IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista   la  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  recante  norme  di
razionalizzazione  della finanza pubblica ed in particolare l'art. 1,
comma  1,  lettera  c),  che  conferisce  delega  al  Governo volta a
procedere   alla   ristrutturazione  degli  arsenali  e  stabilimenti
militari;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 luglio  1997,  n.  265, recante
disposizioni  in  materia  di  personale  civile  del Ministero della
difesa  ed,  in  particolare,  gli  articoli 4,  5,  6 concernenti il
reimpiego   del   personale   civile,   conseguente  ai  processi  di
ristrutturazione;
  Visto  il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente
la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della
difesa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20 gennaio 1998, concernente
l'attuazione  del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla
riorganizzazione  dell'area  tecnico  industriale del Ministero della
difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- n. 79 del 4 aprile 1998;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma   dell'organizzazione  del  Governo  ed  in  particolare  gli
articoli 8  e  9, che recano le norme generali sulle agenzie, nonche'
l'art. 22, che istituisce l'Agenzia industrie difesa (A.I.D.);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000,
n.  424,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante norme
sull'organizzazione   ed   il   funzionamento   dell'A.I.D.   e,   in
particolare,  l'art.  13,  che  al  comma  2 rinvia ad un decreto del
Ministro  della  difesa  la  determinazione  dell'organico definitivo
dell'Agenzia stessa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 ottobre  2001, registrato alla
Corte  dei  conti in data 28 novembre 2001 (registro n. 13, foglio n.
271),  con  il  quale,  tra  l'altro, e' stato affidato alla gestione
dell'A.I.D.   l'Arsenale  militare  di  Messina  e  disposto  il  suo
accorpamento  con  l'Arsenale  militare  di  La Maddalena in un'unica
unita' produttiva;
  Visto   il   decreto   ministeriale   8 giugno   2001,  concernente
l'approvazione   del   regolamento   interno   di   organizzazione  e
funzionamento dell'A.I.D.;
  Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2003, con cui e' stato
approvato   il  programma  di  attivita'  su  base  triennale  (Piano
industriale 2003-2005) e piano di attivita' operativo 2003 e bilancio
di previsione;
  Vista  la  proposta  di organico del personale civile dell'Arsenale
militare  di  Messina  avanzata  dall'A.I.D.,  secondo  la  struttura
organizzativa  e  le  professionalita'  riportate  nel suddetto piano
industriale 2003-2005, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera l), del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000;
  Visto  l'accordo  sottoscritto  dall'A.I.D.  e dalle organizzazioni
sindacali  C.I.S.L.,  U.I.L.  e  CONFSAL  U.N.S.A./S.I.A.D.  in  data
4 febbraio   2004,   che   fissa   l'organico  del  personale  civile
dell'Arsenale  militare  di  Messina  in  trecentoquaranta  unita', a
fronte delle trecento unita' riportate nel suddetto piano industriale
2003-2005;
  Vista   la  sentenza  n.  08921/2002  con  la  quale  il  Tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Lazio  ha annullato i commi 1 e 5
dell'art.  13  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
424   del   2000,   concernenti,   rispettivamente,   l'inquadramento
d'ufficio,  in  via  provvisoria,  di tutto il personale civile della
difesa  in  ser-vizio  presso  le  unita'  alla  data  del rispettivo
passaggio nell'A.I.D. e la restituzione al Ministero della difesa del
personale che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo;
  Visto  il  protocollo d'intesa, sottoscritto in data 10 luglio 2002
dal  Ministero  della  difesa  e  dalle organizzazioni sindacali, sul
reimpiego del personale civile eccedente le esigenze dell'A.I.D.;
  Visto   l'ulteriore   protocollo   d'intesa  sottoscritto  in  data
11 dicembre  2003  dal  Ministero della difesa e dalle organizzazioni
sindacali,   che  conferma  i  criteri  di  reimpiego  del  personale
eccedente  le  esigenze  dell'A.I.D.  e detta specifiche garanzie nei
confronti del suddetto personale;
  Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Vista   la  proposta  del  direttore  generale  dell'A.I.D.  di non
procedere  al  programma  di  accorpamento  dell'Arsenale militare di
Messina  e  dell'Arsenale  militare  di  La  Maddalena, gia' disposto
dall'art.  2  del  citato  decreto  ministeriale  24 ottobre 2001, in
quanto ritenuto non piu' conveniente;
  Considerati  a  mente del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro,   i  tempi  tecnici  necessari  per  il  completamento  della
procedura di reimpiego del personale non inquadrato nell'A.I.D.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   L'organico   definitivo  del  personale  civile  dell'Arsenale
militare   di  Messina  e'  determinato  in  trecentoquaranta  unita'
lavorative.    La   ripartizione   di   tali   unita',   secondo   le
professionalita'  riportate  nel piano industriale 2003-2005, nonche'
secondo  quelle da individuare, per la parte di organico eccedente il
suddetto  piano, in modo da mantenere inalterato il rapporto numerico
tra  il personale diretto e quello indiretto, viene stabilita in sede
locale  in  apposita  concertazione,  applicando  l'art.  6, comma 4,
lettera  g),  del regolamento recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento  dell'Agenzia  industrie  difesa  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  424  del 2000, citato in premessa,
nonche' tenendo presenti i principi enunciati nel piano industriale.
  2.   Dopo   la   definizione   del  programma  delle  riconversioni
professionali  e  la  loro  attuazione  da parte dell'Amministrazione
difesa  sulla  base  della  richiamata  struttura organizzativa, sono
individuate le unita' di personale da trasferire nell'A.I.D., nei cui
ruoli vengono inquadrate, nonche' di quelle risultanti in esubero.
  Ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  per  effetto  degli  inquadramenti nella consistenza
organica   dell'A.I.D.   di   cui   al   periodo   precedente,   sono
corrispondentemente  ridotte  le  dotazioni  organiche  del personale
civile del Ministero della difesa.
  3.   I   successivi   adeguamenti  professionali  ed  organizzativi
dell'Arsenale  militare  di  Messina  sono  stabiliti  dal  direttore
generale  dell'A.I.D. in relazione alle effettive esigenze, secondo i
piani  di  attivita'  ed  in  coerenza  con  i  criteri  di  gestione
economica.