IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in localita' Marinasco; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2003 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la localita' Marinasco-Stra', nel comune di La Spezia»; Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile», con la quale l'ex provveditore alle opere pubbliche per la Liguria e' stato nominato soggetto attuatore per l'emergenza di cui sopra; Viste le note del 15 aprile, 7 giugno, 6 e 19 luglio del 27 ottobre e 3 novembre 2003, del prefetto di La Spezia - Commissario delegato; Viste le note del 1° giugno, 16 e 23 settembre 2004, del soggetto attuatore - Direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia - Liguria; Viste le note del 23 aprile e 15 settembre 2004 del Dipartimento dei trasporti infrastrutture e protezione civile della regione Liguria; Ravvisata la necessita' di procedere celermente alla realizzazione delle necessarie opere relative al dissesto di Marinasco nei tempi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino aI 31 dicembre 2005; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernenti: «Disposizioni urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»; Vista la deliberazione del consiglio regionale del Molise del 30 luglio 2004, concernente l'approvazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giuliano di Puglia; Tenuto conto che il comune S. Giuliano di Puglia non dispone delle professionalita' necessarie per fronteggiare efficacemente tutte le problematiche connesse alla predetta ricostruzione; Vista la richiesta del 1° luglio 2004 del sindaco del comune di S. Giuliano di Puglia; Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile», con la quale l'ing. Rinaldi e' stato nominato soggetto attuatore per l'espletamento delle attivita' connesse alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione, inerenti al comune di San Giuliano di Puglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2005, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»; Vista la nota del prefetto di Siracusa - Commissario delegato, con la quale viene chiesto di apportare alcune modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003; Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2847, n. 2860, n. 2871, n. 2882, n. 2908 del 1998, n. 2909, n. 2972, n. 2994, n. 3022, n. 3028 del 1999, n. 3061 e n. 3064 del 2000, n. 3098, n. 3114, n. 3141 del 2001, n. 3175, n. 3239 del 2002 e 3282 del 2003, emesse per fronteggiare il contesto emergenziale determinatosi nel territorio della provincia di Potenza a seguito degli eventi sismici del 9 settembre 1998; Vista la nota del 9 settembre 2004 della regione Basilicata, con la quale e' stata rappresentata l'esigenza di continuare a concedere contributi straordinari ai nuclei familiari che ancora non sono rientrati nelle abitazioni oggetto degli interventi di ricostruzione, in conseguenza del grave disagio subito dagli stessi, nonche', di prevedere, per i comuni colpiti dal sisma del 1998, apposita disposizione che consenta di compensare le minori entrate determinate dall'inapplicabilita' dell'imposta comunale sugli immobili; Ritenuto che le esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile a consentire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 9 settembre 1998; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, prevedendone per un periodo di diciotto mesi la possibilita' di applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima materia; Considerato che il rilevante grado di complessita' tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina impone di dare maggiore impulso alle necessarie attivita' di sperimentazione e di formazione nei confronti della generalita' dei soggetti chiamati a diverso titolo ad utilizzare la predetta normativa, al fine di assicurare la linearita' e la correntezza di percorsi attuativi della normativa stessa e favorirne la piu' corretta e proficua applicazione, in tal modo determinando l'esigenza di un piu' lungo periodo di sperimentazione; Visto che la predetta esigenza e' stata tra l'altro prospettata dai rappresentanti delle regioni intervenuti alla riunione dell'apposito tavolo tecnico-politico di protezione civile tenutosi a Roma il 28 settembre 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696/1997, n. 2707/1997, n. 2856/1997, n. 2881/1998, n. 2984/1999, n. 3062/2000, n. 3095/2000, n. 3106/2001, n. 3132/2001, n. 3149/2001, n. 3185/2002, n. 3220/2002, n. 3251/2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3337 del 13 febbraio 2004, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3371, del 10 settembre 2004 con la quale il prefetto Domenico Bagnato e' nominato commissario delegato per l'emergenza ambientale in atto sul territorio della regione Calabria; Viste le note del medesimo commissario delegato in data 8 e 11 ottobre 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania; Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 1996, n. 401; Viste le ordinanze di protezione civile rispettivamente, del 6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre 2000, n. 3089, del 10 aprile 2001, n. 3122, del 27 novembre 2003, n. 3328 e n. 3365 del 29 luglio 2004, concernenti la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia; Vista la richiesta del 4 ottobre 2004 del sindaco di Venezia - Commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America»; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui alla ordinanza di protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2003, e successive modificazioni, diretta a fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la localita' Marinasco-Stra', nel comune di La Spezia, la regione Liguria e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale del commissario delegato - prefetto di La Spezia le risorse finanziarie derivanti dalle economie realizzatesi ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2854 del 1° ottobre 1998, pari a Euro 2.243.999,03, nonche' le risorse finanziarie assegnate ai sensi all'ordinanza di protezione civile n. 3192 del 2002, emessa per fronteggiare gli eventi alluvionali dell'autunno del 2000, e non utilizzate per le finalita' ivi previste. 2. Al fine di dare continuita' alle attivita' poste in essere per il superamento del contesto emergenziale di cui al comma 1, il dott. Luigi Piscopo, gia' prefetto di La Spezia, continua nell'attivita' di commissario delegato agendo con i poteri di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa, avvalendosi del personale in servizio presso la prefettura di La Spezia, nel limite massimo di due unita' che potranno effettuare prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili.