IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Prato Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio; Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro del 2 febbraio 1995, prot. n. V/25157/70-DOC; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997; Visto le funzioni attribuite dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, agli uffici provinciali del lavoro, ora Direzioni provinciali del lavoro, in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio; Visto il precedente decreto del 1° ottobre 2001 avente decorrenza dal 1° gennaio 2002; Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita; Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nell'incontro tenutosi il 27 ottobre 2004 presso la sede dell'ufficio; Considerata la necessita' di una rideterminazione delle tariffe vigenti, essendo decorso il biennio; Decreta: Art. 1. Per la provincia di Prato, le tariffe minime di facchinaggio sono rideterminate in relazione alle operazioni; alla merce; sia in misura oraria che in quantita', nella misura del 2% come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.