IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, e s.m.i.; Visto il decreto legislativo n. 196/03 - testo unico recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, la parte IIª, titolo V° sul «Trattamento dei dati personali in ambito sanitario»; Visto l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V°, parte seconda della Costituzione; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975, concernente l'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1986, con il quale la rosolia congenita e' stata inserita nell'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a notifica obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990, concernente il sistema informativo delle malattie infettive e diffusive e, in particolare, le peculiari modalita' di notifica delle malattie infettive comprese nella classe IIIª; Riconosciuta la necessita' di integrare l'elenco, contenuto nel suddetto decreto, delle malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria, mediante il re-inserimento della rosolia congenita e l'inserimento della infezione da virus della rosolia in gravidanza; Considerato l'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano relativo al «Piano per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita», sottoscritto in data 13 novembre 2003 e, in particolare, i punti 6.2 e 6.2.2, in cui viene sottolineata, rispettivamente, la necessita' di includere l'infezione da virus della rosolia in gravidanza e la rosolia congenita tra le malattie per cui e' prevista la notifica obbligatoria di con le modalita' previste per la classe IIIª del decreto ministeriale 15 dicembre 1990; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso in data 14 settembre 2004; Decreta: Art. 1. 1. All'elenco delle malattie di cui alla classe IIIª del decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sono aggiunte la sindrome/infezione da rosolia congenita e l'infezione da virus della rosolia in gravidanza. 2. La relativa notifica andra' eseguita secondo le modalita' specifiche descritte nell'allegato 1 al presente decreto, utilizzando rispettivamente le schede epidemiologiche di cui agli allegati 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le segnalazioni e i dati relativi vengono raccolti in una base di dati dal Ministero della salute. La gestione della base di dati e la classificazione dei casi sono affidate al Ministero della salute. 3. Con cadenza annuale il Ministero della salute assicura un ritorno di informazione sull'andamento delle segnalazioni di sindrome/infezione da rosolia congenita. 4. L'Istituto superiore di sanita' svolge funzioni di referente scientifico per la componente di laboratorio della diagnosi della sindrome/infezione da rosolia congenita. 5. Le regioni e province autonome individuano ed accreditano il/i Centro/i di riferimento regionale o interregionali per la conferma diagnostica della infezione/sindrome da rosolia congenita. L'Istituto superiore di sanita' svolge funzioni di referente scientifico per la componente di laboratorio, secondo le funzioni identificate nell'Accordo del 13 novembre 2003, al punto 8.3.