Visto l'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e
transitorie  del  codice  civile,  come  modificate  dall'art.  9 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di
valori  patrimoniali  immobiliari,  lo  scioglimento  senza nomina di
liquidatore,  entro  il  31 dicembre 2004, da parte dell'autorita' di
vigilanza  degli  enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre
cinque anni i bilanci d'esercizio;
    Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre 2001 tra il
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attivita'  produttive  che  ha  conservato  in  via  transitoria alle
Direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
    Considerato  che  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo 1996 ha
decentrato  alle  Direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;
    Si   rende   noto  che  si  da'  avvio  al  procedimento  per  lo
scioglimento  d'ufficio  senza  nomina  di  liquidatore  delle  sotto
indicate cooperative che risultano trovarsi nelle condizioni previste
dall'art.  223-septiesdecies  delle norme di attuazione e transitorie
del  codice civile, scioglimento per atto d'autorita' senza nomina di
commissario liquidatore:

          ---->  Vedere Tabella a pag. 25 della G.U.  <----

    Si  comunica  che chiunque abbia interesse potra' far pervenire a
questa  Direzione  provinciale  del  lavoro  - Servizio politiche del
lavoro  -  Unita'  operativa  cooperazione,  via  Ca'  Venier,  n. 8,
Mestre/Venezia,  opposizione,  debitamente  motivata  e  documentata,
all'emanazione  del  predetto provvedimento, entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.