IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento

                              Dispone:

  1.  Approvazione  dello  schema  di  certificazione  dei redditi di
lavoro  dipendente,  equiparati  ed assimilati nonche' dei contributi
previdenziali e assistenziali.
  1.1.  E'  approvato  lo  schema di certificazione unica «CUD 2005»,
unitamente  alle  informazioni  per  il contribuente (Allegato 1), da
utilizzare  ai  fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei
redditi  di  lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli
articoli 49 e 50 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, corrisposti nell'anno 2004 ed
assoggettati  a  tassazione  ordinaria o separata - arretrati di anni
precedenti,  indennita' di fine rapporto, compresi i relativi acconti
ed  anticipazioni,  erogati  nell'anno  2004  a seguito di cessazioni
avvenute  a  partire  dal  1974  o  non ancora avvenute e prestazioni
pensionistiche  di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993 erogate
in  forma  di  capitale - delle relative ritenute di acconto operate,
delle  detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali
relativi  alla  contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e
all'IPOST.
  1.2. Sono altresi' approvate:
    a) le  istruzioni  per  il datore di lavoro, ente pensionistico o
altro  sostituto  d'imposta  per  la  compilazione  dei  dati fiscali
(Allegato 2);
    b) le  istruzioni  per  il datore di lavoro, ente pensionistico o
altro  sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali
e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST (Allegato 3).
  1.3.  Il  datore  di  lavoro,  ente pensionistico o altro sostituto
d'imposta  deve  compilare la certificazione secondo le istruzioni di
cui  agli  allegati  2  e  3  e  deve rilasciarla in duplice copia al
contribuente,  unitamente  alle  informazioni  contenute nel predetto
Allegato 1, entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni. La certificazione puo' essere sottoscritta
anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
  1.4.  L'esposizione  dei  dati da indicare nella certificazione CUD
2005  deve  rispettare  la sequenza, la denominazione e l'indicazione
del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi
non  compilati,  i  predetti  dati  possono  essere  omessi  se  tale
modalita'  risulti  piu'  agevole per il datore di lavoro. Qualora si
renda  necessario  certificare  distinte  situazioni  per  lo  stesso
sostituito,  possono  essere  utilizzati ulteriori righi, numerandoli
progressivamente,  nel  rispetto  della  sequenza  numerica dei punti
prevista  dallo  schema di certificazione. La medesima certificazione
puo'  essere  redatta  anche  con  veste  grafica  diversa  da quella
utilizzata nello schema allegato.
  1.5.  Lo  schema  di certificazione CUD 2005 puo' essere utilizzato
anche  per  certificare  i dati relativi a periodi successivi al 2004
fino  alla  approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal
caso  i  riferimenti  agli anni 2004 e 2005 contenuti nello schema di
certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti
a periodi successivi.
  I  dati  previdenziali e assistenziali, per i periodi successivi al
2004,  potranno  subire  variazioni,  in  relazione a quanto disposto
dall'art.  44,  comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sulla  mensilizzazione  dei  flussi  retributivi  dal mese di gennaio
2005,  in  merito  alla  quale  saranno  impartite  dall'I.N.P.S.  le
istruzioni operative.
  2. Certificazioni relative ai contributi INPS.
  2.1.   La   certificazione   CUD   2005   deve  essere  rilasciata,
limitatamente   ai   dati  previdenziali  ed  assistenziali  relativi
all'INPS,  anche  dai  datori di lavoro non sostituti di imposta gia'
tenuti   alla   presentazione   delle   denunce   individuali   delle
retribuzioni  dei  lavoratori  dipendenti  previste  dall'art.  4 del
decreto-legge  6 luglio  1978, n. 352, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M).
  2.2.   La   certificazione   CUD   2005   deve  essere  rilasciata,
limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali, per i dirigenti
di  aziende  industriali, anche dai datori di lavoro non sostituti di
imposta.
  2.3.  Per  i  periodi  per  i  quali  non risultano acquisiti negli
archivi dell'I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni di cui
all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,  n.  322,  la certificazione CUD 2005, rilasciata dal datore di
lavoro,  puo' essere presentata dall'interessato all'I.N.P.S. ai fini
della  determinazione  del  diritto  e della misura delle prestazioni
nonche' degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi
e  agli  stessi  fini,  in attesa che vengano acquisiti negli archivi
I.N.P.S.  i  flussi  informativi delle dichiarazioni unificate di cui
all'art.  4  del predetto decreto n. 322 del 1998, i datori di lavoro
potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o
in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'INPS.
  3. Certificazioni relative ai contributi INPDAP e IPOST.
  3.1.  La  certificazione CUD 2005, rilasciata dal datore di lavoro,
puo'  essere  presentata  dall'interessato all'INPDAP o all'IPOST, ai
fini   della   determinazione   del  diritto  e  della  misura  delle
prestazioni  nonche'  degli  altri  adempimenti  istituzionali, per i
periodi  per i quali non risultano acquisiti dall'INPDAP e dall'IPOST
i  flussi  informativi  delle  dichiarazioni  di  cui  all'art. 4 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni.
  4. Certificazione integrativa.
  4.1.  Qualora  il  sostituto  d'imposta,  a  seguito  di  richiesta
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno
2004,  abbia  rilasciato  al sostituito la certificazione unica prima
dell'approvazione  dello  schema  di  cui al punto 1, i dati previsti
nello  schema  CUD  2005 e non presenti nel CUD 2004 gia' consegnato,
devono  essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non
comprensiva dei dati gia' certificati, da rilasciare entro il termine
previsto  dall'art.  4,  comma  6-quater,  del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  5. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
  5.1.  Sempreche'  non  sia esercitata la facolta' di opzione di cui
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
i  notai,  gli  intermediari  professionali,  le  societa' e gli enti
emittenti,   che   comunque   intervengono,   anche  in  qualita'  di
controparti,  nelle  cessioni  e  nelle  altre operazioni che possono
generare  redditi  diversi  di natura finanziaria di cui all'art. 67,
comma  1,  lettere  da  c)  a  c-quinquies),  del TUIR, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
rilasciano  alle  parti,  entro  il  termine di cui al punto 1.3, una
certificazione  contenente  i  dati identificativi del contribuente e
delle  operazioni  effettuate. In particolare, la certificazione deve
recare  l'indicazione  delle  generalita'  e  del  codice fiscale del
contribuente,  la  natura,  l'oggetto  e  la data dell'operazione, la
quantita'   delle   attivita'  finanziarie  oggetto  dell'operazione,
nonche' gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

