IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre  2001, n. 343 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  la  delibera  della  giunta  regionale  Siciliana n. 339 del
18 ottobre 2004;
  Vista  le  note  del  comune  di San Mauro Castelverde del 19 e del
27 ottobre 2004;
  Visti  gli esiti del sopralluogo effettuato in data 26 ottobre 2004
da  tecnici  del dipartimento della protezione civile, al quale hanno
partecipato  anche  rappresentanti  del  dipartimento regionale della
protezione  civile,  della  provincia  di Palermo e del comune di San
Mauro Castelverde;
  Considerato  che il giorno 16 ottobre 2004 il territorio del comune
di San Mauro Castelverde, contrada Badia, in provincia di Palermo, e'
stato  interessato da un movimento franoso di notevoli dimensioni che
ha  coinvolto  la strada provinciale n. 52, determinando l'isolamento
del paese con conseguenti gravi disagi per la popolazione;
  Considerato  che  a causa delle pioggie intervenute nella notte del
19 ottobre  2004  la  situazione  e'  ulteriormente peggiorata, e che
eventuali  ulteriori precipitazioni piovose potrebbero determinare un
aggravamento del contesto critico in rassegna;
  Ravvisata,  quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile
finalizzata  ad  evitare  ulteriori situazioni di pericolo o maggiori
danni  a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti
di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il presidente della provincia di Palermo e' nominato commissario
delegato  per  la  situazione  di  emergenza  di  cui  in premessa, e
provvede,  in  termini  di somma urgenza, alla realizzazione di tutti
gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi ed alla
riduzione  del  rischio  per persone e cose, utilizzando le procedure
d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.
  2.  Nell'ambito  delle  iniziative  da porre in essere ai sensi del
comma 1, il commissario delegato provvede alla realizzazione di opere
viarie a carattere provvisorio, anche mediante occupazione temporanea
di  aree private, utilizzando i poteri di cui all'art. 49 del decreto
legislativo   8 giugno  2001,  n.  327,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  3.  Il  commissario delegato, nell'esercizio delle attivita' di cui
ai   commi   1   e  2,  opera  nel  rigoroso  rispetto  delle  misure
giurisdizionali  assunte  e  delle  iniziative  giudiziarie  in atto,
nonche'   di   quelle   eventualmente   adottate   o   da   adottarsi
successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa.
  4. Per consentire l'adozione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2
il  commissario delegato disporra' dell'importo di euro 1.200.000,00,
a  carico  del Fondo della protezione civile, nonche' delle ulteriori
risorse   finanziarie   che   verranno  assegnate  allo  scopo  dalle
Amministrazioni   statali   e  regionali.  Il  predetto  Fondo  sara'
reintegrato  di  un  corrispondente  importo  a  valere sulle risorse
finanziarie  destinate  all'attuazione  dell'ordinanza  di protezione
civile n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive modificazioni.
  5. Le risorse di cui al comma 4 verranno direttamente trasferite su
una  contabilita'  speciale  istituita  secondo le modalita' previste
dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994,  n.  367,  intestata al presidente della provincia di Palermo -
commissario delegato.
  6.   Il   commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della
protezione   civile   una   relazione   conclusiva   corredata  della
rendicontazione delle spese sostenute.
  7.  Il  Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dalla  applicazione della presente
ordinanza,  il  Dipartimento  della  protezione  civile, altresi', si
riserva,  ove venga accertata la responsabilita' di terzi per i danni
provocati  dal  movimento  franoso di cui alla presente ordinanza, la
facolta'  di esercizio del potere di rivalsa per la ripetizione delle
somme erogate.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 5 novembre 2004
                                          Il Presidente: Berlusconi