IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003,
28 ottobre  2003,  4 marzo  2004  e  7 luglio  2004,  con  i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura  di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», con decreto del
29 dicembre 1999, e' stata prorogata fino al 27 novembre 2004;
  Considerato  che  il  predetto  organismo  di  controllo «Camere di
commercio,  industria,  artigianato ed agricoltura di Genova, Savona,
Imperia  e  La  Spezia», ha predisposto il piano dei controlli per la
denominazione  di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio
extravergine  di  oliva,  adottando  lo  schema  tipo  di  controllo,
trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n.
65282;
  Considerato  che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati
DOP-IGP  nella  riunione  del 29 settembre 2004 ha approvato la bozza
del  piano  di  controllo  della  denominazione  di  origine protetta
«Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva;
  Considerato  che  il  predetto  organismo  di  controllo «Camere di
commercio,  industria,  artigianato ed agricoltura di Genova, Savona,
Imperia  e La Spezia», dovra' procedere all'approvazione del predetto
piano  di  controllo  non  appena  terminate  le  verifiche operative
necessarie  nonche'  il relativo piano finanziario, necessario per la
rideterminazione  del  prospetto  tariffario  collegato  al  piano di
controllo stesso;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine protetta «Riviera Ligure»
riferita   all'olio   extravergine   di   oliva,   anche  nella  fase
intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta autorizzazione e il
rinnovo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo «Camera di
commercio,  industria,  artigianato ed agricoltura di Genova, Savona,
Imperia  e  La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito
presso  l'assessorato  agricoltura  parchi  e  foreste  della regione
Liguria,  con  decreto  29 dicembre  1999,  ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine  protetta «Riviera Ligure» riferita
all'olio  extravergine  di  oliva registrata con il regolamento della
Commissione  CE  n.  123/97  del  23 gennaio 1997, gia' prorogata con
decreti  29 novembre  2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre
2003,  4 marzo  2004 e 7 luglio 2004, e' ulteriormente prorogata fino
al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che
avverra' con apposito decreto ministeriale.