IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella
legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  concernente modifiche alla legge
1° marzo  1986,  n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel
Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la
cessazione   dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  ed  in
particolare   l'art.  19,  comma  5,  che  istituisce  un  Fondo  cui
affluiscono  le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle
iniziative nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il  decreto-legge  8 febbraio  1995, n. 32, convertito nella
legge   7 aprile   1995,   n.   104,   recante   norme   per  l'avvio
dell'intervento   ordinario   nelle   aree  depresse  del  territorio
nazionale;
  Visti  il  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella
legge  22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito  nella  legge  8 agosto  1995,  n.  341,  il decreto-legge
23 ottobre  1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.
641,  il  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge
23 maggio   1997,  n.  135,  e  la  legge  30 giugno  1998,  n.  208,
provvedimenti   tutti   intesi   a  finanziare  la  realizzazione  di
iniziative  dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle
aree depresse;
  Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999),
23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che
recano  fra  l'altro  autorizzazioni  di spesa volte ad assicurare il
rifinanziamento  della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione
degli interventi nelle aree depresse;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  73 della citata legge finanziaria
2002 che stabilisce criteri e modalita' di assegnazione delle risorse
aggiuntive  disponibili  per interventi nelle aree depresse, a titolo
di  rifinanziamento  della  legge  n. 208/1998, volti a promuovere lo
sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici
e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi
dell'avanzamento  progettuale,  della  coerenza  programmatica  - con
particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialita';
  Visti  gli  articoli 60  e  61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge  finanziaria  2003),  con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle
attivita'   produttive,   i   Fondi   per   le  aree  sottoutilizzate
(coincidenti  con  l'ambito  territoriale  delle aree depresse di cui
alla  legge  n.  208/1998  e  al citato Fondo istituito dall'art. 19,
comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e
si   da'   unita'   programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli
interventi  aggiuntivi  a  finanziamento nazionale che, in attuazione
dell'art.  119,  comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al
riequilibrio  economico  e  sociale  fra  aree  del  Paese,  e  viene
stabilita  la possibilita' che questo Comitato, presieduto in maniera
non   delegabile  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle
esigenze   espresse  dal  mercato  in  merito  alle  singole  misure,
trasferisca  risorse  dall'uno  all'altro  Fondo,  con  i conseguenti
effetti di bilancio;
  Visto  in  particolare  il  comma 3, lettera a), del citato art. 61
della  legge  n.  289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree
sottoutilizzate  istituito  presso il Ministero dell'economia e delle
finanze  sia  utilizzato,  fra  l'altro,  per  il finanziamento degli
investimenti  pubblici  di  cui  all'art.  1, comma 1, della legge n.
208/1998,  come  integrato  dall'art.  73 della legge n. 448/2001, da
realizzare  nell'ambito delle Intese istituzionali di programma e dei
programmi nazionali;
  Visto  l'art.  11  della  legge  10 gennaio  2003,  n.  3,  recante
disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il
quale  prevede  che  a  decorrere  dal  1° gennaio  2003, ai fini del
monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
ogni   progetto  di  investimento  pubblico,  nuovo  o  in  corso  di
attuazione,  sia  dotato  di  un  «Codice  unico  di progetto» (CUP),
demandando  a questo Comitato il compito di disciplinarne modalita' e
procedure attuative;
  Visto  l'art.  4  della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria
2004)  e,  in  particolare, il comma 128 che, oltre alla dotazione di
8.061 milioni di euro per il triennio 2004-2006 (Tab. D), attribuisce
un  rifinanziamento di 2.700 milioni di euro al Fondo di cui all'art.
61 della legge finanziaria 2003, per l'anno 2007;
  Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale
n.   254/1999),  15 febbraio  2000,  n.  14  (Gazzetta  Ufficiale  n.
96/2000),  4 agosto  2000,  n.  84  (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000),
21 dicembre  2000  n.  138  (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile
2001,  n.  48  (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36
(Gazzetta  Ufficiale  n.  167/2002),  6 giugno  2002  n. 39 (Gazzetta
Ufficiale  n.  222/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n.
156/2003),  9 maggio  2003,  n.  17 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003),
13 novembre 2003, n. 83 (Gazzetta Ufficiale n. 48/2004);
  Vista  la  propria  delibera  27 dicembre  2002,  n.  143 (Gazzetta
Ufficiale  n.  87/2003)  -  adottata  in corso di promulgazione della
citata  legge n. 3/2003, dopo la definitiva approvazione parlamentare
del  relativo  disegno  di legge (A.S. n. 1271-B) - con la quale sono
state   disciplinate  le  modalita'  e  le  procedure  attuative  per
l'attribuzione del CUP;
  Vista  la  propria delibera n. 19/2004, adottata in data odierna in
attuazione  dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003,
concernente  la  ripartizione  generale  delle risorse per interventi
nelle   aree   sottoutilizzate   di   cui   ai  due  Fondi  istituiti
rispettivamente  presso  i  Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle  attivita'  produttive,  con  un rifinanziamento della legge n.
208/1998,  art.  1,  comma 1, di 4.582 milioni di euro per il periodo
2004-2007, comprensivo di un importo di 207 milioni di euro destinato
a  progetti  in aree urbane del Mezzogiorno, ripartito tra le regioni
secondo la chiave consolidata;
  Visto  il  documento  «Orientamenti  ai  risultati e consolidamento
della  modernizzazione  istituzionale:  quattro  nuove  azioni per il
2004-2008»  concordato  nell'ambito del partenariato istituzionale ed
economico-sociale che ha orientato la revisione di meta' percorso dei
programmi comunitari 2000-2006;
  Vista   la  richiesta  presentata  dal  Ministero  dell'istruzione,
universita'  e ricerca con la quale sono state rappresentate esigenze
di  finanziamento  relative  a progetti di ricerca industriale e alla
realizzazione di distretti di alta tecnologia;
  Vista  la  richiesta presentata dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie,  relativa  al  finanziamento  di  interventi  di  finanza
innovativa  per  lo  sviluppo  dell'high  tech nel Mezzogiorno, di un
piano  integrato  per  formare la societa' del sud all'utilizzo della
rete, di un progetto per l'integrazione dell'e-government regionale e
centrale  nelle  regioni  meridionali,  del  ponte digitale dell'area
dello stretto;
  Viste le ulteriori esigenze finanziarie rappresentate dal Ministero
dell'istruzione,    dell'universita'   e   della   ricerca   per   il
finanziamento  di progetti di innovazione del sistema scolastico, dal
Ministero  dei  beni  culturali  per la valorizzazione del patrimonio
culturale  nelle  aree sottoutilizzate, dal Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio per la realizzazione di un progetto di impianto
solare  integrato  con  la  centrale Enel di Priolo Gargallo e per un
progetto  di  microgenerazione  diffusa,  dal  Ministero degli affari
regionali  per  un  programma di assistenza alle autonomie locali per
l'utilizzo  di  Fondi  tematici  dell'Unione  europea e dal Ministero
degli  affari  esteri  per  ulteriore  finanziamento  di programmi di
sostegno  alla  cooperazione  internazionale da parte delle regioni e
province autonome;
  Tenuto conto delle esigenze rappresentate - per il finanziamento di
azioni  di  sistema  -  da  parte dei Ministeri dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  delle  infrastrutture  e  trasporti,  delle
attivita'   produttive,   dei   beni  e  delle  attivita'  culturali,
dell'istruzione,  ricerca  e  universita', delle politiche agricole e
forestali,  dell'economia e finanze (Dipartimento per le politiche di
sviluppo  e coesione), del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
e del Dipartimento per le pari opportunita', amministrazioni centrali
tutte competenti alla stipula di Accordi di programma quadro (APQ);
  Tenuto  conto del carattere di aggiuntivita' che le risorse oggetto
del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per
investimenti,  costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per
le  diverse  linee di intervento, nonche' dalle risorse disponibili a
carico    dei   Fondi   strutturali   comunitari   e   dal   relativo
cofinanziamento   nazionale  e  considerato  in  particolare  che  le
