Avvertenza:

    -  Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto dal
Ministero  della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche'  dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo
fine   di   facilitare   la   lettura   sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di  quelle  modificate  o  richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  nonche'  alla legge
  21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  1.  All'articolo 13  del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis
e' sostituito dai seguenti:
    5-bis.  «Nei  casi  previsti  ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al  giudice  di pace territorialmente competente il provvedimento con
il   quale   e'   disposto   l'accompagnamento   alla  frontiera.  ((
L'esecuzione  del  provvedimento  del  questore di allontanamento dal
territorio   nazionale  e'  sospesa  ))  fino  alla  decisione  sulla
convalida.  L'udienza  per  la  convalida  si  svolge  in  camera  di
consiglio,  con  la  partecipazione  necessaria  di  un  difensore ((
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente
informato  e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si
applicano  le  disposizioni  di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8,   in   quanto  compatibili  )).  Il  giudice  provvede  alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei requisiti
previsti  dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso.
In  attesa  della  definizione  del  procedimento  di  convalida,  lo
straniero  espulso  e'  trattenuto  in  uno  dei centri di permanenza
temporanea  ed  assistenza,  di  cui all'articolo 14, (( salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato
il  provvedimento  di allontanamento anche prima del trasferimento in
uno  dei  centri  disponibili )). Quando la convalida e' concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la  convalida  non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per
la  decisione,  il  provvedimento  del  questore  perde ogni effetto.
Contro il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione.
Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal
territorio  nazionale. ((Il termine di quarantotto ore entro il quale
il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria )).
    «5-ter.  Al  fine di assicurare la tempestivita' del procedimento
di  convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all'articolo
14,  comma  1,  le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti
delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita'
di un locale idoneo.».
  2.  Al  comma  8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo,
le  parole: «tribunale in composizione monocratica,», sono sostituite
dalle seguenti: «giudice di pace».
((    2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica  e  del  tribunale  per  i minorenni ai sensi del comma 6
dell'articolo   30  e  del  comma  3  dell'articolo  31  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni. In
pendenza  di  un  giudizio  riguardante  le  materie  sopra citate, i
provvedimenti  di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso
decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza
del tribunale in composizione monocratica.
  2-ter.  All'articolo  13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 13, le parole: «con l'arresto da sei mesi ad un anno»
sono  sostituite  dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro
anni»;
    b) al   comma  13-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:«Allo  straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al
comma  13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale
si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni»;
    c) il  comma  13-ter  e'  sostituito dal seguente: «13-ter. Per i
reati  previsti  dai  commi  13  e  13-bis  e' obbligatorio l'arresto
dell'autore  del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede
con rito direttissimo» )).
  3.   Al  comma  1  dell'articolo  13-bis  del  decreto  legislativo
25 luglio  1998,  n.  286, e successive modificazioni, le parole: «il
tribunale   in   composizione   monocratica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il giudice di pace».
  4.  Al  comma  3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in
composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice
di pace territorialmente competente, per la convalida».
  5.  Il  comma  4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con
la  partecipazione  necessaria  di  un  difensore  (( tempestivamente
avvertito.  L'interessato  e'  anch'esso  tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in
quanto  compatibili  le  disposizioni  di  cui  al sesto e al settimo
periodo  del  comma  8  dell'articolo 13 )). Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei requisiti
previsti  dall'articolo  13  e  dal  presente  articolo,  escluso  il
requisito  della  vicinanza (( del centro di permanenza temporanea ed
assistenza  di  cui  al  comma  1  )),  e  sentito  l'interessato, se
comparso.  Il  provvedimento  cessa di avere ogni effetto qualora non
sia  osservato  il termine per la decisione. La convalida puo' essere
disposta   anche   in   occasione  della  convalida  del  decreto  di
accompagnamento  alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione».
