IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5  dicembre  2003,  concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004,
dello  stato  di  emergenza  nel territorio del comune di La Spezia a
seguito   dei   dissesti   idrogeologici  verificatisi  in  localita'
Marinasco;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n.  3223 del 25 giugno 2003
recante:   «Disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  i  fenomeni  di
dissesto  che  hanno  interessato  la  localita' Marinasco-Stra', nel
comune di La Spezia»;
  Visto  l'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003, recante: «Disposizioni urgenti
di  protezione  civile»,  con  la  quale l'ex provveditore alle opere
pubbliche  per  la  Liguria  e' stato nominato soggetto attuatore per
l'emergenza di cui sopra;
  Viste le note del 15 aprile, 7 giugno, 6 e 19 luglio del 27 ottobre
e 3 novembre 2003, del prefetto di La Spezia - Commissario delegato;
  Viste  le  note del 1° giugno, 16 e 23 settembre 2004, del soggetto
attuatore   -   Direttore  dei  servizi  integrati  infrastrutture  e
trasporti Lombardia - Liguria;
  Viste  le  note  del 23 aprile e 15 settembre 2004 del Dipartimento
dei  trasporti  infrastrutture  e  protezione  civile  della  regione
Liguria;
  Ravvisata  la necessita' di procedere celermente alla realizzazione
delle  necessarie  opere  relative al dissesto di Marinasco nei tempi
previsti  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31  ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi il 31
ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative»,
con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati
prorogati fino aI 31 dicembre 2005;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253  del  29  novembre  2002,  n.  3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300
dell'11  luglio  2003,  concernenti:  «Disposizioni urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi
nel territorio della provincia di Campobasso»;
  Vista  la  deliberazione  del consiglio regionale del Molise del 30
luglio  2004,  concernente  l'approvazione del piano di ricostruzione
del comune di S. Giuliano di Puglia;
  Tenuto  conto che il comune S. Giuliano di Puglia non dispone delle
professionalita'  necessarie  per fronteggiare efficacemente tutte le
problematiche connesse alla predetta ricostruzione;
  Vista  la richiesta del 1° luglio 2004 del sindaco del comune di S.
Giuliano di Puglia;
  Visto  l'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3375  del  10 settembre  2004,  recante:  «Disposizioni
urgenti  di  protezione civile», con la quale l'ing. Rinaldi e' stato
nominato   soggetto  attuatore  per  l'espletamento  delle  attivita'
connesse  alla  realizzazione  degli  interventi  e  delle  opere  di
ricostruzione, inerenti al comune di San Giuliano di Puglia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15  ottobre  2004,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo
2005,  lo  stato  di  emergenza  in  ordine  agli  eccezionali eventi
atmosferici  verificatisi  il giorno 17 settembre 2003 nel territorio
delle province di Siracusa e Catania;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320
del  23  ottobre  2003,  recante:  «Interventi  urgenti di protezione
civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi  meteorologici  verificatisi  il  giorno 17 settembre 2003 nel
territorio delle province di Siracusa e Catania»;
  Vista  la nota del prefetto di Siracusa - Commissario delegato, con
la  quale  viene  chiesto di apportare alcune modifiche all'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3320 del 23 ottobre
2003;
  Visto  il  decreto-legge  13  maggio  1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
  Viste  le ordinanze di protezione civile n. 2847, n. 2860, n. 2871,
n.  2882,  n.  2908  del 1998, n. 2909, n. 2972, n. 2994, n. 3022, n.
