IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Prato

  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art. 2,
commi 7, 8 e 9;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia di lavori di facchinaggio;
  Vista  la  lettera  circolare  del  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  -  Direzione  generale  rapporti  di  lavoro del
2 febbraio 1995, prot. n. V/25157/70-DOC;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
  Visto le funzioni attribuite dall'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, agli uffici provinciali del
lavoro,   ora   Direzioni  provinciali  del  lavoro,  in  materia  di
determinazione delle tariffe minime di facchinaggio;
  Visto  il  precedente decreto del 1° ottobre 2001 avente decorrenza
dal 1° gennaio 2002;
  Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;
  Acquisito  il parere delle organizzazioni sindacali datoriali e dei
lavoratori  nell'incontro  tenutosi il 27 ottobre 2004 presso la sede
dell'ufficio;
  Considerata  la  necessita'  di  una rideterminazione delle tariffe
vigenti, essendo decorso il biennio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  la  provincia di Prato, le tariffe minime di facchinaggio sono
rideterminate in relazione alle operazioni; alla merce; sia in misura
oraria  che  in  quantita',  nella  misura  del  2% come da prospetto
allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.