((  5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  e  successive  modificazioni,  i  commi  5-ter  e 5-quater sono
sostituiti dai seguenti:
  «5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal
questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno
a  quattro  anni  se  l'espulsione  e'  stata  disposta  per ingresso
illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettere  a)  e  c),  ovvero  per  non  aver  richiesto il permesso di
soggiorno  nel  termine  prescritto  in  assenza  di  cause  di forza
maggiore,  ovvero  per essere stato il permesso revocato o annullato.
Si   applica  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  ad  un  anno  se
l'espulsione  e'  stata  disposta perche' il permesso di soggiorno e'
scaduto  da  piu'  di  sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il
rinnovo.   In   ogni   caso  si  procede  all'adozione  di  un  nuovo
provvedimento  di  espulsione  con  accompagnamento  alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.».
  5-quater.  «Lo  straniero  gia'  espulso  ai sensi del comma 5-ter,
primo  periodo,  che  viene  trovato,  in  violazione delle norme del
presente  testo  unico,  nel  territorio dello Stato e' punito con la
reclusione  da  uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero
espulso  ai  sensi  del  comma  5-ter, secondo periodo, la pena e' la
reclusione da uno a quattro anni».
  6.  Il  comma  5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «5-quinquies.  Per  i  reati  previsti ai commi 5-ter e 5-quater si
procede  con  rito  direttissimo.  Al fine di assicurare l'esecuzione
dell'espulsione,  il questore dispone i provvedimenti di cui al comma
1.  Per  i  reati  previsti  dall'articolo  5-ter,  primo  periodo, e
5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.».
  6-bis.   Al  comma  5  dell'articolo  39  del  decreto  legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole:
«ai corsi universitari», sono inserite le seguenti: «e alle scuole di
specializzazione delle universita».
  6-ter.  Il  comma  2  dell'articolo  10-ter della legge 21 novembre
1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
  «2. Le domande di trasferimento hanno la priorita' sulle domande di
ammissione   al  tirocinio  e  sulle  nuove  nomine  ai  sensi  degli
articoli 4  e  4-bis.  In  attesa  delle  revisioni  delle  dotazioni
organiche  delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio
e  le  nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso
di  definizione,  sono  sospese  fino  alla  definizione  delle nuove
dotazioni  organiche  ed  ai conseguenti trasferimenti dei giudici di
pace  in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorita'
non  oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove
dotazioni» )).
  7. All'articolo  11  della  legge  21 novembre  1991,  n. 374, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  3,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
numero  delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti
indicati  al  comma 3-quater,  per ciascuna delle quali e' dovuta una
indennita' di euro 20»;
    b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
  «3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis
e 8, e 14, comma 4, (( del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di cui al decreto legislativo )) 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10»;
    c) al  comma  4,  dopo  le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e
3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonche' 3-quater,».
((    7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  le parole: «e degli uffici consolari» sono sostituite dalle
seguenti:  «,  degli  uffici  consolari,  degli  istituti italiani di
cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero».
  7-ter.  Al  fine  di  far  fronte  alle  maggiori nuove esigenze di
potenziamento  della  sicurezza  attiva e passiva del Ministero degli
affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e' integrato, per l'anno 2004, di ulteriori
3,9 milioni di euro )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (testo  unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione  dello straniero), come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  13  (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
          di  ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
          dell'interno  puo'  disporre  l'espulsione  dello straniero
          anche  non  residente  nel  territorio dello Stato, dandone
          preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
          e al Ministro degli affari esteri.
              2. L'espulsione  e'  disposta  dal  prefetto  quando lo
          straniero:
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
          dell'art. 10;
                b) si  e' trattenuto nel territorio dello Stato senza
          aver   chiesto   il   permesso  di  soggiorno  nel  termine
          prescritto,  salvo  che  il  ritardo  sia  dipeso  da forza
          maggiore,  ovvero  quando il permesso di soggiorno e' stato
          revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta
          giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
                c) appartiene   a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
          nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
              3. L'espulsione  e'  disposta  in ogni caso con decreto
          motivato  immediatamente  esecutivo,  anche se sottoposto a
          gravame  o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
          straniero  e'  sottoposto  a  procedimento  penale e non si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta  all'autorita'  giudiziaria,  che puo' negarlo solo in
          presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali  concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
          per  reati  connessi, e all'interesse della persona offesa.