3028  del 1999, n. 3061 e n. 3064 del 2000, n. 3098, n. 3114, n. 3141
del  2001,  n.  3175,  n.  3239  del 2002 e 3282 del 2003, emesse per
fronteggiare  il  contesto  emergenziale determinatosi nel territorio
della  provincia  di  Potenza  a  seguito  degli eventi sismici del 9
settembre 1998;
  Vista la nota del 9 settembre 2004 della regione Basilicata, con la
quale  e'  stata  rappresentata  l'esigenza di continuare a concedere
contributi  straordinari  ai  nuclei  familiari  che  ancora non sono
rientrati nelle abitazioni oggetto degli interventi di ricostruzione,
in  conseguenza  del  grave  disagio subito dagli stessi, nonche', di
prevedere,  per  i  comuni  colpiti  dal  sisma  del  1998,  apposita
disposizione che consenta di compensare le minori entrate determinate
dall'inapplicabilita' dell'imposta comunale sugli immobili;
  Ritenuto   che   le   esigenze   prospettate  siano  meritevoli  di
accoglimento  in  ragione  della necessita' di assicurare ogni azione
utile  a  consentire il ritorno alle normali condizioni di vita delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 9 settembre 1998;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del  20  marzo  2003,  e  successive modificazioni, con la quale sono
state,  tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni
in  zona  sismica,  prevedendone  per  un periodo di diciotto mesi la
possibilita' di applicazione in alternativa alla normativa precedente
sulla medesima materia;
  Considerato    che    il    rilevante    grado    di   complessita'
tecnico-scientifica  della  materia e la natura fortemente innovativa
della  predetta  disciplina  impone  di  dare  maggiore  impulso alle
necessarie attivita' di sperimentazione e di formazione nei confronti
della   generalita'   dei  soggetti  chiamati  a  diverso  titolo  ad
utilizzare la predetta normativa, al fine di assicurare la linearita'
e  la  correntezza  di  percorsi  attuativi  della normativa stessa e
favorirne  la  piu'  corretta  e  proficua  applicazione, in tal modo
determinando l'esigenza di un piu' lungo periodo di sperimentazione;
  Visto che la predetta esigenza e' stata tra l'altro prospettata dai
rappresentanti  delle regioni intervenuti alla riunione dell'apposito
tavolo  tecnico-politico  di  protezione civile tenutosi a Roma il 28
settembre 2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23  dicembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  prorogato, fino al 31
dicembre  2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani,
speciali  e  speciali  pericolosi,  nonche'  in materia di bonifica e
risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti
inquinati  e  di  tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
  Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696/1997, n. 2707/1997,
n. 2856/1997, n. 2881/1998, n. 2984/1999, n. 3062/2000, n. 3095/2000,
n. 3106/2001, n. 3132/2001, n. 3149/2001, n. 3185/2002, n. 3220/2002,
n. 3251/2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3337
del   13   febbraio   2004,   recante   «Ulteriori  disposizioni  per
fronteggiare  l'emergenza  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e
speciali  pericolosi,  nonche'  in  materia di bonifica e risanamento
ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e dei sedimenti inquinati e di
tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  e  dei  cicli  di
depurazione nel territorio della regione Calabria»;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3371, del 10 settembre 2004 con la quale il prefetto Domenico Bagnato
e'  nominato  commissario delegato per l'emergenza ambientale in atto
sul territorio della regione Calabria;
  Viste  le  note  del  medesimo  commissario delegato in data 8 e 11
ottobre 2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23  dicembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  prorogato, fino al 31
dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti  nella  regione  Campania, nonche' in materia di bonifica dei
suoli,  delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque
superficiali,   di   dissesto   idrogeologico   del   sottosuolo  con
riferimento al territorio di Napoli;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3341  del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30
marzo  2004,  n.  3347 del 2 aprile 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004,
emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
  Visto  il  decreto-legge  3  giugno  1996,  n. 310, convertito, con
modificazioni,  dall'art.  1, comma 1, della legge 29 luglio 1996, n.
401;
  Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile rispettivamente, del 6
febbraio  1996,  n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre
2000,  n. 3089, del 10 aprile 2001, n. 3122, del 27 novembre 2003, n.
3328  e  n. 3365 del 29 luglio 2004, concernenti la ricostruzione del
teatro La Fenice di Venezia;
  Vista  la  richiesta  del  4  ottobre 2004 del sindaco di Venezia -
Commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3  settembre  2004  recante  la dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento  della  pre-regata della trentaduesima Coppa America, che
si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3377,  del  22  settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo
svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America»;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Nell'ambito della situazione emergenziale di cui alla ordinanza
di  protezione  civile  n.  3223  del  25  giugno  2003, e successive
modificazioni,  diretta  a  fronteggiare  i  fenomeni di dissesto che
hanno  interessato  la  localita'  Marinasco-Stra',  nel comune di La
Spezia,   la  regione  Liguria  e'  autorizzata  a  trasferire  sulla
contabilita'  speciale  del  commissario  delegato  -  prefetto di La
Spezia  le  risorse finanziarie derivanti dalle economie realizzatesi
ai  sensi  dell'ordinanza di protezione civile n. 2854 del 1° ottobre
1998,  pari  a  Euro  2.243.999,03,  nonche'  le  risorse finanziarie
assegnate  ai  sensi  all'ordinanza  di protezione civile n. 3192 del
2002, emessa per fronteggiare gli eventi alluvionali dell'autunno del
2000, e non utilizzate per le finalita' ivi previste.
  2.  Al  fine di dare continuita' alle attivita' poste in essere per
il  superamento del contesto emergenziale di cui al comma 1, il dott.
Luigi Piscopo, gia' prefetto di La Spezia, continua nell'attivita' di
commissario  delegato  agendo  con  i poteri di cui alle ordinanze di
protezione  civile  citate  in premessa, avvalendosi del personale in
servizio presso la prefettura di La Spezia, nel limite massimo di due
unita'  che  potranno  effettuare prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili.