Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui apportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri)  le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
               Vigilanza sulla fornitura dei serrvizi
              di navigazione aerea e di traffico aereo

  1.  L'Ente  nazionale  per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, ((
quale  unico  ente  regolatore  e  garante dell'uniforme applicazione
delle  norme,  ))  in applicazione dell'articolo 4 del (( regolamento
(CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo
2004,   ))   le   funzioni   di   regolazione   tecnica,   controllo,
certificazione  e  rilascio  di  licenze  in materia di fornitura dei
servizi   di  navigazione  aerea.  Sono  salve  le  attribuzioni  del
Ministero  della  difesa  in materia di difesa e sicurezza nazionale,
nonche'  quelle  di  indirizzo,  vigilanza  e controllo del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti, (( ivi inclusa la stipula di
contratti  di  programma  e  di servizio con E.N.A.C. e ENAV S.p.a. e
l'approvazione delle tariffe. ))
  2.  Restano  attribuite  all'Ente  nazionale  di assistenza al volo
(ENAV  S.p.a.)  e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione,
addestramento  e  aggiornamento  professjonale del proprio personale.
ENAV  S.p.a.  ((  garantisce  la  conformita' )) degli apparati e dei
sistemi   di   radio-navigazione   alle   regolamentazioni   tecniche
internazionali  e  nazionali  vigenti,  nonche'  il  mantenimento  in
efficienza,  anche  mediante  controlli  e  misurazioni  in  volo. Le
attivita'   di   radiomisure,   salvo   quelle   svolte  direttamente
dall'Aeronautica  militare,  devono  essere  effettuate  da  soggetti
certificati dall'E.N.A.C.
  3.  Per  il  corretto  esercizio  delle funzioni di cui al comma 1,
l'E.N.A.C.   promuove   la   stipula  di  appositi  atti  di  intesa,
rispettivamente  con  ENAV  S.p.a.  e  con l'Aeronautica militare, da
sottoporre  all'approvazione  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con
l'Aeronautica  militare  e  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze.