LA GIUNTA REGIONALE

    Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei
beni  culturali  e  del  paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
    Visto  il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n.  1357,  per l'applicazione della legge n. 1497/1939 ora ricompreso
nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;
    Vista  la  legge  regionale  27 maggio  1985, n. 57, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Preso  atto  che il Dirigente della U.O. proponente riferisce che
la  Commissione  provinciale  di Bergamo per la tutela delle bellezze
naturali,  con  verbale  n.  1  del  12 giugno 2002, ha deliberato di
proporre  per  l'inserimento  nell'elenco  relativo alla provincia di
Bergamo, di cui alla lettera c) del punto 1 dell'art. 139 del decreto
legislativo  29 ottobre  1999,  n.  42,  ora  lettera  c) del punto 1
dell'art.  136  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con
conseguente   dichiarazione   di   notevole   interesse   pubblico  e
assoggettamento  alle  norme  sulla  tutela  delle bellezze naturali,
l'area  denominata  «Campomatto»  ubicata  nei  comuni  di  Sarnico e
Villongo ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue: a
partire,  in  comune  di  Sarnico,  dal punto di incrocio dei confini
comunali  di  Villongo,  Adrara  San Martino e Sarnico, procedendo in
senso  orario,  seguendo il confine di quest'ultimo sino all'incrocio
con  la  strada  che  sale  verso  il  nucleo  abitato di Campomatto,
risalendo   quindi   lungo   questa   sino   ad  incontrare,  uscendo
dall'abitato,  il  sentiero  di  culmine che sale in direzione SE per
seguirlo,  a salire, sino ad incontrare la curva di livello dei 300 m
slm  e  seguendo la stessa, sempre in senso orario, fino all'incrocio
con  il  piccolo  canale  (o  scolina)  che  scende  da  est verso il
fondovalle,  seguendo quindi quest'ultimo sino ad incontrare la curva
di  livello  dei  250  m  slm  e  per  proseguire lungo la stessa, in
direzione SO, sino ad incontrare il tracciato stradale che da Rudello
conduce  alla  cascina Piazza e quindi alla strada provinciale n. 79,
si  segue  quindi detto tracciato fino al fondovalle attraversando il
Guerna  ed  immettendosi sulla suddetta strada provinciale n. 79, per
procedere  poi  lungo  questa  in direzione NE sino ad incontrare, in
comune  di  Villongo,  la  via Videtti, imboccando quest'ultima la si
percorre  fino  ad arrivare al bivio con la strada bianca seguendo la
quale  ci  si  congiunge  al  confine  comunale di Villongo e quindi,
seguendo  detto  confine, al punto di partenza. I sedimi stradali del
perimetro sono compresi;
    Riconosciuto  l'opportunita'  di  apposizione  del vincolo per le
motivazioni di seguito riportate:
      l'area  compresa  tra  i  versanti  collinari  della  valle del
Guerna,  a  partire  dalla  localita' Campomatto fino alle pertinenze
della Rocchetta, delimitata in comune di Sarnico dalle aree boscate e
in  comune  di  Villongo  dalla via Videtti, costituisce un compendio
naturalistico  e  paesistico  d'elevato  valore,  a  tutt'oggi ancora
intatto,  che  caratterizza  il  «piede»  dell'ambiente  collinare  e
costituisce  elemento di raccordo, con un andamento dolce e continuo,
tra   le  parti  piu'  alte  e  boscate  dei  versanti  collinari,  i
sottostanti   vigneti   e   le   rive  del  torrente  Guerna,  ed  e'
contraddistinta  da  vasti  spazi prativi, all'interno dei quali sono
presenti  alcune  macchie vegetative d'alto fusto tipiche della zona.
