IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                                  e
                             IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito  in  legge  con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  ai  sensi  del  quale  le risorse derivanti dalle operazioni di
cartolarizzazione,  effettuate  ai  sensi  dell'art.  15  della legge
23 dicembre  1998,  n. 448, e successive modificazioni (l'«art. 15»),
del  crediti  relativi  a  finanziamenti di investimenti in ricerca e
innovazione,   sono   destinate   alla   concessione   di   ulteriori
finanziamenti  da  erogare con le modalita' stabilite con il Ministro
competente;
  Visto  l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di
agevolazioni  creditizie,  fiscali  e  sgravio  di  oneri sociali per
favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato, nonche' della ricerca scientifica e tecnologica,
che ha istituito il Fondo speciale per la ricerca applicata («FSRA»);
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982,  n. 46, che ha disciplinato le
modalita' di esercizio del FSRA, di erogazione da parte del Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica
(successivamente soppresso e confluito nel Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - «MIUR») di finanziamenti agevolati
e  ne ha determinato i soggetti beneficiari; e visto il relativo art.
14  che  ha  istituito  il  Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica («FIT») presso il Ministero dell'industria, del commercio
e   dell'artigianato   (successivamente  soppresso  e  confluito  nel
Ministero per le attivita' produttive - «MAP»);
  Visto  il  decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, con il quale
e' stato istituito il Fondo per le agevolazioni alla ricerca («FAR»),
in sostituzione del FSRA, e riordinata la normativa di concessione di
finanziamenti   agevolati   a   sostegno   di  attivita'  di  ricerca
industriale e sviluppo precompetitivo;
  Visto   il   comma   2   dell'art.   15,  ai  sensi  del  quale  le
caratteristiche  delle  operazioni  di  cartolarizzazione eseguite ai
sensi  del  summenzionato  articolo  sono  individuate con uno o piu'
decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze e considerato che
la  presente operazione di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti di
competenza  del  MAP  e  del  MIUR, e che pertanto le caratteristiche
della  stessa  devono  essere  individuate con uno o piu' decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
delle   attivita'  produttive  e  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Attesa   la   necessita'   di   individuare   (i)  crediti  oggetto
dell'operazione  di  cartolarizzazione  e  disporne  la cessione alla
«Societa'  di  cartolarizzazione  italiana  crediti a responsabilita'
limitata»  «S.C.I.C.  a  r.l.»,  costituita  ai  sensi  dell'art.  15
(«SCIC»)    e    (ii)    le    caratteristiche   dell'operazione   di
cartolarizzazione e dei titoli che la SCIC emette nell'ambito di tale
operazione;
  Considerato che, ai sensi del comma 11 dell'art. 15, la riscossione
dei crediti ceduti puo' essere svolta dallo Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Oggetto della cessione

  1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, il MIUR cede
alla  SCIC,  in  blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti
(per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di
mora,  accessori,  spese,  rimborso  di eventuali danni o indennizzi)
derivanti  dalle  erogazioni  effettuate  sino  al  31 luglio 2004, a
fronte  di  finanziamenti  a  tasso agevolato concessi a valere sulle
disponibilita'  del  FSRA  e  del  FAR  ai soggetti di cui alla legge
25 ottobre  1968, n. 1089, e successive modificazioni e che alla data
del 31 luglio 2004 rispondono a tutti i criteri di cui all'allegato 1
al presente decreto (i «Crediti MIUR»).
  In  relazione  alla  cessione  dei  crediti  di  cui  al precedente
capoverso,  il  MIUR  sottoscrive  con  la SCIC apposito contratto di
cessione  al  quale  e'  allegato un elenco del Crediti MIUR. Il MIUR
garantisce  alla  SCIC  l'esistenza dei Crediti MIUR per i rispettivi
importi indicati nell'elenco.
