IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20  (supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15
settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti
in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  l'art.  1 del regolamento 2076/2002/CE della Commissione del
20 novembre  2002  e  l'art.  1 della decisione della Commissione del
25 luglio  2003 che prolungano il periodo di tempo di cui all'art. 8,
paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione
delle    direttive    1999/45/CE    e   2001/60/CE,   relative   alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto datato 2 ottobre 2001, n. 11030, successivamente
modificato con decreti di cui l'ultimo in data 11 luglio 2002, con il
quale  l'impresa  Syngenta  Crop Protection S.p.a. con sede legale in
Milano,  via  Gallarate  n. 139, e' stata autorizzata ad immettere in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato «Primo», preparato
presso  gli  stabilimenti  delle  imprese  gia'  autorizzati,  per un
periodo  di  anni tre, ulteriormente rinnovabile previa presentazione
da  parte  dell'impresa stessa della documentazione integrativa a suo
tempo richiesta;
  Viste   la  domanda  e  la  documentazione  integrativa  presentate
rispettivamente in data 21 ottobre 2003 e 26 aprile 2004 dall'impresa
medesima,  dirette  ad  ottenere  il  rinnovo della registrazione del
sopraccitato prodotto;
  Visto   il   parere   espresso  in  data  16 settembre  2004  dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo   1995,   n.   194,   favorevole  al  rinnovo  del  prodotto
fitosanitario «Primo» alle condizioni a suo tempo stabilite;
  Ritenuto  di  rinnovare fino al 2 ottobre 2011 la registrazione del
prodotto  fitosanitario  di  cui  trattasi,  fatto salvo l'obbligo di
adeguamento  alle  condizioni  che saranno stabilite al termine della
revisione comunitaria per la sostanza attiva trinexapac etile;
  Vista  la  nota  pervenuta  in  data  1° ottobre  2004 con la quale
l'impresa  stessa  ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio con
nota n. 613/29244 del 28 settembre 2004;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  1.  A  decorrere  dal  2 ottobre  2004 e fino al 2 ottobre 2011, e'
rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego
del  prodotto fitosanitario denominato «Primo» registrato al n. 11030
con  decreto  in  data 2 ottobre 2001, successivamente modificato con
decreti  di  cui  l'ultimo in data 11 luglio 2002 a nome dell'impresa
Syngenta  Crop  Protection  S.p.a.  con  sede  legale  in Milano, via
Gallarate  n. 139, con la composizione ed alle condizioni indicate in
etichetta,  fatto  salvo l'obbligo di adeguamento alle condizioni che
saranno  stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la
sostanza attiva trinexapac etile.
  2.  Il  prodotto  e'  importato  in confezioni pronte per l'impiego
dallo stabilimento dell'impresa:
    Syngenta Agro S.a.s., Usine d'Aigues-Vives (Francia).
  3.  Il  prodotto  e'  confezionato in sacchetti idrosolubili, nelle
taglie  da:  g 100 (5 sacchetti da 20 g); kg 2,4 (20 sacchetti da 120
g); g 600 (5 sacchetti da 120 g).
  4.  Sono  approvate  quale parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 1° ottobre 2004

                                     Il direttore generale: Marabelli