          In  tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
          a  quando  l'autorita'  giudiziaria  comunica la cessazione
          delle  esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
          osta,  provvede  all'espulsione  con le modalita' di cui al
          comma   4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso  qualora
          l'autorita'  giudiziaria non provveda entro quindici giorni
          dalla  data di ricevimento della richiesta. In attesa della
          decisione  sulla  richiesta di nulla osta, il questore puo'
          adottare  la  misura  del trattenimento presso un centro di
          permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
              3-bis.  Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
          giudice  rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida,
          salvo  che  applichi  la misura della custodia cautelare in
          carcere  ai  sensi  dell'art.  391,  comma 5, del codice di
          procedura  penale,  o  che ricorra una delle ragioni per le
          quali  il  nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
          3.
              3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che  sia  stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
          ragione  la  misura  della  custodia  cautelare  in carcere
          applicata  nei  suoi  confronti.  Il giudice, con lo stesso
          provvedimento  con  il quale revoca o dichiara l'estinzione
          della   misura,   decide   sul   rilascio  del  nulla  osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore.
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non  e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
          giudizio,  pronuncia  sentenza di non luogo a procedere. E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma  dell'art.  240  del  codice  penale. Si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
              3-quinquies.    Se   lo   straniero   espulso   rientra
          illegalmente  nel  territorio dello Stato prima del termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del  termine  di  prescrizione  del reato piu' grave per il
          quale  si  era  proceduto  nei  suoi  confronti, si applica
          l'art.  345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
          era  stato  scarcerato per decorrenza dei termini di durata
          massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
          ripristinata  a norma dell'art. 307 del codice di procedura
          penale.
              3-sexies.  Il nulla osta all'espulsione non puo' essere
          concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti
          dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
          penale, nonche' dall'art. 12 del presente testo unico.
              4. L'espulsione  e'  sempre  eseguita  dal questore con
          accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
          ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
              5. Nei  confronti  dello straniero che si e' trattenuto
          nel  territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
          e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
          e'   stato   chiesto   il  rinnovo,  l'espulsione  contiene
          l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
          termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
          l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
          qualora   il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo  che
          quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
              5-bis.  Nei  casi  previsti  ai commi 4 e 5 il questore
          comunica  immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
          dalla  sua  adozione,  al  giudice di pace territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento    alla   frontiera.   L'esecuzione   del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale  e'  sospesa fino alla decisione sulla convalida.
          L'udienza   per   la  convalida  si  svolge  in  camera  di
          consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore
          tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
          tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
          giudice  tiene  l'udienza.  Si applicano le disposizioni di
          cui  al  sesto  e al settimo periodo del comma 8, in quanto
          compatibili.   Il  giudice  provvede  alla  convalida,  con
          decreto  motivato,  entro  le  quarantotto  ore successive,
          verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
          requisiti   previsti   dal   presente  articolo  e  sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento   di   convalida,   lo  straniero  espulso  e'
          trattenuto  in  uno  dei centri di permanenza temporanea ed
          assistenza,  di  cui all'art. 14, salvo che il procedimento
          possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
          provvedimento    di    allontanamento   anche   prima   del
          trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili. Quando la
          convalida  e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
          alla  frontiera  diventa  esecutivo. Se la convalida non e'
          concessa   ovvero  non  e'  osservato  il  termine  per  la
          decisione,   il   provvedimento  del  questore  perde  ogni
          effetto.  Contro  il  decreto  di  convalida e' proponibile
          ricorso  per  cassazione.  Il relativo ricorso non sospende
          l'esecuzione  dell'allontanamento dal territorio nazionale.
          Il  termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
          pace  deve  provvedere  alla  convalida decorre dal momento
          della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita' del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4  e  5,  e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al
          giudice  di  pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
          supporto  occorrente  e  la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo.
