IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  25 novembre  1971,  n. 1096, recante norme per la
disciplina dell'attivita' sementiera;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  recante  «Regolamento  di  esecuzione  della legge 25 novembre
1971, n. 1096»;
  Visto  in  particolare  l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971
che   demanda  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  il
controllo  dei  prodotti  sementieri  ai fini dell'accertamento delle
caratteristiche  e condizioni richieste per l'ammissione in commercio
e  che  prevede,  altresi',  la  possibilita' di delegare l'esercizio
delle  funzioni  di controllo ad enti che, per statuto e regolamento,
si  propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera
e non perseguono fini commerciali;
  Visti  i  propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976
con  i  quali  l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto
pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971) con sede in
Milano,   e'  stato  delegato  al  controllo  e  alla  certificazione
ufficiale dei prodotti sementieri;
  Visto   l'art.   8,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   9 maggio  2001,  n.  322  -  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  184  del  9 agosto 2001 -
concernente   il   «Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8 ottobre 1873, n. 1065, in attuazione
delle  direttive  comunitarie  n.  98/85/CE e 98/96/CE riguardanti il
settore  sementiero,  con  il  quale  e' stato sostituito il comma 15
dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 1065/1973 che consente di decidere l'organizzazione, in condizioni
specifiche, di esperimenti temporanei, a livello comunitario, al fine
di  trovare migliori alternative a talune disposizioni della legge n.
1096 del 1971;
  Vista la decisione 2004/626/CE della Commissione del 26 agosto 2004
che modifica la decisione 98/320/CE relativa all'organizzazione di un
esperimento  temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in
base  alle  direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE
del Consiglio;
  Visto  il proprio decreto in data 24 agosto 1999, n. 34942, recante
«Regolamento   di   attuazione   della   decisione   98/327/CE  della
commissione  del  27 aprile  1998  relativa  all'organizzazione di un
esperimento  temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi
in   base   alle  direttive  del  Consiglio  66/400/CEE,  66/401/CEE,
66/402/CEE e 69/208/CEE»;
  Visto  l'art.  4  della  legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: «Norme
generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
comunitario   e   sulle   procedure   di  esecuzione  degli  obblighi
comunitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma 3,  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428
recante:   «Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee»   legge
comunitaria per il 1990;
  Considerata  la  necessita' di prorogare la durata dell'esperimento
previsto  dal  regolamento  adottato con il proprio decreto 24 agosto
1999, n. 34942;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  1,  comma 4,  del decreto ministeriale 24 agosto 1999, n.
34942,  la data del 31 luglio 2004 e' sostituita dalla data 27 aprile
2005.