IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407, regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE
e  98/85/CE  relative  all'equipaggiamento  marittimo  e i successivi
emendamenti;
  Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive
modifiche  ed  integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di  sicurezza  della  navigazione al Comando generale del corpo delle
capitanerie di porto;
  Vista  l'istanza  in  data 31 luglio 2003 con cui Lapi, laboratorio
prevenzione incendi S.r.l, con sede a Prato, via della Quercia n. 11,
ha  chiesto  di  essere autorizzato all'esecuzione delle procedure di
valutazione   della  conformita'  CE  degli  equipaggiamenti  di  cui
all'allegato  A1  parte  terza,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  n.  136/2002  in  data 8 marzo 2002 del Comando
generale  del  corpo  delle  Capitenerie  di Porto con il quale viene
costituito  un  gruppo  ispettivo allo scopo di esperire le verifiche
presso  gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato
decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, art.
7;
  Visto l'esito degli accertamenti delle verifiche eseguite presso la
sede  del  laboratorio  prevenzione incendi «Lapi, S.r.l.» nei giorni
10, 11 giugno 2004 e 29, 30 luglio 2004;
  Visto  il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno con
il dp. prot. n. 7508 del 23 settembre 2004;
  Preso   atto  degli  obblighi  attuativi  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6 ottobre 1999, n. 407, che prevede la
designazione  e  la  verifica  periodica biennale degli organismi che
procedono  alla  valutazione  della  conformita' dell'equipaggiamento
marittimo  elencato  nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo
quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Societa' «Lapi - Laboratorio prevenzione incendi S.r.l.», - con
sede  legale  a  Prato,  via  della  Quercia,  11, e' designata quale
organismo di prova, per il modulo B, ai sensi dell'art. 7 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica  6 ottobre  1999,  n.  407  per
l'esecuzione  delle  procedure  di  valutazione  della conformita' ai
requisiti,   previsti   dagli   strumenti   internazionali   indicati
nell'allegato   A.1   del   predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:
    A.1/3.3   -   Equipaggiamento  da  vigile  del  fuoco:  indumento
protettivo;
    A.1/3.11 - Divisione di classe «A» e «B», resistenza al fuoco:
      a) divisione di classe «A»;
      b) divisione di classe «B»;
  A.1/3.13 - Materiali non combustibili;
  A.1/3.14  -  Materiali  diversi  dall'acciaio  per  tubolature  che
attraversano divisioni di classe A e B;
  A.1/3.15   -  Materiali  diversi  dall'acciaio  per  tubolature  di
adduzione di olio combustibile:
      a) tubolature e raccordi;
      b) valvole;
      c) tubolature flessibili e relativi dispositivi di montaggio;
  A.1/3.16 - Porte tagliafuoco;
  A.1/3.17   -   Componenti   dei  sistemi  di  comando  delle  porte
tagliafuoco;
  A.1/3.18  -  Superfici  esposte  e  rivestimenti  di  pavimenti con
limitata attitudine alla propagazione della fiamma:
    a) impiallacciature decorative;
    b) sistemi di pitturazione;
    c) rivestimenti di pavimenti;
    d) rivestimenti delle coibentazioni delle tubolature;
  A.1/3.19 - Tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi;
  A.1/3.20 - Tappezzerie di mobili;
  A.1/3.21 - Componenti per letti;
  A.1/3.22 - Sbarramenti antincendio;
  A.1/3.23  - Condotti di materiale non combustibile che attraversano
divisioni di classe A;
  A.1/3.24  -  Canalizzazioni  per  cavi  elettrici  che attraversano
divisioni di classe A;
  A.1/3.25 - Finestre e portellini;
  A.1/3.26 - Attraversamenti nelle divisioni di classe «A»:
    a) canalizzazioni per cavi elettrici;
    b) attraversamenti di tubolature, condotte, giunzioni etc.;
  A.1/3.27 Attraversamenti nelle divisioni di classe «B»:
    a) canalizzazioni per cavi elettrici;
    b) attraversamenti di tubolature, condotte, giunzioni etc.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 26 ottobre 2004

                                    Il comandante generale: Sicurezza