              6. Abrogato.
              7. Il  decreto  di espulsione e il provvedimento di cui
          al   comma   1   dell'art.  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente  l'ingresso,  il soggiorno e l'espulsione, sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola.
              8. Avverso   il   decreto  di  espulsione  puo'  essere
          presentato  unicamente  il  ricorso  al giudice di pace del
          luogo   in   cui   ha  sede  l'autorita'  che  ha  disposto
          l'espulsione.  Il  termine e' di sessanta giorni dalla data
          del   provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di  pace
          accoglie   o   rigetta  il  ricorso,  decidendo  con  unico
          provvedimento  adottato,  in  ogni caso, entro venti giorni
          dalla  data  di  deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
          presente    comma    puo'    essere    sottoscritto   anche
          personalmente,  ed e' presentato anche per il tramite della
          rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana nel Paese
          di  destinazione.  La  sottoscrizione del ricorso, da parte
          della  persona  interessata,  e' autenticata dai funzionari
          delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che
          provvedono   a  certificarne  l'autenticita'  e  ne  curano
          l'inoltro   all'autorita'   giudiziaria.  Lo  straniero  e'
          ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
          legale  di  fiducia  munito  di procura speciale rilasciata
          avanti  all'autorita'  consolare.  Lo straniero e' altresi'
          ammesso  al  gratuito  patrocinio  a  spese dello Stato, e,
          qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
          difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti
          iscritti  nella  tabella  di cui all'art. 29 delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura  penale,  di cui al decreto legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
              9. Abrogato.
              10. Abrogato.
              11. Contro  il  decreto  di espulsione emanato ai sensi
          del  comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
          regionale del Lazio, sede di Roma.
              12. Fatto   salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
          straniero  espulso  e' rinviato allo Stato di appartenenza,
          ovvero,  quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato di
          provenienza.
              13. Lo   straniero   espulso  non  puo'  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
          frontiera.
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore  del  divieto  di  reingresso e' punito con la
          reclusione  da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
          denunciato  per  il  reato  di  cui al comma 13 ed espulso,
          abbia  fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni.
              13-ter. Per  i  reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
          obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto anche fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
              14. Salvo  che sia diversamente disposto, il divieto di
          cui  al  comma 13  opera  per un periodo di dieci anni. Nel
          decreto  di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
          breve,  in  ogni  caso  non inferiore a cinque anni, tenuto
          conto  della  complessiva  condotta tenuta dall'interessato
          nel periodo di permanenza in Italia.
              15. Le  disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
          allo   straniero   che  dimostri  sulla  base  di  elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della  data  di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
          n.  40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
          cui all'art. 14, comma 1.
              16. L'onere   derivante   dal   comma 10  del  presente
          articolo  e'  valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 30, comma 6 e 31,
          comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
              «Art.  30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
          - (Omissis).
              6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
          familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
          nonche'   contro  gli  altri  provvedimenti  dell'autorita'
          amministrativa  in materia di diritto all'unita' familiare,
          l'interessato  puo' presentare ricorso al pretore del luogo
          in  cui  risiede, il quale provvede, sentito l'interessato,
          nei  modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
          procedura  civile.  Il decreto che accoglie il ricorso puo'
          disporre  il  rilascio del visto anche in assenza del nulla
          osta.  Gli  atti del procedimento sono esenti da imposta di
          bollo  e  di  registro  e  da  ogni  altra  tassa.  L'onere
          derivante  dall'applicazione del presente comma e' valutato
          in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
              (Omissis)».
              «Art.   31   (Disposizioni  a  favore  dei  minori).  -
          (Omissis).
              3. Il  Tribunale  per  i  minorenni,  per  gravi motivi
          connessi   con  lo  sviluppo  psicofisico  e  tenuto  conto
          dell'eta'  e  delle  condizioni di salute del minore che si
          trova  nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso
          o  la  permanenza  del  familiare,  per un periodo di tempo
          determinato,  anche  in  deroga alle altre disposizioni del
          presente  testo  unico. L'autorizzazione e' revocata quando
          vengono  a  cessare  i  gravi motivi che ne giustificano il
          rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le
          esigenze  del  minore  o  con  la  permanenza  in Italia. I
          provvedimenti    sono    comunicati   alla   rappresentanza
          diplomatica  o  consolare e al questore per gli adempimenti
          di rispettiva competenza.
              (Omissis)».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13-bis del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  13-bis  (Partecipazione dell'amministrazione nei
          procedimenti in camera di consiglio). - 1. Se il ricorso di
          cui  all'art. 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di
          pace  fissa  l'udienza  in camera di consiglio con decreto,
          steso  in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei
          termini  e'  inammissibile.  Il  ricorso  con  in  calce il
          provvedimento  del  giudice  e'  notificato,  a  cura della
          cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.
              2. L'autorita'  che  ha emesso il decreto di espulsione
          puo'   stare  in  giudizio  personalmente  o  avvalersi  di
          funzionari  appositamente delegati. La stessa facolta' puo'
          essere  esercitata  nel  procedimento  di  cui all'art. 14,
          comma 4.
              3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti
          da ogni tassa e imposta.
              4. La  decisione  non e' reclamabile, ma e' impugnabile
          per Cassazione».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
          e'   possibile   eseguire   con  immediatezza  l'espulsione
          mediante   accompagnamento   alla   frontiera   ovvero   il
          respingimento,  perche' occorre procedere al soccorso dello
          straniero,  accertamenti  supplementari  in ordine alla sua
          identita'   o   nazionalita',  ovvero  all'acquisizione  di
          documenti  per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di
          vettore  o  altro  mezzo  di  trasporto idoneo, il questore
          dispone  che  lo  straniero  sia  trattenuto  per  il tempo
          strettamente  necessario  presso  il  centro  di permanenza
          temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati
          o  costituiti  con  decreto  del  Ministro dell'interno, di
          concerto  con  i Ministri per la solidarieta' sociale e del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
              2. Lo  straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
          tali  da  assicurare  la  necessaria assistenza ed il pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'art.  2,  comma 6,  e'  assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
              3. Il  questore  del  luogo  in  cui si trova il centro
          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
          territorialmente   competente,   per  la  convalida,  senza
          ritardo  e  comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
          del provvedimento.
              4. L'udienza  per  la  convalida si svolge in camera di
          consiglio  con la partecipazione necessaria di un difensore
          tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
          tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
          giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
          le  disposizioni  di  cui al sesto e al settimo periodo del
          comma 8  dell'art.  13. Il giudice provvede alla convalida,
          con  decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
          verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
          requisiti  previsti  dall'art.  13 e dal presente articolo,
          escluso   il   requisito  della  vicinanza  del  centro  di
          permanenza  temporanea  ed  assistenza di cui al comma 1, e
          sentito  l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
          di  avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
          per  la  decisione. La convalida puo' essere disposta anche
          in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
          alla  frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione.
              5. La  convalida  comporta la permanenza nel centro per
          un   periodo   di   complessivi   trenta   giorni.  Qualora
          l'accertamento  dell'identita' e della nazionalita', ovvero
          l'acquisizione  di  documenti per il viaggio presenti gravi
          difficolta',  il  giudice,  su richiesta del questore, puo'
          prorogare  il  termine  di  ulteriori  trenta giorni. Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,   dandone  comunicazione  senza  ritardo  al
          giudice.
              5-bis.  Quando  non  sia  stato possibile trattenere lo
          straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
          siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
          l'espulsione  o  il  respingimento, il questore ordina allo
          straniero  di  lasciare  il territorio dello Stato entro il
          termine   di   cinque   giorni.   L'ordine   e'   dato  con
          provvedimento    scritto,   recante   l'indicazione   delle
          conseguenze penali della sua trasgressione.