  Il  contratto  di cessione disciplina, tra l'altro, i meccanismi di
aggiustamento  da  applicarsi  nel  caso in cui si verifichino errori
nell'inclusione  di  Crediti  MIUR  dall'elenco citato nel precedente
capoverso,  nonche'  gli  obblighi  che il MIUR assume nel caso della
verifica   dell'inesistenza,  totale  o  parziale,  di  Crediti  MIUR
indicati  nell'elenco stesso. In seguito alla verificata inesistenza,
totale  o  parziale,  di  Crediti  MIUR, il MIUR corrispondera' con i
termini  e  le  modalita' specificate nel contratto di cessione, alla
SCIC  un  importo  in contanti pari al valore nominale dei crediti la
cui  inesistenza  sia  stata  accertata,  al  netto del corrispettivo
spettante  al  MIUR  in relazione ad eventuali crediti rispondenti ai
criteri di cui all'allegato 1 e ceduti ai sensi del presente articolo
ma  che  non  siano  stati  inseriti nell'elenco di cui al precedente
capoverso.  L'eventuale  eccesso  dei  crediti ceduti ma non inseriti
nell'elenco rispetto ai crediti inseriti nell'elenco di cui sia stata
successivamente  accertata  l'inesistenza e' tenuto in considerazione
al  fine  della  ripartizione  del  corrispettivo  differito  di  cui
all'art. 2.
  2.  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, il MAP cede
alla  SCIC,  in  blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti
(per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di
mora,  accessori,  spese,  rimborso  di eventuali danni o indennizzi)
derivanti dalle erogazioni effettuate sino al 31 luglio 2004 a fronte
di  finanziamenti  a  tasso agevolato erogati utilizzando gli importi
disponibili  sul  FIT  ai  sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio
1982,  n. 46, e che alla data del 31 luglio 2004 rispondono a tutti i
criteri  di cui all'allegato 3 al presente decreto (i «Crediti MAP» e
unitamente  ai  Crediti  MIUR  e,  a  decorrere dalla cessione di cui
all'art. 4 del presente decreto, ai Crediti ulteriori come di seguito
definiti, congiuntamente indicati come i «Crediti»).
  In  relazione  alla  cessione  dei  crediti  di  cui  al precedente
capoverso,  il  MAP  sottoscrive  con  la  SCIC apposito contratto di
cessione al quale allega un elenco dei Crediti MAP. Il MAP garantisce
alla  SCIC  l'esistenza  dei  Crediti  MAP  per  i rispettivi importi
indicati nell'elenco.
  Il  contratto  di cessione disciplina, tra l'altro, i meccanismi di
aggiustamento  da  applicarsi  nel  caso in cui si verifichino errori
nell'inclusione  o  esclusione  di Crediti MAP dall'elenco citato nel
precedente capoverso, nonche' gli obblighi che il MAP assume nel caso
della  verifica  dell'inesistenza,  totale o parziale, di Crediti MAP
indicati    nell'elenco    stesso.    In    seguito   alla   verifica
dell'inesistenza,   totale   o  parziale,  di  Crediti  MAP,  il  MAP
corrisponde,  con  i termini e le modalita' specificate nel contratto
di cessione, alla SCIC un importo in contanti pari al valore nominale
dei  crediti  la  cui  inesistenza  sia stata accertata, al netto del
corrispettivo  spettante  al  MAP  in  relazione ad eventuali crediti
rispondenti  al  criteri  di cui all'allegato 3 al presente decreto e
ceduti  ai sensi del primo capoverso del presente articolo ma che non
siano  stati  inseriti  nell'elenco  di  cui al precedente capoverso.
L'eventuale  eccesso  dei  crediti ceduti ma non inseriti nell'elenco
rispetto   ai   crediti   inseriti   nell'elenco  di  cui  sia  stata
successivamente  accertata  l'inesistenza e' tenuto in considerazione
al  fine  della  ripartizione  del  corrispettivo  differito  di  cui
all'art. 2.