IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai sensi del quale le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (l'«art. 15»), del crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite con il Ministro competente; Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di agevolazioni creditizie, fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' della ricerca scientifica e tecnologica, che ha istituito il Fondo speciale per la ricerca applicata («FSRA»); Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha disciplinato le modalita' di esercizio del FSRA, di erogazione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (successivamente soppresso e confluito nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - «MIUR») di finanziamenti agevolati e ne ha determinato i soggetti beneficiari; e visto il relativo art. 14 che ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica («FIT») presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (successivamente soppresso e confluito nel Ministero per le attivita' produttive - «MAP»); Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, con il quale e' stato istituito il Fondo per le agevolazioni alla ricerca («FAR»), in sostituzione del FSRA, e riordinata la normativa di concessione di finanziamenti agevolati a sostegno di attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; Visto il comma 2 dell'art. 15, ai sensi del quale le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi del summenzionato articolo sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e considerato che la presente operazione di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti di competenza del MAP e del MIUR, e che pertanto le caratteristiche della stessa devono essere individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Attesa la necessita' di individuare (i) crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione e disporne la cessione alla «Societa' di cartolarizzazione italiana crediti a responsabilita' limitata» «S.C.I.C. a r.l.», costituita ai sensi dell'art. 15 («SCIC») e (ii) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione e dei titoli che la SCIC emette nell'ambito di tale operazione; Considerato che, ai sensi del comma 11 dell'art. 15, la riscossione dei crediti ceduti puo' essere svolta dallo Stato; Decreta: Art. 1. Oggetto della cessione 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, il MIUR cede alla SCIC, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate sino al 31 luglio 2004, a fronte di finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sulle disponibilita' del FSRA e del FAR ai soggetti di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e che alla data del 31 luglio 2004 rispondono a tutti i criteri di cui all'allegato 1 al presente decreto (i «Crediti MIUR»). In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente capoverso, il MIUR sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione al quale e' allegato un elenco del Crediti MIUR. Il MIUR garantisce alla SCIC l'esistenza dei Crediti MIUR per i rispettivi importi indicati nell'elenco. Il contratto di cessione disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si verifichino errori nell'inclusione di Crediti MIUR dall'elenco citato nel precedente capoverso, nonche' gli obblighi che il MIUR assume nel caso della verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MIUR indicati nell'elenco stesso. In seguito alla verificata inesistenza, totale o parziale, di Crediti MIUR, il MIUR corrispondera' con i termini e le modalita' specificate nel contratto di cessione, alla SCIC un importo in contanti pari al valore nominale dei crediti la cui inesistenza sia stata accertata, al netto del corrispettivo spettante al MIUR in relazione ad eventuali crediti rispondenti ai criteri di cui all'allegato 1 e ceduti ai sensi del presente articolo ma che non siano stati inseriti nell'elenco di cui al precedente capoverso. L'eventuale eccesso dei crediti ceduti ma non inseriti nell'elenco rispetto ai crediti inseriti nell'elenco di cui sia stata successivamente accertata l'inesistenza e' tenuto in considerazione al fine della ripartizione del corrispettivo differito di cui all'art. 2. 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, il MAP cede alla SCIC, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate sino al 31 luglio 2004 a fronte di finanziamenti a tasso agevolato erogati utilizzando gli importi disponibili sul FIT ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e che alla data del 31 luglio 2004 rispondono a tutti i criteri di cui all'allegato 3 al presente decreto (i «Crediti MAP» e unitamente ai Crediti MIUR e, a decorrere dalla cessione di cui all'art. 4 del presente decreto, ai Crediti ulteriori come di seguito definiti, congiuntamente indicati come i «Crediti»). In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente capoverso, il MAP sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione al quale allega un elenco dei Crediti MAP. Il MAP garantisce alla SCIC l'esistenza dei Crediti MAP per i rispettivi importi indicati nell'elenco. Il contratto di cessione disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si verifichino errori nell'inclusione o esclusione di Crediti MAP dall'elenco citato nel precedente capoverso, nonche' gli obblighi che il MAP assume nel caso della verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MAP indicati nell'elenco stesso. In seguito alla verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MAP, il MAP corrisponde, con i termini e le modalita' specificate nel contratto di cessione, alla SCIC un importo in contanti pari al valore nominale dei crediti la cui inesistenza sia stata accertata, al netto del corrispettivo spettante al MAP in relazione ad eventuali crediti rispondenti al criteri di cui all'allegato 3 al presente decreto e ceduti ai sensi del primo capoverso del presente articolo ma che non siano stati inseriti nell'elenco di cui al precedente capoverso. L'eventuale eccesso dei crediti ceduti ma non inseriti nell'elenco rispetto ai crediti inseriti nell'elenco di cui sia stata successivamente accertata l'inesistenza e' tenuto in considerazione al fine della ripartizione del corrispettivo differito di cui all'art. 2.