              5-ter.  Lo  straniero  che senza giustificato motivo si
          trattiene   nel   territorio   dello  Stato  in  violazione
          dell'ordine  impartito  dal  questore  ai  sensi  del comma
          5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se
          l'espulsione  e'  stata  disposta per ingresso illegale sul
          territorio   nazionale  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 2,
          lettere  a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso
          di  soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di
          forza   maggiore,  ovvero  per  essere  stato  il  permesso
          revocato  o  annullato.  Si applica la pena dell'arresto da
          sei  mesi  ad  un  anno  se  l'espulsione e' stata disposta
          perche'  il  permesso  di  soggiorno  e' scaduto da piu' di
          sessanta  giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In
          ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento
          di  espulsione  con  accompagnamento alla frontiera a mezzo
          della forza pubblica.
              5-quater.  Lo  straniero  gia'  espulso  ai  sensi  del
          comma 5-ter,   primo   periodo,   che   viene  trovato,  in
          violazione  delle  norme  del  presente  testo  unico,  nel
          territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a
          cinque  anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai
          sensi  del  comma  5-ter,  secondo  periodo,  la pena e' la
          reclusione da uno a quattro anni.
              5-quinquies.  Per  i  reati  previsti  ai commi 5-ter e
          5-quater  si  procede  con  rito  direttissimo.  Al fine di
          assicurare   l'esecuzione   dell'espulsione,   il  questore
          dispone  i  provvedimenti  di  cui  al comma 1. Per i reati
          previsti  dall'art.  5-ter,  primo  periodo,  e 5-quater e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5  e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
              7. Il   questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta  efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
          non  si  allontani  indebitamente  dal  centro e provvede a
          ripristinare  senza ritardo la misura nel caso questa venga
          violata.
              8. Ai  fini  dell'accompagnamento anche collettivo alla
          frontiera,   possono   essere   stipulate  convenzioni  con
          soggetti  che esercitano trasporti di linea o con organismi
          anche  internazionali  che svolgono attivita' di assistenza
          per stranieri.
              9. Oltre   a   quanto   previsto   dal  regolamento  di
          attuazione  e  dalle  norme in materia di giurisdizione, il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione  di  quanto  disposto  dal  presente articolo,
          anche  mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
          Stato,   con   gli   enti   locali,  con  i  proprietari  o
          concessionari  di  aree,  strutture  e  altre installazioni
          nonche'  per  la  fornitura  di  beni  e servizi. Eventuali
          deroghe  alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
          di  contabilita'  sono adottate di concerto con il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Il   Ministro   dell'interno  promuove  inoltre  le  intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  39  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  39  (Accesso ai corsi delle universita). - 1. In
          materia   di  accesso  all'istruzione  universitaria  e  di
          relativi   interventi   per   il  diritto  allo  studio  e'
          assicurata  la parita' di trattamento tra lo straniero e il
          cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al
          presente articolo.
              2.  Le  universita',  nella loro autonomia e nei limiti
          delle  loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative
          volte   al  conseguimento  degli  obiettivi  del  documento
          programmatico  di  cui  all'art.  3,  promuovendo l'accesso
          degli  stranieri  ai  corsi  universitari di cui all'art. 1
          della  legge  19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
          orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
          all'inserimento  di  una  quota  di  studenti  universitari
          stranieri,   stipulando  apposite  intese  con  gli  atenei
          stranieri    per    la   mobilita'   studentesca,   nonche'
          organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza.
              3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
                a) gli  adempimenti  richiesti  agli stranieri per il
          conseguimento  del  visto  di  ingresso  e  del permesso di
          soggiorno  per  motivi di studio anche con riferimento alle
          modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica
          da   parte   di  enti  o  cittadini  italiani  o  stranieri
          regolarmente  soggiornanti  nel  territorio  dello Stato in
          luogo   della  dimostrazione  di  disponibilita'  di  mezzi
          sufficienti   di  sostentamento  da  parte  dello  studente
          straniero;
                b) la  rinnovabilita'  del  permesso di soggiorno per
          motivi  di  studio  e  l'esercizio  in  vigenza  di esso di
          attivita'  di  lavoro subordinato o autonomo da parte dello
          straniero titolare;
                c) l'erogazione  di  borse di studio, sussidi e premi
          agli  studenti  stranieri, anche a partire da anni di corso
          successivi  al  primo,  in coordinamento con la concessione
          delle  provvidenze  previste  dalla  normativa  vigente  in
          materia  di  diritto  allo  studio  universitario  e  senza
          obbligo di reciprocita';
                d) i  criteri  per  la  valutazione  della condizione
          economica  dello  straniero  ai  fini  dell'uniformita'  di
          trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
          cui alla lettera c);
                e) la  realizzazione  di corsi di lingua italiana per
          gli   stranieri   che   intendono  accedere  all'istruzione
          universitaria in Italia;
                f) il  riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
          all'estero.
              4.  In base alle norme previste dal presente articolo e
          dal   regolamento   di   attuazione,   sulla   base   delle
          disponibilita'    comunicate    dalle    universita',    e'
          disciplinato  annualmente,  con  decreto del Ministro degli
          affari esteri, di concerto con il Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
          dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
          permessi   di   soggiorno   per   l'accesso  all'istruzione
          universitaria    degli    studenti    stranieri   residenti
          all'estero. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
          per  l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
          per  materia  che  si  esprimono  entro i successivi trenta
          giorni.
              5.   E'   comunque   consentito   l'accesso   ai  corsi
          universitari   e  alle  scuole  di  specializzazione  delle
          universita',  a  parita'  di  condizioni  con  gli studenti
          italiani,  agli  stranieri  titolari di carta di soggiorno,
          ovvero  di  permesso  di soggiorno per lavoro subordinato o
          per  lavoro  autonomo,  per  motivi  familiari,  per  asilo
          politico,  per  asilo  umanitario,  o per motivi religiosi,
          ovvero  agli  stranieri regolarmente soggiornanti da almeno
          un   anno   in  possesso  di  titolo  di  studio  superiore
          conseguito  in  Italia,  nonche'  agli  stranieri,  ovunque
          residenti,  che  sono  titolari  dei  diplomi  finali delle
          scuole  italiane  all'estero  o  delle  scuole  straniere o
          internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto
          di  intese  bilaterali  o  di  normative  speciali  per  il
          riconoscimento   dei  titoli  di  studio  e  soddisfino  le
          condizioni generali richieste per l'ingresso per studio».
              - Si riporta il testo degli articoli 10-ter e 11, della
          legge  21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di
          pace), come modificati dalla presente legge:
              «Art.  10-ter (Richiesta di trasferimento e concorso di
          domande).  -  1. I  giudici  di  pace  in  servizio possono
          chiedere  il  trasferimento presso altri uffici del giudice
          di pace che presentino vacanze in organico.
              2. Le domande di trasferimento hanno la priorita' sulle
          domande  di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai
          sensi  degli  articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni
          delle  dotazioni  organiche delle sedi del giudice di pace,
          le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli
          articoli 4  e  4-bis,  anche  in corso di definizione, sono
          sospese   fino   alla  definizione  delle  nuove  dotazioni
          organiche  ed  ai  conseguenti trasferimenti dei giudici di
          pace  in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di
          priorita'  non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti
          vacanti nelle nuove dotazioni.».
              «Art.  11  (Indennita' spettanti al giudice di pace). -
          1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
              2.  Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di
          giudice  di  pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000
          per   ciascuna  udienza  civile  o  penale,  anche  se  non
          dibattimentale,   e  per  l'attivita'  di  apposizione  dei
          sigilli,  nonche'  di  L. 110.000  per  ogni altro processo
          assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
              3.  E'  altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per
          ciascun  mese  di  effettivo  servizio a titolo di rimborso
          spese  per  l'attivita'  di formazione, aggiornamento e per
          l'espletamento  dei  servizi generali di istituto. Nulla e'
          dovuto  per le cause cancellate che vengono riassunte e per
          le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel
          numero  delle  110  udienze  non  si computano quelle per i
          provvedimenti  indicati  al  comma  3-quater,  per ciascuna
          delle quali e' dovuta una indennita' di euro 20.
