IL RETTORE

  Vista  la  legge  di  istituzione  del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' di Messina, emanato con decreto
rettorale n. 331 del 10 aprile 1997;
  Viste  le deliberazioni assunte dal senato accademico, nelle sedute
del  1° ottobre  2003  e  del  15 dicem-bre  2003  e dal consiglio di
amministrazione,  nelle  sedute  del 2 ottobre 2003 e del 14 novembre
2003,  nel  corso delle quali sono state approvate, ad unanimita', le
proposte di modifica agli articoli 7, 11, 14, 15, 23, 26, 39, 40 e 41
dello   statuto   d'Ateneo   ed   inseriti   ad   integrazione,   gli
articoli 12-bis e 12-ter;
  Considerato che il MIUR, con nota protocollo n. 171 del 25 febbraio
2004,  ha  trasmesso  il decreto dirigenziale 25 febbraio 2004 con il
quale  e'  stato  formulato  un  rilievo  riguardante  la proposta di
modifica  nel testo dello Statuto, precisamente all'art. 11, comma 2,
lettera L);
  Viste  le deliberazioni assunte dal senato accademico, nella seduta
del  29 giugno  2004 e dal consiglio di amministrazione, nelle seduta
del   30 giugno  2004,  con  le  quali,  ad  unanimita',  gli  organi
collegiali  hanno  deliberato di modificare la lettera L) del comma 2
dell'art.  11  dello statuto e sono state approvate le modifiche agli
articoli 8, 9, 10 e 39 dello statuto d'Ateneo;
  Considerato  che  il  MIUR,  con  nota  protocollo  n.  GP/3179 del
18 ottobre   2004,   ha  comunicato  di  non  avere  osservazioni  da
formulare;
                              Decreta:

  Lo Statuto d'Ateneo e' cosi' modificato: all'art. 7, dopo i commi 1
e 2, e' inserito il seguente:
  «3.  Sono  istituiti,  con  funzioni  consultive  e propositive, il
collegio  dei  direttori  di  dipartimento  e  quello  dei  segretari
amministrativi.».
  All'art.  8 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 6 e'
cosi'  sostituito:  «6.  Il  rettore nomina tra i professori di prima
fascia  a  tempo  pieno  un pro-rettore vicario che lo sostituisce in
caso  di  assenza  o di impedimento. In caso di cessazione anticipata
del rettore dalla carica, il pro-rettore vicario esercita le funzioni
rettorali  di ordinaria amministrazione. La cessazione anticipata del
rettore  dalla  carica  e'  comunicata immediatamente dal pro-rettore
vicario al senato accademico appositamente convocato»;
  dopo  il  comma  6  e'  inserito il seguente: «6-bis. Il Rettore ha
altresi'   facolta'  di  nominare  un  collegio  di  pro-rettori  con
competenze  diversificate  per  aree  operative  e  di  designarne il
coordinatore»;
  il  comma  9  e'  cosi'  sostituito: «9. Il rettore puo' delegare a
professori  di ruolo o ricercatori, l'esercizio di funzioni rettorali
in  settori  organici  o  di  competenze determinate. Le deleghe sono
conferite con decreto»;
  dopo  il  comma  9 e' inserito il seguente: «10. Le nomine adottate
dal rettore hanno carattere fiduciario e possono essere motivatamente
revocate»;
  All'art.9  sono  apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 la
parola  «pro-rettore» e sostituita da «pro-rettore vicario» i commi 3
e  4  sono  cosi'  sostituiti:  «3. La rappresentanza di cui al primo
comma  e'  determinata  procedendo preliminarmente al sorteggio della
componente  cui va attribuito l'elettorato passivo per ciascuna area.
Successivamente  si  procede all'elezione del rappresentante per ogni
area disciplinare.
  4.  L'elettorato  attivo,  all'interno  di  ciascuna area, spetta a
tutti i professori di prima e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo,
ed a tutti i ricercatori.»;
  al  comma  7  la parola «pro-rettore» e' sostituita da «pro-rettore
vicario»;
  dopo  il  comma  7 e' inserito il seguente: «7-bis. Alle sedute del
senato  accademico,  in  caso di assenza motivata di uno dei presidi,
partecipa con pieno diritto in sua vece, il preside vicario»;
  il  comma  9  e'  cosi'  sostituito: «9. Il rettore puo' invitare a
partecipare  alle  discussioni del senato accademico i pro-rettori, i
delegati   rettorali,  esperti  e,  per  le  materie  di  particolare
interesse  per  gli  studenti,  il  presidente  del  consiglio  degli
studenti»;
  All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera b)
del comma 1 e' cosi' sostituita: «b) il pro-rettore vicario»;
  dopo  il  comma  3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il rettore puo'
invitare   a   partecipare   alle   discussioni   del   consiglio  di
amministrazione  i  pro-rettori, i delegati rettorali, esperti e, per
le  materie  di particolare interesse per gli studenti, il presidente
del consiglio degli studenti».
  L'art. 11, comma 2, lettera l) e' cosi' sostituito:
    «l) destinare le risorse necessarie per la copertura assicurativa
dei  responsabili  delle unita' organizzative tecnico-amministrative,
delle  strutture  didattiche, scientifiche e di servizio, nonche' dei
componenti  degli  organi  d'Ateneo.  La  copertura  e' limitata alla
responsabilita'  civile  per  danni  cagionati a terzi nell'esercizio
delle  proprie  funzioni  istituzionali  (fatti,  atti  od omissioni)
purche' non commessi con dolo o colpa».
  Dopo l'art. 12 sono inseriti i seguenti:
  «Art.  12-bis.  -  Il  collegio  dei  direttori  di dipartimento e'
composto  da  tutti  i direttori di dipartimento ed e' presieduto dal
rettore.  Il collegio elegge un vice presidente che dura in carica un
triennio accademico e puo' essere rieletto per una sola volta.
  2.  Il  collegio  formula  proposte in tema di alta formazione e di
ricerca,  fermi restando i poteri di indirizzo del senato accademico,
ed  esprime  pareri su tutte le questioni che attengono alla gestione
dei Dipartimenti».
  «Art.  12-ter  -  1.  Il  collegio  dei segretari amministrativi e'
composto  dal  segretari  amministrativi  dei  centri  con  autonomia
finanziaria   e   di   bilancio   ed   e'  presieduto  dal  direttore
amministrativo.  Il  collegio  elegge  un vice presidente che dura in
carica tre anni ed e' rieleggibile una sola volta.
  2.  Il  collegio  cura l'aggiornamento e formula proposte in ordine
alla  gestione  amministrativo-contabile  dei  centri  con  autonomia
finanziaria   e   di   bilancio.   Approfondisce   le   problematiche
amministrativo-contabili,  patrimoniali,  negoziali e fiscali al fine
di assicurare un'uniforme gestione funzionale ai centri con autonomia
finanziaria e di bilancio».
  All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 e'
cosi'  sostituito:  «1.  La facolta' programma e coordina l'attivita'
didattica  e  lo  svolgimento  dei corsi di studio, in conformita' al
regolamento  didattico  di ateneo, per il conseguimento delle lauree,
delle lauree specialistiche e dei diplomi di specializzazione»;
  al  comma  2 le parole «i consigli di corso di laurea, di indirizzo
di  laurea  e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «i consigli
di corso di studio»;
  al  comma 3 le parole: «dal regolamento di facolta» sono sostituite
dalle seguenti: «dal regolamento di cui al comma 4»;
  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il seguente: «4. Alle facolta' e'
attribuita  autonomia  finanziaria  e  di  bilancio  disciplinata  da
apposito regolamento»:
  All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
    all'alinea  del  comma  3  le  parole:  «di  cui  al  primo comma
dell'articolo precedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «di cui
all'articolo precedente»;
    alla  lettera  g)  del  comma  3 le parole: «consigli di corso di
laurea  e  di  diploma»  sono sostituite dalle seguenti: «Consigli di
corso di studio»;
    alla lettera i) del comma 3 le parole: «e alla gestione dei fondi
e degli altri beni assegnati alla facolta» sono soppresse;
    dopo  la  lettera  i)  del comma 3 sono inserite le seguenti: «i)
alla   stipula   di  contratti  e  convenzioni  tra  la  facolta'  ed
istituzioni e soggetti pubblici e privati; k) alla gestione dei fondi
e degli altri beni assegnati alla facolta'.».
  All'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera f)
del  comma  1.  e'  cosi'  sostituita:  «f)  deliberare la stipula di
contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti
pubblici e privati»;
  il  comma  2  e'  cosi' sostituito: «2. Il consiglio e' composto da
tutti  i professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti
al  dipartimento, dal segretario amministrativo, da un rappresentante
degli  iscritti  ai  dottorati  di  ricerca, da un rappresentante dei
titolari  di  assegni  di  ricerca,  nonche' da un rappresentante del
personale   tecnico-amministrativo.   Le   funzioni   di   segretario
verbalizzante sono svolte dal segretario amministrativo il quale, per
le  materie  che  attengono  alla  didattica ed alla ricerca, ha voto
consultivo.  Il  regolamento  di dipartimento stabilisce le modalita'
per  la  elezione  dei  rappresentanti  elettivi  e la loro durata in
carica».
  All'art.  26,  comma  1,  le  parole: «del rettore» sono sostituite
dalle seguenti: «del direttore amministrativo».
  Art.  39,  comma 2, e' cosi' sostituito: «2. Il regolamento dispone
l'istituzione  di  un  collegio  dei  revisori  contabili,  a fini di
controllo,   stabilendo   le   modalita'   della  costituzione  e  le
competenze.  Il  collegio  e' costituito su delibera del consiglio di
amministrazione.  Esso  e'  formato  da non meno di tre e non piu' di
cinque   componenti   scelti   tra  esperti  in  materia  giuridiche,
economiche,  di  contabilita',  o  di  finanza pubblica, iscritti nel
registro  dei revisori contabili presso il Ministero della giustizia,
con anzianita' di almeno cinque anni, ed anche tra i magistrati della
Corte  dei conti. Un magistrato della Corte dei conti assume il ruolo
e  le funzioni di presidente del Collegio. In mancanza di magistrati,
il  Collegio  elegge al suo interno il presidente. In caso di parita'
di  voti,  la scelta del presidente viene effettuata dal consiglio di
amministrazione».
  L'art. 40 e' cosi' sostituito:
  «Art.  40  -  1.  I  centri  di servizio di interesse generale sono
costituiti  con  delibere motivate del consiglio di amministrazione e
del  senato  accademico  che  ne determinano i compiti e la struttura
organizzativa e ne approvano il regolamento.
  2.  I  centri  interdipartimentali di ricerca per l'espletamento di
attivita'  comuni  a  piu'  strutture  didattiche e scientifiche ed i
centri  speciali  di  servizio  per  la gestione di apparecchiature o
strumenti scientifici complessi, sono costituiti, sentiti le facolta'
e  i dipartimenti interessati, dal consiglio di amministrazione e dal
senato  accademico  che  ne  determinano  i  compiti,  la durata e la
struttura organizzativa e ne approvano il regolamento.
  3.  I  centri  interuniversitari  sono  costituiti con delibera del
consiglio  di  amministrazione  e  del  senato accademico su proposta
delle strutture interessate.».
  L'art. 41 e' cosi' sostituito:
  «Art.  41  - 1. Le facolta', i dipartimenti ed i centri di servizio
di  interesse  generale  sono  centri  cui  e'  attribuita  autonomia
finanziaria e di bilancio (centri di spesa autonomi).
  2.  I  centri  interdipartimentali di ricerca, i centri speciali di
servizio e le strutture didattiche diverse dalle facolta' sono centri
di spesa senza autonomia finanziaria e di bilancio.
  3.   Il   senato  accademico  e  il  consiglio  di  amministrazione
individuano  con  delibera  motivata  le strutture, di cui al secondo
comma,   alle   quali   e'  attribuita  autonomia  finanziaria  e  di
bilancio.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Messina, 26 ottobre 2004
                                                Il rettore: Tomasello