IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                           di concerto con

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL  MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELLE
                   INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto  il  decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  40,  commi  2,  3 e 4, del citato
decreto  legislativo  n.  152  del  1999,  il  quale  prevede  che le
operazioni  di  svaso,  sghiaiamento e sfangamento degli invasi siano
effettuate  secondo un progetto di gestione predisposto sulla base di
criteri  fissati  con  decreto del Ministro dei lavori pubblici e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  per  le politiche agricole e il
Ministro delegato della protezione civile;
  Visto  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, e successive
modifiche e integrazioni;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
104  del  7  maggio  2001,  che  trasferisce dal Ministero dei lavori
pubblici  al  Ministero  dell'ambiente  la  Direzione  generale della
difesa,  del  suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e
tutela delle risorse idriche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,
n. 1363;
  Visto  il  decreto-legge  8  agosto  1994,  n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
  Acquisito  il  parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della   protezione   civile,   con   nota   prot.   n.
DPC/CG/0014811 del 19 marzo 2004;
  Vista  l'intesa  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, resa
nella riunione del 29 aprile 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. Il  presente  decreto  detta  i  criteri  per  la  redazione del
progetto  di  gestione  degli invasi di cui all'art. 40, commi 2 e 3,
del  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita'
fissati dal medesimo decreto legislativo.
  2.  Per  gli  sbarramenti  non  soggetti alle norme del decreto del
Presidente  della  Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e successive
modifiche ed integrazioni, le regioni stabiliscono, in relazione alle
caratteristiche   degli   sbarramenti   stessi  e  dei  corpi  idrici
interessati,  quali  di  essi debbano essere sottoposti agli obblighi
del  presente  decreto e quali norme siano da applicare. Le attivita'
di  svaso,  sfangamento  e spurgo non devono comunque pregiudicare la
qualita' dell'acqua invasata e del corpo recettore.
  3. In assenza della specifica disciplina regionale, decorso un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni
seguenti si applicano anche alle fattispecie del comma 2.