IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno
1990  che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni
di  pollame,  e  in  particolare  l'art.  8 che prevede che gli Stati
membri  designino  le  autorita' competenti incaricate di controllare
l'osservanza delle disposizioni del regolamento stesso;
  Visto  il  regolamento  (CEE) n. 1538/91 del Consiglio del 5 giugno
1991  recante  disposizioni  di applicazione del regolamento (CEE) n.
1906/90,  e  in  particolare  l'art.  12  che  prevede  che  vi siano
strutture  di  controllo  aventi il compito di garantire l'osservanza
delle disposizioni contenute nei regolamenti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 settembre 1999, n. 465, con il
quale   e'   stato   adottato   il   regolamento  recante  norme  per
l'applicazione  di  disposizioni  comunitarie  concernenti  l'uso  di
particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di
pollame   ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n.  1538/91  citato  in
precedenza, ed in particolare l'art. 7 che prevede che l'attivita' di
vigilanza  sulle  strutture  di controllo e' esercitata dal Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  e  dalle regioni e province
autonome;
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno
1991  relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
e  alla  indicazione  di  tale  metodo  sui prodotti agricoli e sulle
derrate  alimentari,  e  in particolare l'art. 9 che prevede vi siano
strutture  di controllo aventi il compito di garantire che le aziende
assoggettate  al sistema di controllo, che producono secondo i metodi
di produzione biologica siano conformi ai requisiti di cui all'art. 5
del citato regolamento, e successive integrazioni e modifiche;
  Visto   il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  220  recante
attuazione  degli  articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in
materia   di   produzione   agricola  ed  agroalimentare  con  metodo
biologico, in particolare l'art. 4, comma 2 in cui e' definito che la
vigilanza  sugli organismi di controllo autorizzati e' esercitata dal
Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali e dalle
regioni   e   province  autonome,  per  le  strutture  ricadenti  nel
territorio di propria competenza;
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  d'origine  dei  prodotti  agricoli ed alimentari, e in
particolare  l'art.  10  del  che  prevede  che vi siano strutture di
controllo  aventi  il  compito di garantire che i prodotti agricoli e
alimentari  aventi  una  Denominazione di origine protetta (D.O.P.) o
una  Indicazione geografica protetta (I.G.P.) rispondano ai requisiti
del disciplinare di produzione;
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli
ed  alimentari,  e  in particolare l'art. 14 che prevede che vi siano
strutture  di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti
agricoli o alimentari aventi un'attestazione di specificita' (S.T.G.)
rispondano ai requisiti del disciplinare di produzione;
  Visto  l'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede
che   la  vigilanza  sulle  strutture  autorizzate/designate  per  il
controllo  sui  prodotti  aventi  denominazione  di  origine protetta
(D.O.P.),    una   Indicazione   geografica   protetta   (I.G.P.)   o
un'attestazione   di   specificita'   (S.T.G.),  sia  esercitata  dal
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali e dalle regioni o
province  autonome  per  le  strutture  ricadenti  nel  territorio di
propria competenza;
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio   del   17 luglio   2000   che  istituisce  un  sistema  di
identificazione   e   di   registrazione   dei   bovini   e  relativo
all'etichettatura  delle  carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine,  e in particolare l'art. 8 che prevede che vi siano strutture
di  controllo  aventi  il  compito  di  garantire  l'osservanza delle
disposizioni contenute nel citato regolamento;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1825/2000  della  Commissione del
25 agosto  2000 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE)
n.  1760/2000  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio per quanto
riguarda  l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine;
  Visto  l'art.  15  del decreto 30 agosto 2000 recante indicazione e
modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, in cui viene
definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa
relativa  all'etichettatura  delle  carni  bovine,  ferme restando le
competenze  in  materia  igienico-sanitaria  attribuite  al  Servizio
sanitario  nazionale,  viene  svolta  dal  Ministero  delle politiche
agricole  e  forestali quale «Autorita' competente» in collaborazione
con le regioni e province autonome;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 maggio  2001 che prevede che i
controlli  sulla  produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni
determinate  (V.Q.P.R.D.)  sia  effettuato  dai  consorzi  di  tutela
riconosciuti,  appositamente incaricati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali a svolgere tale attivita', o in loro assenza, da
strutture   autorizzate/designate  dal  Ministero  con  le  procedure
previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
  Visto,  in particolare, l'art. 5 del succitato decreto ministeriale
29 maggio  2001,  che prevede che la vigilanza sui consorzi di tutela
riconosciuti  autorizzati  a  svolgere  attivita'  di  controllo  sia
esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle
regioni e province autonome territorialmente interessate;
  Ritenuta  l'opportunita'  di definire in maniera precisa ed univoca
l'attivita' di vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il
controllo  su  tutte  le produzioni di cui alla normativa citata e di
individuare  una struttura cui attribuire la competenza a svolgere la
predetta attivita' di vigilanza;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, in data 15 luglio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Istituzione  e  compiti  dell'Unita' nazionale di coordinamento della
                              vigilanza

  1.  E'  istituita,  presso  il Ministero delle politiche agricole e
forestali,  in connessione con il competente ufficio del Dipartimento
per  la  qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, l'Unita'
nazionale  di  coordinamento  della  vigilanza  (UNCV) con i seguenti
compiti:
    a) coordinare    l'attivita'    di    vigilanza    svolta   dalle
amministrazioni regionali e dalle province autonome;
    b) monitorare   l'efficacia   e   l'efficienza   del  sistema  di
vigilanza;
    c) proporre  delle  linee  guida  finalizzate alla armonizzazione
dell'attivita' di vigilanza su tutto il territorio nazionale;
    d) esprimere   un   parere   sulla  proposta  di  revoca  per  le
organizzazioni  di  cui al successivo art. 3, comma 1, che operano su
produzioni interregionali e interprovinciali;
    e) valutare  le  misure da adottare a livello nazionale a seguito
delle  infrazioni  rilevate dalle regioni o dalle province autonome e
trasmettere  al competente ufficio del Dipartimento per l'irrogazione
delle relative sanzioni;
    f) definire una procedura in cui, in caso di sospensione o revoca
dell'autorizzazione/designazione   alle   organizzazioni  di  cui  al
successivo  art.  3,  comma  1,  provveda a garantire il mantenimento
dell'attivita' oggetto dell'incarico/autorizzazione.
  2.  Nei casi in cui ricorrano le fattispecie di alla lettera f) del
comma  1,  a  seguito  della  valutazione  dell'Unita'  nazionale  di
coordinamento della vigilanza, il competente ufficio del Dipartimento
per  la  qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi individua
il   personale  degli  uffici  periferici  dell'Ispettorato  centrale
repressione  frodi  e  delle  regioni  competenti  per  territorio da
adibire  temporaneamente alle attivita' di controllo e certificazione
gia' svolte dalla struttura sospesa o revocata.
  3.  Per  le  valutazioni  di  cui  al comma precedente l'UNCV viene
integrata  con  l'ispettore generale capo dell'ICRF ed i responsabili
delle unita' territoriali di vigilanza competenti per territorio.
  4.  Qualora  la  struttura  di  controllo  sospesa o revocata operi
sull'intero  territorio  nazionale  la  valutazione di cui al comma 2
verra'  effettuata  dall'UNCV appositamente integrata con l'ispettore
generale capo dell'ICRF.