Avvertenza:
    Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  11,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
      Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento
     degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato
  1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico
capo  della  Polizia  di  Stato,  in servizio alla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,  gia'  appartenente  ai  ruoli  ad
esaurimento   degli   ispettori   e  dei  periti  tecnici,  soppressi
dall'articolo  14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e'
inquadrato,   anche  in  soprannumero,  in  ordine  di  ruolo,  nelle
qualifiche,   rispettivamente,   di   ispettore   superiore-sostituto
ufficiale  di  pubblica  sicurezza e di perito tecnico superiore, con
decorrenza  giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale gia'
appartenente  ai  sottufficiali  del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono
dal 1° gennaio 2001.
  2.  Ai  fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i
posti  disponibili  al  31 dicembre  2000  per le promozioni previste
dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e  dall'articolo  31-bis,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n. 337, e successive
modificazioni.  Le  eventuali  posizioni  soprannumerarie conseguenti
all'inquadramento  di  cui  al comma 1 sono riassorbite utilizzando i
posti   disponibili   per   le  predette  promozioni  a  partire  dal
31 dicembre 2001.
  3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  inquadrato con decorrenza
giuridica   1° gennaio   2001  e  quello  inquadrato  con  decorrenza
giuridica  1° gennaio  2003  precede  in  ruolo  quello vincitore dei
concorsi  per  titoli  di  servizio ed esami per i posti disponibili,
rispettivamente,  al  31 dicembre  2000 e al 31 dicembre 2002, di cui
all'articolo  31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e   all'articolo  31-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
  4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al
comma  1 e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale
inquadrato,  ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo
scatto  aggiuntivo,  di  cui  all'articolo  19,  comma 2, del decreto
legislativo  28 febbraio  2001, n. 53, e' corrisposto a decorrere dal
1° gennaio  2003.  Al medesimo personale e' corrisposto, dal 15 marzo
2001  al  31 dicembre  2002,  un  assegno  personale  pensionabile di
riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore
capo  e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.
  5.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  inquadrato con decorrenza
1° gennaio  2001,  ai  fini della maturazione del requisito temporale
per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di
sostituto  direttore  tecnico,  si applica, con decorrenza 1° gennaio
2001,  il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19,
comma  4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di
due anni.
  6.  Per  la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno
2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo degli articoli 14 e 19, commi 2 e
          4,   del   decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n.  53
          (Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino
          delle carriere del personale non direttivo della Polizia di
          Stato).
              «Art. 14. - 1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e
          dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono soppressi.
              2. Il personale dei predetti ruoli e' inquadrato, dalla
          data   di   entrata   in   vigore   del  presente  decreto,
          rispettivamente nella qualifica di ispettore capo del ruolo
          degli   ispettori  di  cui  all'art.  25  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed in
          quella  di perito tecnico capo del ruolo dei periti tecnici
          di  cui  all'art.  22  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24 aprile  1982, n. 337, collocandosi in ruolo,
          secondo  l'ordine  acquisito in quello di provenienza, dopo
          l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici capo che
          al  31 agosto 1995 appartenevano al ruolo degli ispettori e
          dei periti tecnici.
              3.  Il  personale  inquadrato  ai  sensi  del  comma 2,
          conserva  l'anzianita' maturata nel ruolo ad esaurimento ai
          fini  della  partecipazione  allo scrutinio di cui all'art.
          31-bis,  comma  1,  lettera  a), del decreto del Presidente
          della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'art. 31-bis,
          comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
              4.  Al  personale  inquadrato  ai  sensi  del  comma 2,
          continuano  ad  applicarsi  le disposizioni di cui all'art.
          15,  comma  7,  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          197, relativamente alla nomina alle qualifiche di ispettore
          superiore-sostituto  ufficiale  di  pubblica sicurezza e di
          perito   tecnico   superiore   il  giorno  precedente  alla
          cessazione dal servizio.
              «Art 19. - (Omissis).
              2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, agli ispettori
          superiori-sostituti  ufficiali  di  pubblica sicurezza, che
          hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza
          anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo
          di  cui  all'art.  31-ter  del decreto del Presidente della
          Repubblica  24 aprile  1982,  n.  335, e' attribuito con la
          medesima decorrenza.
              (Omissis).
              4.  Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore
          scatto  aggiuntivo  ed  assume  anche  la  denominazione di
          "sostituto  commissario"  di  cui  all'art.  31-quater  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          335,  dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e
          sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore
          superiore-sostituto   ufficiale   di   pubblica  sicurezza,
          ovvero,  di sette anni se ha superato la prima selezione di
          cui   all'art.   14,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 197.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31-bis,  comma 1,
          lettere   a)   e  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   24 aprile   1982,   n.  335  (Ordinamento  del
          personale  della  Polizia  di Stato che espleta funzioni di
          polizia):
              «Art.  31-bis  (Promozione  alla qualifica di ispettore
          superiore  sostituto ufficiale di pubblica sicurezza). - 1.
          L'accesso  alla  qualifica di ispettore superiore-sostituto
          ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue:
                a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
          al  31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso il personale avente una
          anzianita'  di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica
          di ispettore capo;
                b) per  il  restante  50 per cento dei posti mediante
          concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato
          al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
          riveste  la  qualifica  di ispettore capo ed e' in possesso
          del  titolo  di  studio  previsto  dall'art. 52 della legge
          1° aprile 1981, n. 121.
              (Omissis).».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31-bis,  comma 1,
          lettere   a)   e  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   24 aprile   1982,   n.  337  (Ordinamento  del
          personale  della  Polizia  di  Stato  che espleta attivita'
          tecnico-scientifica o tecnica):
              «Art.  31-bis  (Promozione  alla  qualifica  di  perito
          tecnico  superiore).  -  1. La promozione alla qualifica di
          perito tecnico superiore si consegue:
                a) nel  limite del 50 per cento dei posti disponibili
          al  31 dicembre  di ogni anno mediante scrutinio per merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso il personale avente una
          anzianita'  di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica
          di perito tecnico capo;
                b) per  il  restante  50 per cento dei posti mediante
          concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato
          al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
          riveste  la  qualifica  di  perito  tecnico  capo  e sia in
          possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis.
              (Omissis).».