              3-bis.  In  materia  civile e' corrisposta altresi' una
          indennita'  di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o
          ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
          articoli 641  e  186-ter  del  codice  di procedura civile;
          l'indennita'  spetta  anche se la domanda di ingiunzione e'
          rigettata con provvedimento motivato.
              3-ter.   In  materia  penale  al  giudice  di  pace  e'
          corrisposta una indennita' di euro 10,33 per l'emissione di
          ognuno dei seguenti provvedimenti:
                a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17,
          comma 4,  e  34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          2000, n. 274, e successive modificazioni;
                b) ordinanza  che  dichiara  l'incompetenza,  di  cui
          all'art.  26,  commi  3 e 4, del decreto legislativo n. 274
          del 2000, e successive modificazioni;
                c) provvedimento  con  il  quale  il  giudice di pace
          dichiara   il   ricorso   inammissibile   o  manifestamente
          infondato,   disponendone   la   trasmissione  al  pubblico
          ministero  per  l'ulteriore  corso del procedimento, di cui
          all'art.  26,  comma 2,  del decreto legislativo n. 274 del
          2000, e successive modificazioni;
                d) decreto   ed   ordinanza   nel   procedimento   di
          esecuzione,  di  cui  all'art.  41,  comma 2,  del  decreto
          legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
                e) provvedimento   di  modifica  delle  modalita'  di
          esecuzione  della  permanenza  domiciliare  e del lavoro di
          pubblica utilita', di cui all'art. 44, comma 1, del decreto
          legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
                f) ordinanza   di   rinvio  degli  atti  al  pubblico
          ministero  per  ulteriori  indagini,  di  cui  all'art. 17,
          comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  274  del  2000,  e
          successive modificazioni;
                g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di
          cui  all'art. 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
          successive   modificazioni,  e  provvedimento  motivato  di
          rigetto   della  richiesta  di  emissione  del  decreto  di
          sequestro preventivo e conservativo;
                h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico
          ministero   che   dispone   la   restituzione   delle  cose
          sequestrate  o  respinge  la  relativa  richiesta,  di  cui
          all'art.  19,  comma 2,  del decreto legislativo n. 274 del
          2000, e successive modificazioni;
                i) decisione  sulla  richiesta  di  riapertura  delle
          indagini,   di   cui  all'art.  19,  comma 2,  del  decreto
          legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
                l) autorizzazione   a   disporre   le  operazioni  di
          intercettazione    di    conversazioni    telefoniche,   di
          comunicazioni  informatiche  o  telematiche,  ovvero  altre
          forme  di  telecomunicazione,  di cui all'art. 19, comma 2,
          del  decreto  legislativo  n.  274  del  2000, e successive
          modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.
              3-quater.  Per i provvedimenti di cui agli articoli 13,
          commi  5-bis  e  8,  e  14,  comma 4, del testo unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto
          legislativo   25 luglio   1998,   n.   286   e   successive
          modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10.
              4.  L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3,
          3-bis e 3-ter, nonche' 3-quater, del presente articolo e di
          cui  al  comma 2-bis dell'art. 15 e' rideterminato ogni tre
          anni,  con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  in  relazione  alla variazione,
          accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio
          precedente.
              4-bis.  Le  indennita'  previste  dal presente articolo
          sono  cumulabili  con  i  trattamenti  pensionistici  e  di
          quiescenza comunque denominati.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 159, della
          legge   23 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2004),  come modificato dalla presente
          legge:
              «159.  Nello  stato  di  previsione del Ministero degli
          affari  esteri  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire per
          provvedere  al  rafforzamento  delle  misure  di  sicurezza
          attiva  e  passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli
          uffici  consolari,  degli  istituti  italiani  di cultura e
          delle  istituzioni  scolastiche all'estero, con dotazione a
          decorrere  dall'anno  2004,  di  10  milioni  di  euro. Con
          decreti  del  Ministero degli affari esteri, da comunicare,
          anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
          e  delle  finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
          nonche'  alle  competenti  Commissioni  parlamentari e alla
          Corte  dei  conti,  si provvede alla ripartizione del fondo
          tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
          stato di previsione.».