IL RETTORE

  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6,
commi 9 e 11;
  Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e'
stato  emanato  lo  statuto  di  questa Universita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
  Viste  le  delibere  del  senato accademico delle sedute in data 10
giugno  2004  e  20  luglio 2004 con le quali sono state approvate le
modifiche  agli  articoli:  5, commi 2 e 3; 24, comma 1; 32, comma 1,
lett.   c);   47,  comma  3;  51,  comma  4  dello  statuto,  nonche'
l'introduzione di una norma transitoria e di una norma interpretativa
e le modifiche agli articoli 7, commi 1 e 5; 17, comma 6; 18, comma 5
del regolamento generale di Ateneo;
  Vista  la  nota del MIUR prot. n. 2504 del 26 ottobre 2004, con cui
vengono  fatte  osservazioni  in merito all'art. 5, commi 2 e 3 dello
statuto e all'art. 7, comma 1 del regolamento generale di Ateneo;
  Considerato  che  le  osservazioni  rivolte all'art. 5, commi 2 e 3
dello  statuto  e  all'art.  7,  comma  1 del regolamento generale di
Ateneo  si  riflettono solo sull'art. 32 e sulla norma interpretativa
dello statuto;
  Ritenuto  quindi  di  dover considerare approvate le modifiche agli
articoli 24, comma 1; 47, comma 3; 51, comma 4 dello statuto, nonche'
l'introduzione della norma transitoria;
                               Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, le
modifiche,   evidenziate   in  corsivo,  ai  seguenti  articoli dello
statuto:

                              Art. 24.
                             Il preside

  1.  Il  preside  e'  eletto  dal  consiglio  di  facolta' nella sua
composizione piu' allargata tra i professori di prima fascia di ruolo
e  fuori  ruolo, che hanno optato per il regime di tempo pieno e dura
in  carica  quattro anni. Le modalita' di elezione sono stabilite nel
regolamento generale di Ateneo.
    Omissis;

                              Art. 47.
                             Il rettore

    Omissis;
  3. Il rettore dura in carica quattro anni accademici.

                              Art. 51.
                 Il senato accademico - Composizione

    Omissis;
  4.   I   membri   elettivi   durano   in  carica  quattro  anni.  I
rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
    Omissis;
                          Norma transitoria

  1.  E'  prorogato  di un anno il mandato del rettore, dei presidi e
dei  membri elettivi del senato accademico, attualmente in carica, ad
eccezione dei presidi delle facolta' nelle quali siano state indette,
alla data del 10 giugno 2004, le elezioni del preside.
  2.   I   mandati   conseguenti   alle   elezioni  che  si  terranno
successivamente  alla  data di cui al comma precedente avranno durata
quadriennale.
    Perugia, 26 ottobre 2004
                                                  Il rettore: Bistoni