In  tal  senso questo segmento di fondovalle costituisce innanzitutto
un    significativo    momento    di    connessione    e    relazione
paesistico-ambientale tra i territori collinari ancora caratterizzati
da  un  elevato grado di naturalita' all'interno di una valle dove le
recenti  trasformazioni  hanno  fortemente  minato  queste  relazioni
originarie.  L'alternanza  d'elementi  naturali  ed  antropici  viene
inoltre  a configurare un quadro paesistico di particolare interesse,
ben  percepibile dalla sp. 79, nel quale risultano ancora leggibili i
caratteri  di  un'organizzazione  tradizionale  del territorio rurale
segnato  dai terrazzamenti e dominato da una parte dal nucleo storico
di  Campomatto  e  dall'altra  dalla  piu'  importante  presenza  del
complesso della Rocchetta gia' assoggettato a tutela monumentale;
    Preso  atto  che nella medesima seduta la Commissione provinciale
di  Bergamo  per  la  tutela delle bellezze naturali ha deliberato di
approvare,  in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge
27 maggio  1985,  n. 57, i seguenti indirizzi e criteri per le future
trasformazioni  al  fine  di  tutelare le caratteristiche paesistiche
peculiari dell'area:
      eventuali   opere   di   scavo  devono  essere  segnalate  alla
Soprintendenza archeologica che interverra' per quanto di competenza;
      va  salvaguardato l'assetto geomorfologico dell'area e pertanto
sono  da  minimizzare  le  operazioni  di  movimentazione del terreno
imponendo  l'adeguamento  degli  edifici all'andamento geomorfologico
esistente,  con  particolare attenzione alle balze e ai terrazzamenti
esistenti;
      deve  essere  garantita  un'adeguata  fascia  di naturalita' di
rispetto a difesa e tutela del torrente Guerna ove sono da consentire
esclusivamente   interventi   d'ingegneria   naturalistica   per   la
regimazione delle acque e la sistemazione delle sponde;
      devono  essere  tutelati  tutti  gli  elementi  dell'idrografia
minore   (impluvi,  rii,  scoline)  garantendone  la  salvaguardia  e
promuovendone la valorizzazione naturalistica;
      va salvaguardata la visibilita' dell'insediamento di Campomatto
dal tracciato della strada provinciale n. 79;
      sono  da  evitare  edificazioni  a  cortina  continua  lungo il
tracciato  della strada provinciale n. 79 al fine di lasciare squarci
liberi per la fruizione panoramica dei versanti collinari;
      deve  essere  garantita  la  visibilita'  dalla via Videtti (in
comune di Villongo) del versante collinare e del fondovalle in sponda
sinistra del Guerna (in comune di Sarnico);
      per  le  nuove  piantumazioni  si  deve  fare  riferimento alle
essenze  autoctone  o che comunque gia' caratterizzano la vegetazione
di sponda e ripariale, le macchie boschive e in generale il paesaggio
agrario esistente;
      le  nuove piantumazioni devono preferibilmente essere orientate
al  potenziamento  o  alla ricostituzione della vegetazione ripariale
(anche  lungo  i  corsi  d'acqua minori) e delle macchie boschive che
caratterizzano  questo  paesaggio  nonche' alla connessione di questi
elementi;
    Preso atto dell'avvenuta pubblicazione, del suddetto verbale n. 1
del  12 giugno  2002,  all'albo  pretorio in data 7 febbraio 2002 del
comune di Sarnico e in data 6 agosto 2002 del comune di Villongo;
    Considerato  che  a  seguito  di  detta  pubblicazione sono state
presentate,  alla  regione,  osservazioni  da  parte del WWWF Italia,
Sezione    Iseo    Orientale    (prot.    reg.   n.   Z1.2002.0050915
dell'11 novembre 2002);
    Rilevato che le osservazioni del WWWF Italia, chiedono che, oltre
ad  escludere  la possibilita' d'edificazioni a cortina continua, sia
prescritta  la previsione di distanze tra i corpi di fabbrica tali da
realizzare adeguati squarci prospettici e panoramici dalla S.P. n. 79
verso  l'abitato  di  Campomatto  e  verso  i  versanti  collinari di
Sarnico,  nonche'  dal  versante di Villongo verso il fondo valle del
torrente   Guerna;   inoltre,   che  sia  introdotta  come  ulteriore
prescrizione che l'altezza delle eventuali edificazioni sia contenuta
entro  limiti  che  salvaguardino  il  mantenimento delle prospettive
panoramiche sopra dette;
    Considerato  che a seguito dell'esame delle osservazioni suddette
si  ritiene  di  accogliere integrando gli indirizzi e criteri per le
future trasformazioni dell'area suddetta;
    Considerato  che  la  «individuazione  e  revisione  di ambiti di
tutela  paesistica  da sottoporre alla Commissione provinciale per la
tutela  delle  bellezze  naturali»  rientra  tra  i  risultati di cui
all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2004;
    Dato atto che la sede dove e' proponibile ricorso giurisdizionale
e'  il  T.A.R. della Lombardia secondo le modalita' di cui alla legge
n.  1034/1971,  ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
1199/1971,  rispettivamente  entro  60  e  120  giorni  dalla data di
avvenuta pubblicazione del presente atto;
    Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:

    1.  Di  dichiarare, richiamate le premesse, di notevole interesse
