di certificazione
Srl»,  con  sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9,
e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i controlli sulla indicazione
geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente dal 21 novembre 2001;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  produzioni  vegetali  sul quale ha espresso
parere  positivo  il  gruppo  tecnico  di  valutazione,  di  cui alla
previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
come  sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati
i  piani  di  controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione
geografica  protetta e ad indicazione geografica protetta, al fine di
soddisfare  l'esigenza  di fissare modalita' uniformi per l'esercizio
dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto 10 aprile 2003 per la indicazione geografica protetta
«Pomodoro  di  Pachino»  venga adeguato allo schema tipo di controllo
sopra indicato;
  Considerato  che l'Associazione tutela prodotti tipici Pachino, con
nota  del 22 maggio 2004 ha comunicato di voler confermare la «SoCert
-  Societa'  di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena
(Bologna),  via  Gorizia  n.  9,  quale  organismo  di controllo e di
certificazione  ai  sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pomodoro di
Pachino»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo della stessa, per consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«SoCert  - Societa' di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di
Savena  (Bologna),  via  Gorizia n. 9, con decreto 10 aprile 2003, ad
effettuare   i   controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta
«Pomodoro di Pachino» registrata con il regolamento della Commissione
(CE) n. 617/2003 del 4 aprile 2003, e' prorogata di centoventi giorni
a far data dal 20 novembre 2004.