Amministrazioni    centrali   destinatarie   di   finanziamenti   per
infrastrutture  materiali  e  immateriali  sono  tenute  a perseguire
l'obiettivo   di  destinare  al  Mezzogiorno  il  30%  delle  risorse
«ordinarie» (ossia non espressamente destinate, a livello comunitario
o nazionale, alle aree sottoutilizzate) e di dare conto dei progressi
verso tale obiettivo;
  Ritenuto di dover confermare lo strumento dell'Accordo di programma
quadro,  come  rafforzato dalla legge finanziaria 2004 (art. 4, commi
130  e  131),  quale modalita' ordinaria di programmazione, idonea ad
assicurare  il  tempestivo  avvio  degli  interventi  da  parte delle
stazioni  appaltanti,  attraverso  l'adozione  dei  provvedimenti  di
impegno   riferibili   all'intero   ammontare   delle   risorse  CIPE
programmate  nell'ambito  degli  Accordi di programma quadro, sin dal
momento della loro stipula;
  Considerata   l'opportunita'  di  confermare  sostanzialmente,  per
l'utilizzo  delle  risorse  di cui al presente riparto, i criteri, le
regole e i metodi fissati dalla delibera n. 17/2003 - che richiedono,
nella  loro  applicazione,  una  proiezione pluriennale significativa
perche'  ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia -
discostandosene  laddove  le  valutazioni effettuate e le indicazioni
emerse  dal  confronto con le Amministrazioni regionali e centrali lo
hanno suggerito;
  Ritenuto   di   dover  confermare  la  ripartizione  delle  risorse
destinate alle regioni e alle province autonome, tra le macroaree del
Centro-nord e del Mezzogiorno, nella misura, rispettivamente, del 15%
e dell'85% che viene applicata anche alle Amministrazioni centrali;
  Ritenuto  che - risultando raggiunti da tutte le regioni e province
autonome  gli  obiettivi  fissati  dalla  citata  delibera n. 36/2002
(punto 7) in termini di programmazione delle risorse ripartite a loro
favore  con  le  precedenti  delibere  n.  142/1999,  n.  84/2000, n.
138/2000  e  n.  48/2001,  ma  non essendo ancora decorse le scadenze
relative  agli  obiettivi  in  termini  di  impegno  e  di spesa - la
ripartizione  su  base  regionale  delle risorse di cui alla presente
delibera  debba  ancora  avvenire,  all'interno delle due macro-aree,
secondo  la  tradizionale  chiave  di  riparto adottata in passato da
questo Comitato;
  Ritenuto  di  dover assicurare un forte riequilibrio a favore degli
investimenti  pubblici in infrastrutture materiali e immateriali e di
confermare,  al  contempo,  la  centralita'  delle  regioni  e  delle
province autonome come principali soggetti attuatori degli interventi
attraverso   la   tradizionale   ripartizione   delle   risorse   tra
Amministrazioni  centrali  e regionali nella misura, rispettivamente,
di circa il 20% e l'80%;
  Considerato  che,  per  il  perseguimento  dell'obiettivo fissato a
Lisbona  dai  Paesi  dell'Unione  europea  nel  2000, consistente nel
raggiungimento, da parte dell'economia europea, di massimi livelli di
competitivita'  basata  sulla  conoscenza, e' necessario un intenso e
prolungato  impegno  da  parte  del  nostro  Paese  nei settori della
ricerca  e  dell'information  communication tecnology (ICT), comunque
essenziale  per  assicurare  la  competitivita'  di lungo periodo del
sistema Paese;
  Considerato   che   e'   in  corso  un  significativo  processo  di
riequilibrio  territoriale, a favore del Mezzogiorno, della spesa per
ricerca comprovato dalla crescita del peso dei pagamenti disposti dal
competente Ministero, per tale area del Paese, dal 18,3% del triennio
2000-2002  al  28,5%  del  2003, con un innalzamento dal 15,5% al 41%
delle   erogazioni   del   solo   Fondo  agevolativo  (FAR),  ricerca
industriale;
  Ritenuto    opportuno    accompagnare   il   completamento   e   il
consolidamento di tale processo destinando un significativo volume di
risorse  al  finanziamento  di interventi nei settori della ricerca e
della  societa'  dell'informazione  da  realizzare  nel  Mezzogiorno,
tenuto   conto  delle  richieste  sopra  richiamate,  presentate  dal
Ministero  dell'istruzione,  universita' e ricerca e dal Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie  e delle forti esigenze espresse dal
mercato nei due settori indicati;
  Considerato   che   il  rafforzamento  della  competitivita'  e  la
modernizzazione   dell'apparato   produttivo   meridionale  sarebbero
fortemente  favoriti  dal  ricorso a strumenti di finanza innovativa,
orientati in particolare verso i settori ad alta tecnologia;
  Considerato   che  -  ai  sensi  dell'art.  15  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3268/2003, adottata per
fronteggiare  la situazione di emergenza verificatasi a seguito degli
eventi  calamitosi  che  hanno  colpito la regione Molise nell'ultima
parte  dell'anno  2002 - la stessa regione, d'intesa con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  per  le politiche di
sviluppo  e  coesione,  ha  predisposto  un  programma pluriennale di
interventi   volti   a   favorire   la  ripresa  produttiva,  al  cui
finanziamento  concorrono  le  risorse a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate  nella  misura gia' fissata con la delibera di questo
Comitato  n.  17/2003  e ritenuto, anche sulla base delle indicazioni
contenute  nel  documento  regionale  presentato  nella  seduta della
conferenza  Stato-regioni del 29 aprile 2004, di dover integrare tali
assegnazioni  destinando con la presente delibera ulteriori risorse -
nella  misura  di  61,48 milioni di euro (quota ordinaria) e di 92,32
milioni di euro (quota straordinaria terremoto) - al finanziamento di
interventi  nella  regione Molise che siano in linea con le finalita'
indicate nel detto programma;
  Ritenuto  opportuno  che  le  regioni e le province autonome, nella
selezione  degli  interventi da finanziare con le risorse di cui alla
presente  delibera, tengano conto degli interventi infrastrutturali -
ricompresi,  fra  l'altro,  nei  patti  territoriali  e  nei progetti
integrati   territoriali   -   individuati   secondo   modalita'   di
concertazione  sociale  e  criteri  di integrazione territoriale gia'
sperimentate nell'ambito degli strumenti regionali di sviluppo locale
di cui alla propria delibera 25 luglio 2003, n. 26;
  Ritenuto  opportuno  destinare,  nell'ambito  dei  programmi  delle
regioni  del Mezzogiorno, risorse addizionali rispetto alle dotazioni
disposte  in passato, pari a 82 milioni di euro, corrispondenti al 3%
della  quota  spettante  alle  dette regioni, per il finanziamento di
infrastrutture   complementari   alla  realizzazione  di  accordi  di
programma  quadro (APQ) denominati contratti di localizzazione (CdL),
secondo  il programma pilota di cui alla propria delibera n. 16/2003.
La  relativa copertura finanziaria e' reperita, nella misura del 50%,
nell'ambito  della  quota  relativa  ai programmi nazionali, e, nella
misura  del  50%,  nell'ambito  della  quota  relativa  ai  programmi
regionali,  in linea con quanto espressamente richiesto nel documento
regionale   presentato   nel  corso  della  seduta  della  conferenza
Stato-regioni del 29 aprile 2004;
  Ritenuto  di dover confermare il finanziamento di azioni di sistema
da  parte delle amministrazioni centrali, estendendolo, rispetto alla
delibera  n.  17/2003, ad altre amministrazioni, con la previsione di
una quota premiale volta a incentivarne l'azione per la realizzazione
tempestiva  degli  APQ,  presupposto necessario per dare esecutivita'
alla spesa delle regioni e delle province autonome;
  Ritenuto di dover destinare in via straordinaria al cofinanziamento
delle   attivita'   dei   nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti  pubblici  delle amministrazioni regionali e centrali di
cui  all'art.  1  della  citata  legge  n. 144/1999 l'importo di 9,50
milioni di euro per l'anno 2004, da trasferire a favore del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  per  le politiche di
sviluppo  e  coesione  (U.P.B.  5.1.2.2,  capitolo  3415), al fine di
integrare parte delle riduzioni apportate in applicazione dei recenti
interventi  per  il  contenimento della spesa pubblica (decreto-legge
12 luglio   2004,   n.   168),   tenuto   conto   che   le   predette
amministrazioni,    facendo    affidamento   sulla   continuita'   di
finanziamenti  ormai  consolidati  nella  loro entita', hanno assunto
obbligazioni pluriennali cui dover fare fronte;
  Acquisito,   sulla   proposta   di   ripartizione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  cui alla nota del Vice Ministro
delegato  n.  0010191  del  23 marzo 2004, il parere favorevole della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome,  espresso,  con  raccomandazioni,  nella predetta
seduta del 29 aprile 2004;
  Tenuto conto, ai fini della presente ripartizione, che alcune delle
citate  raccomandazioni regionali sono state accolte, nel corso della
predetta  seduta  della  Conferenza, dal Sottosegretario di Stato del
Ministero  dell'economia  e  finanze  e  tenuto  altresi' conto della
particolare   situazione   della  regione  Molise  evidenziata  nello
specifico  documento  sopra  richiamato  presentato  dalle regioni in
occasione della stessa seduta;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Delibera:

  L'importo  complessivo di 4.582 milioni di euro - destinato in data
odierna  con  la  propria  delibera n. 19/2004 al finanziamento degli
investimenti  pubblici  nelle  aree sottoutilizzate di cui all'art. 1
della  legge n. 208/1998 per il periodo 2004-2007 - e' ripartito, per
le  finalita'  indicate  in  premessa  e  in linea con i criteri ed i
metodi  previsti  dall'art.  73  della  legge  finanziaria 2002, come
segue:

        RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INVESTIMENTI PUBBLICI
                LEGGE n. 208/1998 - PERIODO 2004-2007

         ---->  Vedere immagini da pag. 36 a pag. 37  <----


1. Risorse  addizionali,  premialita',  destinazioni  straordinarie e
                              riserve.

  1.1.  Nell'ambito  delle  risorse,  pari  a  4.582 milioni di euro,
complessivamente destinate al rifinanziamento della legge n. 208/1998
con  la  delibera  generale  di  riparto  n. 19/2004 adottata in data
odierna,  e'  compreso  l'importo  di  207  milioni  di  euro,  quale
destinazione  aggiuntiva  di  risorse  a  favore  delle  regioni  del
Mezzogiorno, ripartita secondo la chiave consolidata (v. Allegato 1),
per  il  finanziamento  di  interventi  nelle  citta'  e  nelle  aree
metropolitane   del  Mezzogiorno,  in  attuazione  del  programma  di
accelerazione  previsto  dalla  legge finanziaria 2004, art. 4, comma
130.  In  base al punto 11 della citata delibera generale, le regioni
meridionali  sono  chiamate  a programmare tali risorse aggiuntive in
consonanza  con  le  priorita'  strategiche e i criteri di selezione,
coerenti  con  la  programmazione comunitaria per le aree urbane, che
garantiranno  la  qualita'  strategica degli interventi, il carattere
aperto  della  fase  istruttoria  per  la  loro selezione, nonche' la
valorizzazione  della capacita' propositiva dei comuni. A tal fine il
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  Dipartimento  per  le
politiche   di   sviluppo   e   di  coesione  promuovera'  un  tavolo
inter-istituzionale  composto  da  tutte  le  regioni interessate, da
rappresentanti  dei  comuni nelle suddette regioni e dal partenariato
istituzionale  ed  economico-sociale  a  livello nazionale. Il tavolo
approvera'  entro  il  30 novembre  2004  i  criteri  e  le procedure
vincolanti  che  le  regioni  applicheranno  per  la  selezione degli
interventi  a  valere  sulla  presente  assegnazione finanziaria. Per
assicurare  l'obiettivo di accelerazione, ogni intervento selezionato
dovra'  prevedere, per il biennio 2004-2005, una spesa pari ad almeno
l'80% delle risorse disponibili per detto periodo.
  Sempre  al medesimo fine di accelerazione, gli accordi di programma
quadro, o i protocolli aggiuntivi, relativi all'attivazione di questi
interventi  dovranno  essere  stipulati entro il 28 febbraio 2005; in
mancanza  di  tale  requisito  le relative risorse rientreranno nella
disponibilita'    di   questo   Comitato,   confluendo   nella   voce
«accantonamenti»  di  cui  al  punto  E.3  della  richiamata delibera
generale  di  riparto  n. 19/2004 e saranno riprogrammabili per altre
finalita'.
  1.2. E' accantonato, per finalita' premiali, un importo complessivo
di 320 milioni di euro cosi' ripartito:
    assegnazione  aggiuntiva  di  187,00 milioni di euro a favore del
Mezzogiorno (regioni, compreso l'Abruzzo, e amministrazioni centrali)
per  meccanismi  premiali,  la  cui  necessita' e' emersa ed e' stata
concordata    all'interno    del    partenariato   istituzionale   ed
economico-sociale che ha orientato la revisione di meta' percorso del
quadro comunitario di sostegno per l'Obiettivo 1 e in particolare:
      a) 110,50  milioni di euro destinati ad assicurare, per regioni
e  amministrazioni centrali, la prosecuzione nell'applicazione di tre
indicatori  della  premialita'  del  4% (tempestivita' dell'invio dei
dati   di   monitoraggio   e   allineamento  della  periodicita'  del
monitoraggio  procedurale  a  quella  del  monitoraggio  finanziario;
rispetto anticipato - dal 31 dicembre al 31 ottobre di ciascun anno -
della   regola   «n+2»   per   una   quota   corrispondente   all'80%
dell'annualita'  di  riferimento; mantenimento di un adeguato livello
annuo dei controlli previsti dal regolamento CE n. 438/2001) e di due
indicatori    aggiuntivi    costituiti    dal   miglioramento   della
conoscibilita'    degli    interventi   finanziati   dal   FSE   (per
amministrazioni  centrali  e  regionali)  e  dalla  trasparenza della
regionalizzazione    degli   interventi   centrali   (per   le   sole
amministrazioni centrali). Con riferimento alla chiave di riparto del
QCS,  la  riserva  e'  ripartita per il 70% alle regioni e per il 30%
alle  amministrazioni  centrali:  per  le regioni vale la consolidata
chiave  di  riparto  adottata  in  passato da questo Comitato; per le
amministrazioni  centrali  una  chiave  di riparto proporzionale alla
somma  delle  risorse  comunitarie  impiegate  nel  QCS  e  di quelle
assegnate  nel  2003  con  le proprie delibere n. 17 e n. 83/2003 (v.
Allegato 2);
      b) 76,50  milioni  di  euro  per  il  finanziamento di un nuovo
meccanismo  gestito  dalle regioni meridionali volto a incentivare il
rafforzamento  istituzionale  di  enti  locali  e  altre  istituzioni
territoriali   essenziali  per  azioni  di  sviluppo  e/o  (a  scelta
regionale)  per  «progetti  di qualita», con particolare attenzione a
quelli  di  natura  integrata. I meccanismi di incentivazione saranno
individuati  ex-ante da ciascuna regione previo confronto con tutti i
soggetti  interessati,  ivi incluse le parti economiche e sociali. La
messa   a  punto  di  tali  meccanismi  sara'  effettuata,  entro  il
30 novembre 2004, in partenariato con i soggetti locali e di concerto
con  il  Dipartimento  per  le  politiche  di sviluppo e coesione. La
riserva  e'  ripartita  secondo  la  tradizionale  chiave  di riparto
regionale (v. Allegato 3);
    riserva  premiale  aggiuntiva,  per  un  importo di 33 milioni di
euro,  a  favore  delle  regioni  del  centro-nord, secondo lo stesso
meccanismo  previsto alla precedente lettera b); la chiave di riparto
e'  quella tradizionalmente adottata, con la preliminare attribuzione
di  una  quota  fissa di 200 mila euro a favore di ciascuna regione e
provincia autonoma (v. Allegato 4);
    previsione  programmatica  di una riserva premiale di 100 milioni
di  euro  a  favore  di  entrambe  le macroaree del Mezzogiorno e del
centro-nord,   per  premiare  il  conseguimento  di  risultati  nella
qualita'  dei  servizi;  le  modalita' per l'utilizzo di tale riserva
(alla  quale  si  applicano  le  consuete  chiavi di riparto) saranno
definite  attraverso  una  concertazione  tecnica  fra  il  Ministero
dell'economia   e  finanze,  Dipartimento  politiche  di  sviluppo  e
coesione e le regioni e le province autonome.
  1.3.  Al  fine  di fronteggiare situazioni di emergenza e calamita'
naturali,  nonche'  altre  esigenze  straordinarie,  sono previste le
seguenti  destinazioni  di  risorse,  complessivamente  pari a 120,52
milioni di euro:
    a)  finanziamento  di  interventi  connessi  agli  eventi sismici
verificatisi  nel  2002 nella regione Molise, per un importo di 92,32
milioni  di  euro,  in  linea con le finalita' indicate nel programma
pluriennale  di  interventi  volti  a favorire la ripresa produttiva,
predisposto  da  parte della stessa regione d'intesa con il Ministero
dell'economia  e finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e
coesione  e da sottoporre all'esame di questo comitato per l'adozione
della specifica delibera di approvazione;
    b) finanziamento  di  interventi  connessi  agli eventi vulcanici
verificatisi  nel  2002 nell'area etnea, per un importo di 11 milioni
di  euro,  a  titolo  di  assegnazione  programmatica  a favore della
regione Sicilia che individuera' tali interventi, in partenariato con
i comuni interessati, entro il 31 marzo 2005;
    c) finanziamento,  per  un importo di 7,70 milioni di euro, degli
interventi  a  completamento  dei  programmi  delle  regioni Umbria e
Marche  relativi  agli  eventi  sismici del 1997, con profili di alta
rilevanza strategica ed innovativa. L'importo da assegnare allo scopo
sara'  ripartito  tra  le regioni Marche e Umbria secondo percentuali
concordate con i presidenti delle due regioni;
    d) e'  destinato  in  via  straordinaria al cofinanziamento delle
attivita'  dei  nuclei  di  valutazione e verifica degli investimenti
pubblici delle amministrazioni regionali e centrali di cui all'art. 1
della citata legge n. 144/1999 l'importo di 9,50 milioni di euro, per
l'anno  2004,  da  trasferire  a favore del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
(U.P.B.  5.1.2.2,  capitolo  3415),  al fine di integrare parte delle
riduzioni  apportate  in  applicazione  dei recenti interventi per il
contenimento  della  spesa pubblica (decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168),   tenuto   conto   che  le  predette  amministrazioni,  facendo
affidamento  sulla  continuita'  di  finanziamenti  ormai consolidati
nella  loro entita', hanno assunto obbligazioni pluriennali cui dover
fare  fronte. Con successiva delibera di questo Comitato, da adottare
ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.  144/1999,  si procedera' a
ripartire  tra  le  amministrazioni regionali e centrali interessate,
sentita  la  conferenza  Stato-regioni,  il  predetto importo di 9,50
milioni  di  euro  unitamente alle residue risorse ancora disponibili
sul detto capitolo 3415.
  Gli  interventi  di cui alle lettere a), b) e c) del presente punto
1.3  saranno  selezionati  e attuati secondo i criteri e le modalita'
generali  esplicitati ai successivi punti 5 e 6 e le relative risorse
saranno programmate all'interno di accordi di programma quadro.
  1.4.  Nell'ambito  dei  programmi delle regioni del Mezzogiorno, e'
prevista  una riserva addizionale di risorse, rispetto alle dotazioni
di  cui  alle  delibere  di  ripartizione adottate da questo Comitato
negli  anni  precedenti, pari a 82 milioni di euro, corrispondente al
3% della quota spettante alle dette regioni. Tale riserva e' reperita
nella  misura  del 50%, nell'ambito della quota relativa ai programmi
nazionali,  e, nella misura del 50%, nell'ambito della quota relativa
ai programmi regionali.
  La  detta  riserva,  che e' ripartita secondo la chiave consolidata
(v.  allegato  5),  e'  destinata  al finanziamento di infrastrutture
complementari alla realizzazione di Accordi di programma quadro (APQ)
denominati  contratti  di  localizzazione (CdL), secondo il programma
pilota di cui alla propria delibera n. 16/2003.
  In  linea  con  la  procedura  in  corso di definizione fra le otto
regioni  del  Mezzogiorno, il Ministero dell'economia e finanze, DPS,
il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  la  Societa' Sviluppo
Italia, le regole di tale riserva addizionale sono le seguenti:
    a) vengono  interamente  attribuite  alla  regione le risorse per
infrastrutture  complementari finalizzate in APQ-CdL, se tali APQ-CdL
sono  stati  stipulati  entro il 31 dicembre 2004, ovvero se a quella
data  le  risorse  sono state prefinalizzate nel parere di gradimento
espresso  dalla  regione (secondo la procedura convenuta con Sviluppo
Italia,  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e Ministero delle
attivita' produttive);
    b) qualora entro il 31 dicembre 2004 non si pervenga alla stipula
di  APQ-CdL,  ne'  siano  espressi dalle regioni pareri di gradimento
(secondo  la procedura convenuta con regioni, Ministero dell'economia
e  finanze,  Ministero delle attivita' produttive e Sviluppo Italia),
il  50%  della  riserva  aggiuntiva  rimane  alla regione, che potra'
programmarla  come  previsto per le altre risorse destinate agli APQ,
mentre  il restante 50% viene riprogrammato dal CIPE senza vincoli di
destinazione.
  La  stessa  regola  si applica alle eventuali risorse che residuino
dopo l'applicazione della precedente lettera a), nonche' alle risorse
pre-finalizzate  nel parere di gradimento espresso dalla regione, per
le quali non si pervenga alla stipula di APQ-CDL entro il 15 febbraio
2005.
  Al  netto  delle  riserve premiali di cui al precedente punto 1.2 e
delle   destinazioni   straordinarie   di  cui  al  punto  1.3,  sono
disponibili,  per  la  ripartizione  tra  amministrazioni regionali e
centrali  e  tra  le  macroaree  del  centro-nord  e del Mezzogiorno,
risorse pari a 4.141,48 milioni di euro.

