IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»; Visto in particolare l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'ammissione in commercio e che prevede, altresi', la possibilita' di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali; Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971) con sede in Milano, e' stato delegato al controllo e alla certificazione ufficiale dei prodotti sementieri; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2001 - concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1873, n. 1065, in attuazione delle direttive comunitarie n. 98/85/CE e 98/96/CE riguardanti il settore sementiero, con il quale e' stato sostituito il comma 15 dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che consente di decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei, a livello comunitario, al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della legge n. 1096 del 1971; Vista la decisione 2004/626/CE della Commissione del 26 agosto 2004 che modifica la decisione 98/320/CE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio; Visto il proprio decreto in data 24 agosto 1999, n. 34942, recante «Regolamento di attuazione della decisione 98/327/CE della commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE»; Visto l'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» legge comunitaria per il 1990; Considerata la necessita' di prorogare la durata dell'esperimento previsto dal regolamento adottato con il proprio decreto 24 agosto 1999, n. 34942; Decreta: Art. 1. All'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 24 agosto 1999, n. 34942, la data del 31 luglio 2004 e' sostituita dalla data 27 aprile 2005.