IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

  Visto  l'art.  3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che
autorizza  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali a
stipulare,  nel  limite  complessivo  di un milione di euro, e per il
solo  esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per
lo  svolgimento  di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di
misure  di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati
in  attivita'  socialmente  utili, nella disponibilita', da almeno un
quinquennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti;
  Visto  l'art.  2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n.  81  che  individua  i soggetti impegnati in progetti di attivita'
socialmente  utili  con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di
cui  all'art.  1,  comma  7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto   l'art.  78,  comma  2,  lettere  a),  b),  d)  della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388  che  autorizza il Ministero del lavoro a
stipulare,   nei   limiti   delle   risorse  preordinate  allo  scopo
nell'ambito  del  Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni
che prevedano:
    la  realizzazione,  da  parte  delle  regioni,  di  programmi  di
stabilizzazione  dei  soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
    le  risorse  necessarie  ad  assicurare  a  tutti  i soggetti non
stabilizzati  la  copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%,
dell'assegno  per  prestazioni  in attivita' socialmente utili di cui
all'art.  4  del  decreto  legislativo  28 febbraio  2000,  n.  81  e
dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;
    la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse
del  Fondo  per  l'occupazione,  destinate alle attivita' socialmente
utili  e  non  impegnate  per  il  pagamento  di  assegni, per misure
aggiuntive  di  stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per
il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta';
  Visto   il  decreto  direttoriale  del  31 marzo  2004  delle  D.G.
ammortizzatori  sociali  e degli incentivi all'occupazione pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16 aprile  2004,  n.  89 relativo ai
criteri  per  l'assegnazione  di  risorse di cui all'art. 3, comma 82
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto del 31 marzo 2004,
che ai fini dell'ammissione ai contributi di cui all'art. 3, comma 82
della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che i comuni devono
presentare  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali -
Direzione  generale  ammortizzatori  sociali e I.O., Div. I, apposita
domanda   entro   trenta   giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale;
  Visto il decreto n. 6683 del 29 luglio 2004 che autorizza l'impegno
della  somma  di  un  milione  di  euro  per la copertura degli oneri
derivanti   dall'attuazione   dell'art.   3,  comma  82  della  legge
24 dicembre  2003,  n. 350. La spesa gravera' sul capitolo 1360 - UPB
2.1.2.3.  dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per il corrente esercizio finanziario 2004.
  Considerato  che  sono pervenute dai comuni 61 richieste di stipula
della  Convenzione  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  82  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350;
  Considerato  che n. 43 richieste non sono state ammesse perche' non
presentano  i  requisiti  di cui al decreto direttoriale del 31 marzo
2004;
  Ritenuto  di ordinare le 18 domande ammissibili seguendo l'allegata
graduatoria  predisposta  seccndo  i  criteri  di  cui all'art. 3 del
decreto direttoriale del 31 marzo 2004;
  Ritenuto pertanto di dover approvare la graduatoria medesima;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata  la  graduatoria relativa a 18 domande presentate dai
comuni  per  la concessione di contributi di cui all'art. 3, comma 82
della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350  predisposta sulla base dei
criteri  di cui all'art. 3 del decreto direttoriale del 31 marzo 2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2004, n. 89.