2.   Ripartizione  delle  risorse  tra  amministrazioni  regionali  e
                      centrali e tra macroaree.

  A  fronte  della  predetta  disponibilita'  complessiva di 4.141,48
milioni  di  euro per il periodo 2004-2007, questo Comitato destina a
favore  delle regioni e delle province autonome l'importo di 3.494,48
milioni  di euro (comprensivo delle finalizzazioni di spesa di cui ai
precedenti punti 1.1 e 1.4) e alle amministrazioni centrali l'importo
di  647,00  milioni  di euro, confermando il tradizionale criterio di
ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome e le
amministrazioni  centrali, nell'ordine rispettivamente di circa l'80%
e il 20%.
  E'  confermato  il  criterio  generale di destinazione territoriale
delle  risorse  disponibili  nella  misura  del  15% al centro-nord e
dell'85%  al Mezzogiorno, gia' adottato negli anni passati e volto ad
assicurare,   per   quanto   riguarda   il   Mezzogiorno,   effettiva
aggiuntivita'  alle  risorse  oggetto  del presente riparto, rispetto
alla  distribuzione  territoriale  delle  risorse  «ordinarie».  Tale
criterio  vige  naturalmente  anche  per  le amministrazioni centrali
destinatarie delle presenti risorse.

                 3. Risorse per programmi regionali.

  3.1.  In  linea  con  quanto  previsto  dal  punto 4.5 della citata
delibera  n.  36/2002,  per  la  componente  (15%)  delle  risorse da
utilizzare nelle aree del centro-nord nei campi della ricerca e della
societa'  dell'informazione,  pari  a  88 milioni di euro, i soggetti
attuatori degli interventi sono le regioni e le province autonome.
  Tale  importo  di  88  milioni di euro e' destinato per il 70% alla
ricerca e per il 30% alla societa' dell'informazione, in linea con le
percentuali  di  ripartizione  delle  risorse  destinate ai programmi
nazionali di cui al successivo punto 4.1.
  A  carico dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione e
provincia  autonoma  e'  accantonata  una quota del 10% da attribuire
secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 7.
  Le relative ripartizioni tra le regioni e le province autonome - al
netto  delle  quote  premiali del 10% - complessivamente pari a 55,44
milioni  di  euro  per  la  ricerca  e a 23,76 milioni di euro per la
societa'  dell'informazione,  sono  riportate  nell'allegato  6,  che
costituisce parte integrante della presente delibera.
  Il vincolo di spesa a favore dei due settori riguarda i casi in cui
la somma ripartita, per ciascun settore, e' uguale o superiore a 1,29
milioni  di  euro, mentre al di sotto di tale importo non e' previsto
alcun vincolo settoriale di spesa.
  Gli  interventi  di  cui  al  presente  punto saranno selezionati e
attuati  secondo  i  criteri  e  le modalita' generali esplicitati ai
successivi punti 5 e 6.
  3.2.  L'importo  di  3.199,48  milioni  di  euro,  al  netto  delle
prededuzioni  di  207  milioni di euro e di 88 milioni di euro di cui
rispettivamente  ai punti 1.1 e 3.1, e' destinato al finanziamento di
interventi  infrastrutturali materiali e immateriali da ricomprendere
nell'ambito  delle  intese  istituzionali di programma e dei relativi
accordi  di  programma  quadro,  secondo  i  criteri  e  le modalita'
generali di cui ai successivi punti 5 e 6.
  Nell'ambito  di  tale  importo  di 3.199,48 milioni di euro, 479,92
milioni  di  euro (15%) sono ripartiti a favore delle regioni e delle
province  autonome  del  centro-nord, mentre 2.719,56 milioni di euro
(85%) sono ripartiti a favore delle regioni meridionali.
  3.3. Nell'ambito dell'importo di 2.719,56 milioni di euro ripartito
a  favore delle regioni meridionali, e' compresa la riserva pari a 82
milioni  di  euro  (3%), destinata al finanziamento di infrastrutture
complementari  alla  realizzazione  di  contratti  di  localizzazione
(CdL), come specificato al precedente punto 1.4.
  3.4.  Gli importi di 479,92 e di 2.637,56 milioni di euro (al netto
della  citata  quota  di  82  milioni  di euro) sono ripartiti tra le
regioni  e  le  province  autonome  secondo le chiavi di riparto gia'
adottate  con le delibere di questo Comitato n. 84/2000, n. 138/2000,
n. 36/2002 e n. 17/2003. A carico dell'assegnazione disposta a favore
di ciascuna regione e provincia autonoma e' accantonata una quota del
10%  da  attribuire  secondo  i criteri premiali di cui al successivo
punto  7,  per un totale rispettivamente pari a 47,99 milioni di euro
per  le  regioni  e  le  province autonome del centro-nord e a 263,76
milioni  di euro per le regioni meridionali. Le relative ripartizioni
tra  le regioni e le province autonome, al netto delle predette quote
premiali  del  10%  sono  riportate  nell'allegato 7, che costituisce
parte integrante della presente delibera.
  3.5.  Una  quota  massima  del  3%  delle  risorse ripartite tra le
regioni  e  province  autonome  di  cui  al precedente punto 3.4 puo'
essere  utilizzata  per  il  finanziamento  di  studi di fattibilita'
relativi  ad  interventi  da inserire nei piani triennali predisposti
dai  soggetti attuatori ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994
(legge   Merloni),  ovvero  di  studi  di  fattibilita'  attinenti  a
programmi regionali di intervento.
  La  possibilita'  di  finanziare in un APQ singole fasi progettuali
andra'  utilizzata con l'espressa finalita' di costituire un parco di
interventi   attuabili   attraverso   APQ.  La  eventuale  successiva
decisione di non completare il ciclo progettuale andra' motivata.
  3.6.  Nell'ambito  della  quota  destinata  ai programmi regionali,
possono  essere ricomprese le azioni di sistema per una quota massima
pari  allo 0,65% delle risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite
a  favore  di ciascuna regione e provincia autonoma, da utilizzare in
APQ.  Tale  quota puo' essere destinata al finanziamento di azioni di
carattere  innovativo  finalizzate  all'efficace raggiungimento degli
obiettivi  degli APQ e di attivita' preparatorie, di sorveglianza, di
valutazione e di controllo.
  3.7.  Con  successiva  delibera  di  questo  Comitato,  sentita  la
Conferenza   Stato-regioni,  con  istruttoria  da  avviare  entro  il
30 novembre  2004,  verranno disciplinate le modalita' per rafforzare
il  governo  delle intese istituzionali di programma e in particolare
il ruolo dei comitati istituiti nel loro ambito, al fine di garantire
che,  all'ulteriore  rafforzamento delle stesse intese come strumento
di  programmazione  economica  integrata,  si  accompagni  l'efficace
attuazione  degli  interventi  e  al  fine  di definire, tra l'altro,
l'ambito  di  applicazione  dell'art.  4,  comma  131, della legge n.
350/2003 (finanziaria 2004).
  Nelle  more  dell'adozione  della  delibera  di  cui  al  capoverso
precedente,  al  fine  di  assicurare  la  concreta  attuazione degli
interventi  contenuti in APQ, anche in deroga alle previsioni in essi
contenute,  le economie comunque determinate ai sensi dell'allegato 4
della  delibera  CIPE  n.  17/2003  e  della  circolare del Ministero
dell'economia   e   finanze   del   9 ottobre   2003  possono  essere
riprogrammate,   anche   individuando   nuovi   interventi,  mediante
comunicazione  al  Comitato istituzionale di gestione (CIG), da parte
del responsabile dell'APQ, condivisa con i soggetti sottoscrittori.

                 4. Risorse per programmi nazionali.

  Sono  destinate al finanziamento dei programmi nazionali gestiti da
amministrazioni  centrali  risorse  per complessivi 647,00 milioni di
euro.
  4.1. Programmi di sviluppo nel Mezzogiorno.
  Al  finanziamento  degli interventi nei campi della ricerca e della
societa' dell'informazione e' destinato un importo complessivo di 500
milioni di euro.
  Tale  importo  di 500 milioni di euro e' ripartito tra il Ministero
dell'istruzione,  universita'  e  ricerca  e  le  strutture di cui si
avvale  il  Ministro  per l'innovazione e le tecnologie nella misura,
rispettivamente, di 350 e di 150 milioni di euro.
  Sui  predetti  importi  di  350  e  di  150  milioni  di  euro sono
accantonate  due  quote del 10%, rispettivamente pari a 35 milioni di
euro  per  il  settore ricerca e a 15 milioni di euro per la societa'
dell'informazione, per un totale di 50 milioni di euro, da attribuire
secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 7.6.
  4.1.1.   Il   Ministero   dell'istruzione,  universita'  e  ricerca
destinera' l'importo di 315 milioni di euro assegnato con la presente
delibera,  in  misura  prevalente,  al  finanziamento  di progetti di
ricerca   industriale   (interventi   di   sostegno   «a   sportello»
disciplinati  dal  decreto  legislativo  27 luglio  1999,  n.  297) e
inoltre  alla  realizzazione  di  distretti  di alta tecnologia, come
esplicitato   nella  richiesta  del  detto  Ministero  richiamata  in
premessa.
  4.1.2.  Le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione
e  le tecnologie attueranno, attraverso l'assegnazione di 135 milioni
di euro di cui al presente riparto, i quattro progetti presentati con
la  richiesta  di  finanziamento  di cui alle premesse, costituiti da
interventi  di  finanza innovativa per lo sviluppo dell'high tech nel
Mezzogiorno  (nel  limite  massimo  di 100 milioni di euro) e, per la
restante  quota  di  35 milioni di euro, da un piano integrato per la
realizzazione   di  tre  progetti  concernenti  la  formazione  della
societa'    del   sud   all'utilizzo   della   rete,   l'integrazione
dell'e-government regionale e centrale nelle regioni meridionali e il
ponte digitale dell'area dello stretto.
  In  particolare,  l'assegnazione della predetta quota di 35 milioni
di  euro  -  che  si  intende  ripartita tra i tre progetti in misura
proporzionale  alla  richiesta presentata pari a 90 milioni di euro -
e'  condizionata  alla  programmazione  in  APQ, da parte delle dette
strutture dipartimentali, delle risorse di cui al punto E.1.1.2 della
delibera  n. 17/2003 e di quelle assegnate con la delibera n. 83/2003
da inserire in APQ.
  Per  quanto  concerne  gli  interventi  di  finanza  innovativa, e'
prevista la promozione di afflusso di capitale privato per iniziative
imprenditoriali  ad  elevata  innovativita',  redditivita'  attesa  e
rischio (venture capital), lungo le linee del progetto predisposto di
intesa  tra  il  Dipartimento  per l'innovazione e le tecnologie e il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, Dipartimento politiche di
sviluppo e coesione.
  Qualora  a  tale  progetto  fossero  destinate risorse inferiori al
limite  massimo di 100 milioni di euro, il residuo sara' destinato al
finanziamento  integrativo  degli altri tre progetti di cui sopra. La
relativa assegnazione alle strutture di cui si avvale il Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie e' subordinata alla condizione sopra
richiamata.
  4.1.3.  Alfine  di  massimizzare  l'efficacia  di questi interventi
aggiuntivi,  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  e  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  sono
impegnati:
    a  dare  piena  trasparenza  al  riparto delle risorse ordinarie,
destinandone  il  30% a favore del Mezzogiorno, secondo il vincolo di
aggiuntivita';
    a  predisporre,  ove  lontani da tale risultato, indirizzi per il
raggiungimento di questo obiettivo nel medio periodo;
    a   dare  conto,  con  una  relazione  da  presentare,  entro  il
28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno, a questo Comitato: a) dei
volumi  e  della  localizzazione territoriale della spesa erogata, b)
del   riparto  territoriale  dell'intera  spesa  ordinaria  in  conto
capitale di loro responsabilita';
    a  garantire  e  dare evidenza della concertazione con le regioni
nell'utilizzazione delle risorse.
  Gli  interventi  di  cui  al  presente punto 4.1 saranno realizzati
attraverso   lo   strumento  dell'Accordo  di  programma  quadro,  ad
eccezione degli interventi agevolativi nel settore della ricerca e di
quelli  di  finanza innovativa, le cui caratteristiche non consentono
di ricorrere proficuamente al detto strumento.
  4.2.  E'  destinato  a  favore  delle sottoindicate amministrazioni
centrali,  per  il finanziamento di azioni di sistema prevalentemente
volte  a  garantire  una  adeguata  progettazione degli interventi da
ricomprendere in APQ, un importo complessivo di 29 milioni di euro.
  In  particolare,  ai  Ministeri  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio e delle infrastrutture e trasporti e' destinato un importo
di  5  milioni  di  euro;  a  ciascuno  dei Ministeri delle attivita'
produttive,  dei  beni  e delle attivita' culturali, dell'istruzione,
ricerca   e  universita'  delle  politiche  agricole  e  forestali  e
dell'economia  e finanze (Dipartimento per le politiche di sviluppo e
coesione)  e'  destinato un importo di 3 milioni di euro; sono infine
destinati   alle   strutture   di  cui  si  avvale  il  Ministro  per
l'innovazione   e  le  tecnologie  e  al  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' un importo di 2 milioni di euro ciascuno.
  Le  risorse di cui al presente punto sono per meta' trasferite alle
amministrazioni  destinatarie;  per  l'altra meta' la destinazione e'
invece  subordinata,  per  ogni amministrazione, al conseguimento dei
seguenti  obiettivi  attinenti  gli  Accordi  di programma quadro che
competono a quella Amministrazione centrale:
    che ha dato l'informativa di cui al punto 6.1.2;
    che ha concertato con le regioni le date di stipula degli APQ che
intende sottoscrivere;
    che ha effettivamente sottoscritto APQ, entro le previste date di
stipula,  per  almeno  l'80%  del  complesso  delle risorse di cui al
presente riparto da programmare negli APQ di competenza.
  Per il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le
politiche  di  sviluppo  e  coesione,  l'obiettivo  e'  riferito alla
programmazione,  entro  il  31 dicembre  2005, di almeno il 75% delle
risorse  complessive  da  programmare  negli  APQ  finanziati  con la
presente delibera.
  Le   relative   verifiche   saranno  effettuate  sulla  base  della
situazione risultante al 31 dicembre 2005.
  4.3.  Sono  inoltre destinate al finanziamento di altri interventi,
pilota  o  sperimentali, risorse per complessivi 118 milioni di euro.
Si  tratta  di  interventi  le  cui proposte sono state presentate da
diverse  amministrazioni  centrali al servizio centrale di segreteria
del  CIPE  e  che  hanno  costituito  oggetto di esame e di confronto
tecnico:   40   milioni   di   euro   sono   destinati  al  Ministero
dell'istruzione,    dell'universita'   e   della   ricerca   per   il
finanziamento  di  progetti di innovazione del sistema scolastico; 40
milioni di euro sono destinati al Ministero dei beni culturali per il
programma  di  investimenti  per  la  valorizzazione  del  patrimonio
culturale  nelle  aree  sottoutilizzate attraverso specifici progetti
imprenditoriali;  32  milioni  di  euro  sono  destinati al Ministero
dell'ambiente  e tutela del territorio, dei quali, rispettivamente 12
milioni  di  euro per un progetto di impianto solare integrato con la
centrale  Enel  a  ciclo combinato di Priolo Gargallo e 20 milioni di
euro  per  un progetto di microgenerazione diffusa; 3 milioni di euro
sono  destinati  al Ministero degli affari regionali per un programma
di  assistenza alle autonomie locali per l'utilizzo di fondi tematici
dell'Unione  europea;  3 milioni di' euro sono destinati al Ministero
degli  affari  esteri  quale  ulteriore finanziamento di programmi di
sostegno  alla  cooperazione  internazionale da parte delle regioni e
province autonome.
  Gli  interventi  di  cui  al  presente punto 4.3 saranno realizzati
attraverso  lo  strumento dell'APQ a eccezione dei progetti di cui ai
punti  D.3.1 e D.3.2 della precedente tabella di ripartizione, le cui
caratteristiche   non  consentono  di  ricorrere  proficuamente  allo
strumento dell'APQ.
  4.4.  Tutte  le amministrazioni centrali di cui ai punti 4.2 e 4.3,
ad  eccezione di quelle chiamate ad utilizzare lo strumento dell'APQ,
presenteranno   a   questo   comitato,  entro  il  28 febbraio  e  il
30 settembre  di  ogni anno, una relazione nella quale sara' indicata
l'entita' della spesa realizzata e i risultati conseguiti.

                     5. Selezione dei progetti.

  Le  amministrazioni  beneficiarie  delle risorse scelgono, in primo
luogo,  in  piena  autonomia,  secondo  una  tassonomia codificata, i
settori nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare.
  Gli interventi sono selezionati nel rispetto dei seguenti criteri:
    coerenza  programmatica:  per  ogni  amministrazione  centrale  e
regionale  la coerenza programmatica e' stabilita facendo riferimento
ai  criteri  specificati  nei  propri programmi operativi comunitari,
nazionali  e regionali, o nei propri DOCUP, con un rafforzamento, per
quanto  riguarda  la  coerenza  programmatica,  della  rilevanza  dei
criteri generali comunitari enunciati nella delibera n. 36/2002 cosi'
come aggiornati a seguito della revisione di meta' percorso del ciclo
di  programmazione  comunitario 2000-2006. Ogni amministrazione avra'
la  flessibilita'  di  discostarsi,  su specifiche questioni, da tali
criteri, dandone chiara motivazione, purche', se autonomie regionali,
in coerenza con la propria programmazione regionale;
    avanzamento   progettuale:  conferma  del  criterio  adottato  in
occasione  dei  precedenti  riparti,  del  quale  le  amministrazioni
centrali  e regionali daranno evidenza al momento della presentazione
al CIPE dell'elenco dei progetti e del cronoprogramma di spesa.
  Viene  inoltre  previsto  che  una  quota, pari almeno al 30% delle
risorse  ripartite di cui all'allegato 7, sia destinata dalle regioni
e   dalle  province  autonome  a  favore  di  interventi  di  rilievo
strategico per il finanziamento di opere comprese nel primo programma
delle  infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  delibera  CIPE  n.
121/2001.
  In  caso  di  mancata  assegnazione del 30% alle suddette opere, le
parti  sono  tenute  a  dare evidenza delle motivazioni (quali la non
coincidenza  delle aree territoriali eligibili, la non corrispondenza
tra   il   fabbisogno  finanziario  dell'opera  e  la  disponibilita'
esistente   o  l'esistenza  di  un  forte  e  documentato  fabbisogno
strategico  alternativo). In tal caso la quota di risorse finalizzata
alle  suddette  opere  sara'  programmata  dalle  regioni a favore di
interventi selezionati secondo le procedure ordinarie.

                   6. Attribuzione delle risorse.

  6.1.  A  fronte  delle  diverse  destinazioni  di spesa di cui alla
presente  delibera,  al  fine  di dare trasparenza alle selezioni, di
poter   attivare   la   premialita'   e   di   garantire  una  celere
finalizzazione  delle  risorse,  l'attribuzione  delle risorse stesse
alle  amministrazioni  destinatarie,  e'  subordinata al rispetto dei
seguenti adempimenti:
    6.1.1.  entro  il  30 novembre  2004 ciascuna regione e provincia
autonoma  presenta  a questo Comitato e alle amministrazioni centrali
settorialmente competenti, il riparto programmatico per settori delle
risorse  di  cui  ai  punti  1.3  (lettere  a, b, c), 3.1 e 3.4 della
presente   delibera  (che  puo'  fare  riferimento  anche  a  riparti
successivi),  accompagnato  da  una relazione che per ciascun settore
evidenzi:
      il relativo stato di avanzamento della programmazione;
      le  modalita'  con  cui si intende individuare gli interventi -
con  evidenza  di  come  intendano programmare la quota di risorse da
assegnare  alle  infrastrutture  di  rilievo  strategico  di  cui  al
precedente  punto  5  - ovvero gli specifici interventi eventualmente
gia' individuati;
      l'eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive.
    6.1.2.  Entro  il  31 gennaio  2005 le amministrazioni centrali e
regionali   concertano,  dandone  notizia  al  Servizio  centrale  di
segreteria  del  CIPE, la data di stipula degli APQ, sulla base delle
informazioni  di  cui  al  precedente  punto  6.1.1.  Alla base della
concertazione  della data di stipula stara' anche un'informativa, che
le  amministrazioni  centrali  di  settore  predisporranno  per  ogni
regione  e  provincia  autonoma  e che illustrera' gli interventi che
esse  prevedono  di  avviare  con  le  proprie  risorse  (per le aree
sottoutilizzate,  comunitarie  e  ordinarie) sul territorio di quella
regione  o  provincia autonoma. L'informativa verra' resa formalmente
nota  al Servizio centrale di segreteria del CIPE entro il 31 gennaio
2005.
  Sempre  entro il 31 gennaio 2005, le regioni e le province autonome
verificano  con  le  amministrazioni  centrali  la destinazione della
predetta  quota  pari ad almeno il 30% delle risorse assegnate con la
presente  delibera  per  il finanziamento di opere comprese nel primo
programma delle infrastrutture strategiche di cui al precedente punto
5.
  In caso di mancata concertazione della data di stipula degli APQ le
parti ne danno comunicazione al CIPE.
    6.1.3. Entro il 31 marzo 2005 ciascuna Amministrazione centrale e
regionale  presenta  al  Servizio  centrale di segreteria del CIPE un
cronoprogramma  con  una stima della spesa della quota complessiva ad
essa  destinata di cui ai precedenti punti 1.3.b), 1.3.c), 3.1, 3.4 e
4.1,  unitamente  a  un  elenco  degli interventi da finanziare e del
relativo  profilo  stimato  di  spesa  annua prevista per ciascuno di
essi,  con  preventivo  inserimento  da  parte  delle regioni e delle
province  autonome  -  per  ciascun  intervento  - delle informazioni
richieste da questo Comitato nell'apposita scheda della banca dati di
monitoraggio degli APQ.
  L'elenco  degli interventi e' accompagnato da una relazione tecnica
del  Nucleo  di valutazione dell'amministrazione regionale o centrale
che contiene:
    a) elementi di valutazione circa la rispondenza della proposta ai
criteri  di  coerenza programmatica, la coerenza interna (la coerenza
dell'insieme  della proposta formulata) ed esterna (la coerenza della
proposta  rispetto  agli altri strumenti con cui si attua la politica
di sviluppo di quella amministrazione);
    b) elementi  informativi sui principali effetti economico-sociali
attesi dalla proposta;
    c) una  sintesi  delle  valutazioni di fattibilita' esistenti per
gli interventi proposti;
    d) l'indicazione  degli  interventi  di  importo  superiore  a 10
milioni  di euro (quando reputato opportuno dalla regione anche al di
sotto)  per  i  quali  appaiono  opportuni,  ai  fini dell'attuazione
amministrativa,  approfondimenti  relativi alla fattibilita' tecnica,
procedurale  e/o economico-finanziaria prima della firma dell'APQ, al
fine di assicurare piu' adeguate condizioni di realizzazione.
  A  conferma  di  quanto previsto dalla propria delibera n. 36/2002,
l'elenco  dei  progetti presentati formalmente sara' reso pubblico da
ogni amministrazione centrale e regionale e sara' pubblicato sul sito
di questo Comitato.
  Il   cronoprogramma   di  spesa  di  ciascun  intervento,  inserito
nell'elenco  presentato  al Servizio centrale di segreteria del CIPE,
decorrera' dalla data di stipula del relativo APQ.
  Per  gli  interventi ricompresi negli APQ, ove l'Accordo stesso sia
gia'  stato  stipulato  entro  il  31 marzo  2005,  il cronoprogramma
coincidera' con il profilo di spesa previsto nell'APQ.
  6.2. Per le amministrazioni centrali destinatarie di risorse di cui
alla  presente delibera, anche quando non tenute alla stipula di APQ,
valgono  gli  stessi  adempimenti di cui al precedente punto 6.1. Per
quanto concerne i programmi presentati dalle amministrazioni centrali
di   cui  al  punto  4.1,  il  cronoprogramma  includera'  anche  una
specificazione  e  una motivazione del riparto regionale della spesa.
Per  le  amministrazioni  centrali  di  cui  al  precedente punto 4.2
valgono le regole e le verifiche ivi previste.
  6.3. Resta fermo, sia per le regioni e province autonome che per le
amministrazioni   centrali,  quanto  previsto  dal  punto  7.5  della
delibera  n.  36/2002  sulla  modificabilita'  sia  dell'elenco degli
interventi  presentati al CIPE, sia del loro cronoprogramma di spesa,
a  condizione  che  la  modifica sia motivata, che i nuovi interventi
presentino  caratteristiche  di  coerenza  programmatica  e che resti
inalterato  il  profilo programmatico della spesa relativa all'intera
quota ripartita a favore di ciascuna amministrazione.
  6.4.  Gli APQ relativi agli interventi da finanziare con le risorse
di  cui  al  presente  riparto potranno essere stipulati in qualunque
momento  a  partire  dalla  operativita'  della  presente delibera, e
comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2005 ai fini del conseguimento
della quota premiale di cui al successivo punto 7.2.
  6.5. Coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze
stringenti  per  la sequenza degli atti programmatici ed in linea con
le  previsioni dell'art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002 e
della  delibera  n.  36/2002,  il mancato rispetto, entro il 31 marzo
2005,  di  quanto  previsto al precedente punto 6.1.3, da parte delle
amministrazioni  centrali  e  regionali, oltre ad impedire la messa a
disposizione  delle  risorse  ripartite  con la presente delibera, ne
determinera'  una  decurtazione progressiva. La suddetta decurtazione
verra'  applicata, con decorrenza temporale dal 1° aprile 2005, nella
misura  del  5% per ogni mese di ulteriore ritardo, analogamente allo
schema  di  cui  all'allegato 5 della delibera n. 36/2002. Le risorse
che  si renderanno disponibili a seguito di tale decurtazione saranno
integralmente ripartite da questo Comitato tra le amministrazioni che
soddisferanno i requisiti entro il 31 marzo 2005.
  6.6. E' prevista la possibilita' di inserire in APQ interventi gia'
avviati  e  con  anticipazione  finanziaria  da  parte delle stazioni
appaltanti, a condizione che la spesa non sia anteriore alla data del
1° gennaio 2004.
  6.7.  Le  risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro
il   31 dicembre   2007,   attraverso   obbligazioni   giuridicamente
vincolanti da parte dei beneficiari finali - quali risultano dai dati
forniti dalle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle
risorse stesse - saranno riprogrammate da questo Comitato, secondo le
procedure  contabili  previste  dall'art.  5, comma 3, della legge n.
144/1999.

7.  Attribuzione  della quota accantonata per la premialita' (10% per
  ciascuna delle due macroaree e per le amministrazioni centrali).

  In  linea  con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria
2002  che  prevede  il  ricorso  a metodi premiali nella destinazione
delle  risorse  per  interventi  nelle  aree depresse e dalle proprie
delibere  n.  36/2002 e n. 17/2003, sono accantonate - a valere sulle
risorse  di  cui  ai  punti  3.1,  3.4 e 4.1 destinate alle regioni e
province  autonome  di ciascuna delle due macroaree del Mezzogiorno e
del  Centro-nord  e alle amministrazioni centrali - quote pari al 10%
delle  rispettive dotazioni. Tali riserve premiali saranno attribuite
pro  quota da questo Comitato alle amministrazioni destinatarie delle
predette risorse che soddisferanno, in tutto o in parte, i criteri di
cui ai successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3.
  In   particolare   l'attribuzione   della   riserva   premiale   e'
subordinata:
  7.1.  Per  il  60%,  al  rispetto,  entro  il 31 dicembre 2007, del
profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dalle singole
amministrazioni  regionali e centrali entro il 31 marzo 2005, profilo
che decorre dalla data di effettiva stipula dell'APQ.
  Il  criterio  -  applicato  pro-quota  a  ogni Accordo di programma
quadro  e  ponderato rispetto alla percentuale di risorse di cui alla
presente delibera programmate nell'Accordo stesso - e' soddisfatto al
100%  se,  per ogni Accordo, la spesa realizzata negli anni 2004-2007
per  interventi  finanziati con risorse di cui alla presente delibera
e'  pari  ad  almeno  il 95% della spesa prevista per quegli anni dal
cronoprogramma presentato. Per l'Accordo, la cui spesa realizzata ha,
invece,  un  valore compreso tra il 70% e il 95% della spesa prevista
dal  cronoprogramma,  l'amministrazione  accede  ad  una  quota delle
risorse  premiali  di  propria  pertinenza per il presente criterio -
ponderato  come  sopra  - secondo lo schema riportato nell'allegato 6
della  citata  delibera  n.  36/2002.  Per  l'Accordo,  la  cui spesa
realizzata negli anni 2004-2007 per interventi finanziati con risorse
di  cui  alla  presente  delibera  sia  inferiore  al 70% della spesa
prevista  per  quegli  anni dal cronoprogramma, l'amministrazione non
accede  alla  quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per
il presente criterio.
  La   verifica   del  presente  criterio  avverra'  al  termine  del
quadriennio  2004-2007  con  conseguente  attribuzione  delle risorse
premiali alle amministrazioni performanti.
  7.2.  Per  il  15%,  al  rispetto, da parte della singola regione o
della  provincia autonoma, della data di stipula degli APQ prevista e
inizialmente  comunicata  a  questo  Comitato, per almeno l'80% delle
risorse ad essa assegnate.
  La  verifica  del soddisfacimento del presente criterio, per quanto
riguarda  la  concertazione  delle  date  di stipula degli APQ con le
amministrazioni  centrali,  si effettua sulla base delle informazioni
inviate  dalle regioni e province autonome a questo Comitato entro il
31 marzo 2005.
  Per  la  verifica  del  rispetto  delle  date di stipula degli APQ,
previste  nel  cronoprogramma  inviato dalle amministrazioni entro il
31 marzo  2005,  tali  date sono confrontate con le effettive date di
stipula  risultanti  dalla  Banca dati di monitoraggio al 31 dicembre
2005.  La verifica del presente criterio avverra' nel corso del 2006,
con    conseguente   attribuzione   delle   risorse   premiali   alle
amministrazioni performanti.
  7.3. Per il 25%, al raggiungimento, con uno scostamento massimo del
25%,  della  percentuale della spesa prevista al 31 dicembre 2006 per
il  complesso  degli  APQ  stipulati  tra  il  31 dicembre  2002 e il
31 dicembre  2003, secondo i dati desunti dai cronoprogramma previsti
negli  APQ  al  momento  della loro sottoscrizione. Nel computo della
spesa  non vengono presi in considerazione gli interventi finanziati,
in parte o integralmente, con la propria delibera n. 36/2002.
  La  verifica del presente criterio avverra' nel corso del 2007, con
conseguente  attribuzione delle risorse premiali alle amministrazioni
performanti.
  7.4.  Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente
di  attribuire  alle  regioni e alle province autonome anche solo una
parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del
peso di questi.
  7.5. Per le amministrazioni centrali il criterio per l'attribuzione
della  riserva  di  premialita'  e' costituito dal rispetto, entro il
31 dicembre  2007, della tempistica del profilo di spesa previsto dal
cronoprogramma presentato entro il 31 marzo 2005.
  Il  criterio e' pienamente soddisfatto se la spesa effettuata negli
anni  2004-2007  per  interventi  finanziati  con risorse di cui alla
presente  delibera  e' pari ad almeno il 95% della spesa prevista per
quegli anni dal cronoprogramma presentato. Se la spesa effettuata ha,
invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% di quella prevista dal
cronoprogramma,  l'amministrazione  accede ad una quota delle risorse
premiali  di  propria pertinenza per il presente criterio, secondo lo
schema   riportato   nell'allegato   6   alla  delibera  n.  36/2002.
L'amministrazione,  la  cui spesa effettuata negli anni 2004-2007 per
interventi  finanziati  con  risorse di cui alla presente delibera e'
inferiore   al   70%   della  spesa  prevista  per  quegli  anni  dal
cronoprogramma,  non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di
propria pertinenza per il presente criterio.
  7.6.  Le  eventuali  eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione
delle  risorse  premiali  costituiscono  disponibilita'  separate per
ognuna  delle  tre  categorie  - regioni del Mezzogiorno, regioni del
Centro-nord e Amministrazioni centrali - da attribuire nell'ambito di
ciascuna   categoria,  a  seconda  della  provenienza  della  mancata
performance, alle amministrazioni concorrenti che abbiano soddisfatto
integralmente  tutti  i  criteri  di premialita' ad esse applicabili,
proporzionalmente alla propria quota iniziale di risorse e, comunque,
per   un  importo  non  eccedente  il  triplo  della  quota  premiale
potenzialmente di propria pertinenza.
  Per   le   risorse   derivanti   dal   fondo   di  premialita',  le
amministrazioni  predisporranno  i  progetti  - secondo i principi di
coerenza  programmatica  e  avanzamento  progettuale  - entro novanta
giorni  dalla  attribuzione delle quote premiali. L'eventuale ritardo
nella   predisposizione   dei   progetti  potra'  essere  oggetto  di
valutazione da parte di questo Comitato in occasione delle successive
ripartizioni.
  7.7.  Le eventuali eccedenze non attribuibili saranno riprogrammate
da  questo  Comitato  per  il  finanziamento  di altre iniziative nel
rispetto  delle  tre  categorie di provenienza delle risorse, regioni
del Mezzogiorno, regioni del Centro-nord e Amministrazioni centrali.
  7.8.  Per la verifica dei criteri di premialita' questo Comitato si
avvale   delle   informazioni   contenute  nel  cronoprogramma  delle
amministrazioni  e  nella  banca  dati  di monitoraggio degli APQ. In
sintonia  con  i  criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a
campione in loco.
  7.9.  Al  fine  di  garantire  coerenza  tra  i relativi meccanismi
premiali,  la  verifica del rispetto del criterio di cui al punto 8.1
della  delibera  n.  36/2002 e' effettuata con le modalita' di cui al
punto   6.1   della   delibera   n.   17/2003   (con  decorrenza  del
cronoprogramma dalla data di stipula del relativo APQ).

  8. Trasferimento delle risorse alle amministrazioni beneficiarie.

  Il  trasferimento  delle risorse della presente delibera, ripartite
ex  ante  e  premiali,  per  le  quali  e'  prevista  l'utilizzazione
nell'ambito  degli  APQ,  e'  condizionato  al corretto inserimento e
aggiornamento  dei  dati  di  monitoraggio  degli  APQ secondo quanto
stabilito  rispettivamente  dalle  delibere  di  questo  Comitato  n.
44/2000  e  n.  76/2002  e  dal documento di cui all'allegato 4 della
delibera n. 17/2003.
    Roma, 29 settembre 2004

                  Il presidente del CIPE Berlusconi


                 Il segretario del CIPE Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 245