IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione
in commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 16 ottobre 2003 di recepimento
della   direttiva   n.   2003/39/CE   del  15 maggio  2003,  relativo
all'iscrizione  della  sostanza  attiva  propineb nell'allegato 1 del
decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  paragrafo  1,  del sopra citato
decreto che fissa al 31 marzo 2005 il periodo di tempo per consentire
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva propineb;
  Visti  i  decreti  dirigenziali  del 31 dicembre 2003 di revoca, su
rinuncia,  dei  prodotti  fitosanitari  per  i  quali  non  e'  stata
richiesta  la  riclassificazione  ai  sensi  del  decreto legislativo
14 marzo 2003, n. 65;
  Considerato  che  i  citati  decreti in data 31 dicembre 2003 hanno
stabilito  un  periodo di tempo fino al 30 luglio 2005 per consentire
lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;
  Ritenuto  di  dover  rettificare i decreti sopra citati portando al
31 marzo  2005  la  data  ultima  per lo smaltimento della scorte dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propineb;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
  Ritenuto   di   dover   rettificare   i  decreti  dirigenziali  del
31 dicembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  parziale  modifica  dei decreti in data 31 dicembre 2003, la
commercializzazione delle scorte dei prodotti riportati nell'allegato
al  presente  decreto,  contenenti  la  sostanza  attiva propineb, e'
consentita fino al 31 marzo 2005 anziche' fino al 30 luglio 2005.
  2.  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare
i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi
dell'avvenuta   modifica  nel  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo
smaltimento delle scorte.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle  imprese
interessate.

    Roma, 21 ottobre 2004

                                     Il direttore generale: Marabelli