pubblico,  ai  sensi  della  lettera c) del punto 1 dell'art. 136 del
decreto   legislativo   22 gennaio   2004,   n.   42,  e  conseguente
assoggettamento  alle  norme  sulla  tutela  delle bellezze naturali,
l'area  denominata  «Campomatto»  ubicata  nei  comuni  di  Sarnico e
Villongo cosi' delimitata:
      a  partire,  in  comune  di  Sarnico, dal punto di incrocio dei
confini   comunali   di  Villongo,  Adrara  San  Martino  e  Sarnico,
procedendo  in senso orario, seguendo il confine di quest'ultimo sino
all'incrocio  con  la  strada  che  sale  verso  il nucleo abitato di
Campomatto, risalendo quindi lungo questa sino ad incontrare, uscendo
dall'abitato,  il  sentiero  di  culmine che sale in direzione SE per
seguirlo,  a salire, sino ad incontrare la curva di livello dei 300 m
slm  e  seguendo la stessa, sempre in senso orario, fino all'incrocio
con  il  piccolo  canale  (o  scolina)  che  scende  da  est verso il
fondovalle,  seguendo quindi quest'ultimo sino ad incontrare la curva
di  livello  dei  250  m  slm  e  per  proseguire lungo la stessa, in
direzione SO, sino ad incontrare il tracciato stradale che da Rudello
conduce  alla  cascina Piazza e quindi alla strada provinciale n. 79,
si  segue  quindi detto tracciato fino al fondovalle attraversando il
Guerna  ed  immettendosi sulla suddetta strada provinciale n. 79, per
procedere  poi  lungo  questa  in direzione NE sino ad incontrare, in
comune  di  Villongo,  la  via Videtti, imboccando quest'ultima la si
percorre  fino  ad arrivare al bivio con la strada bianca seguendo la
quale  ci  si  congiunge  al  confine  comunale di Villongo e quindi,
seguendo detto confine, al punto di partenza.
    I sedimi stradali del perimetro sono compresi.
    2.  Di  decidere in merito alle osservazioni presentate nel senso
indicato nelle premesse.
    3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito
assoggettato  a  tutela  dovranno  attenersi  ai seguenti indirizzi e
criteri  al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari
dell'area:
      eventuali   opere   di   scavo  devono  essere  segnalate  alla
Soprintendenza archeologica che interverra' per quanto di competenza;
      va  salvaguardato l'assetto geomorfologico dell'area e pertanto
sono  da  minimizzare  le  operazioni  di  movimentazione del terreno
imponendo  l'adeguamento  degli  edifici all'andamento geomorfologico
esistente,  con  particolare attenzione alle balze e ai terrazzamenti
esistenti;
      deve  essere  garantita  un'adeguata  fascia  di naturalita' di
rispetto a difesa e tutela del torrente Guerna ove sono da consentire
esclusivamente   interventi   d'ingegneria   naturalistica   per   la
regimazione delle acque e la sistemazione delle sponde;
      devono  essere  tutelati  tutti  gli  elementi  dell'idrografia
minore   (impluvi,  rii,  scoline)  garantendone  la  salvaguardia  e
promuovendone la valorizzazione naturalistica;
      va salvaguardata la visibilita' dell'insediamento di Campomatto
dal tracciato della strada provinciale n. 79;
      sono  da  evitare  edificazioni  a  cortina  continua  lungo il
tracciato  della strada provinciale n. 79 al fine di lasciare squarci
liberi  per la fruizione panoramica dei versanti collinari, valutando
in  tal  senso  attentamente distanze tra gli edifici e altezze degli
stessi;
      deve  essere  garantita  la  visibilita'  dalla via Videtti (in
comune di Villongo) del versante collinare e del fondovalle in sponda
sinistra del Guerna (in comune di Sarnico);
      per  le  nuove  piantumazioni  si  deve  fare  riferimento alle
essenze  autoctone  o che comunque gia' caratterizzano la vegetazione
di sponda e ripariale, le macchie boschive e in generale il paesaggio
agrario esistente;
      le  nuove piantumazioni devono preferibilmente essere orientate
al  potenziamento  o  alla ricostituzione della vegetazione ripariale
(anche  lungo  i  corsi  d'acqua minori) e delle macchie boschive che
caratterizzano  questo  paesaggio  nonche' alla connessione di questi
elementi.
    4.  Di  considerare  la  planimetria  riportante l'individuazione
cartografica  dell'area  assoggettata a tutela paesistico-ambientale,
quale parte integrante della presente deliberazione.
    5.  Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  140  del  decreto legislativo
22 gennaio  2004,  n.  42, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
nonche' nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.
    6. Di inviare, ai sindaci dei comuni di Sarnico e Villongo, copia
della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, contenente la
presente  deliberazione  affinche'  provvedano ad affiggerla all'albo
pretorio  per  un  periodo di novanta giorni. Il comune stesso dovra'
tenere   a   disposizione,   presso  i  propri  uffici,  copia  della
dichiarazione  e  della  relativa  planimetria  per libera visione al
pubblico,  come  previsto  dal  comma  4  dell'art.  140  del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      Milano, 15 ottobre 2004
                                                  Il segretario: Sala