IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge 31 gennaio 1992, n. 29, articoli 8 e 11, commi 4 e
6,  che  ha  istituito a carico delle societa' cooperative e dei loro
consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al
finanziamento  di  iniziative  di  promozione  e  di  sviluppo  della
cooperazione;
  Visto  il  decreto  14 aprile 1998 con il quale e' stato fissato in
sessanta giorni successivi a quello dell'approvazione del bilancio di
esercizio, il termine entro cui effettuare il predetto versamento;
  Visto   il   decreto   ministeriale  9 gennaio  2004  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro delle
attivita'  produttive  che  prevede  variazioni  nelle  modalita'  di
versamento  del  contributo  in  argomento  da  parte  delle societa'
cooperative  e  dei loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione
riconosciuta,  successivamente  alla  stipula  della  convenzione con
l'Agenzia delle entrate, ancora non perfezionata;
  Considerato  che  per  consentire  una migliore utilizzazione delle
somme  versate  si  rende  necessario  spostare  il termine entro cui
effettuare il versamento della quota di utili dovuta;
                              Decreta:
  Il  versamento  della  quota del 3% degli utili di esercizio dovuta
dalle societa' cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna
delle  Associazioni  nazionali  di  assistenza e tutela del movimento
cooperativo   riconosciuta,  deve  avvenire  entro  e  non  oltre  il
30 ottobre  dell'anno  in  cui  e'  stato  approvato  il  bilancio di
esercizio.
  Le modalita' di pagamento (versamento diretto a mezzo di bollettino
di c/c postale n. 11854015 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato  di  Viterbo)  restano  invariate fino alla pubblicazione della
convenzione in corso di stipulazione tra il Ministero delle attivita'
produttive e l'Agenzia delle entrate.

    Roma, 11 ottobre 2004

                                               p. Il Ministro: Galati