Motivazioni.

  Il presente provvedimento e' emanato in relazione a quanto disposto
dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  in  base  al quale i soggetti
indicati  nel  titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti
a  ritenute  alla  fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo,
devono  rilasciare  un'apposita  certificazione (CUD), unica anche ai
fini  dei  contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale  (INPS)  ed agli altri enti e casse previdenziali individuati
con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Con  decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207  del  3 settembre  1999,  la  certificazione  unica  (CUD)  e  la
dichiarazione  unica dei sostituti d'imposta e' stata estesa anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti  dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e  all'Istituto
nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende industriali
(INPDAI).
  Con decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
289  del  13 dicembre  2003,  la  certificazione  unica  (CUD)  e  la
dichiarazione  unica dei sostituti d'imposta e' stata estesa anche ai
fini  dei  contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) da
parte  dei  datori  di  lavoro  con  personale  iscritto  al Fondo di
Quiescenza IPOST.
  Il  presente provvedimento tiene conto di quanto previsto dall'art.
42  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  che  ha  stabilito, a
decorrere   dal   1° gennaio   2003,  la  soppressione  dell'Istituto
nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende industriali
(INPDAI) e il contestuale trasferimento di tutte le relative funzioni
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).
  Vengono,   altresi',   definite   le  modalita'  per  l'adempimento
dell'obbligo  di rilascio della certificazione dei redditi diversi di
natura  finanziaria,  secondo  quanto previsto dall'art. 10, comma 3,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  Il presente provvedimento tiene conto, inoltre, di quanto stabilito
dall'art.  1  del  citato decreto n. 600 del 1973, in base al quale i
soggetti  esonerati  dall'obbligo  di presentare la dichiarazione dei
redditi,  ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 47
della  legge  20 maggio  1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le
intese  con  le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma,
della   Costituzione,  possono  presentare  la  certificazione  unica
rilasciata dai sostituti d'imposta con le modalita' previste ed entro
il  termine  stabilito  per  la presentazione della dichiarazione dei
redditi.
  Pertanto,   il   presente   provvedimento   approva  lo  schema  di
certificazione  unica  CUD  2005, unitamente alle informazioni per il
contribuente   contenute  nell'Allegato  1,  da  utilizzare  ai  fini
dell'attestazione  dell'ammontare  complessivo  dei redditi di lavoro
dipendente,  equiparati  ed  assimilati, di cui agli articoli 49 e 50
del  TUIR,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917, corrisposti nell'anno 2004 ed assoggettati
a  tassazione  ordinaria  o  separata - arretrati di anni precedenti,
indennita'   di   fine  rapporto,  compresi  i  relativi  acconti  ed
anticipazioni,   erogati  nell'anno  2004  a  seguito  di  cessazioni
avvenute  a  partire  dal  1974  o  non ancora avvenute e prestazioni
pensionistiche  di cui al decreto legislativo 124/93 erogate in forma
di  capitale  -  delle  relative  ritenute  di acconto operate, delle
detrazioni   effettuate,  dei  dati  previdenziali  ed  assistenziali
relativi  alla  contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e
all'IPOST.
  Con  lo  stesso provvedimento sono altresi' approvate le istruzioni
per  il  datore  di  lavoro,  ente  pensionistico  o  altro sostituto
d'imposta   per   la   compilazione   dei   dati  fiscali,  contenute
nell'Allegato  2, nonche' le istruzioni per il datore di lavoro, ente
pensionistico  e  altro  sostituto  d'imposta per la compilazione dei
dati  previdenziali  e  assistenziali  INPS,  INPDAP e IPOST indicate
nell'Allegato 3 al provvedimento stesso.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
  Legge  31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle   dichiarazioni,   come   modificato  dal  decreto  legislativo
28 dicembre  1998,  n. 490, recante la revisione della disciplina dei
Centri di assistenza fiscale;
  Decreto   legislativo   2 settembre  1997,  n.  314,  e  successive
modificazioni,   recante   norme   in   materia   di  armonizzazione,
razionalizzazione  e  semplificazione  delle  disposizioni  fiscali e
previdenziali  concernenti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  ed  i
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
  Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra
l'altro,  devono  essere  stabilite  con  decreto  del Ministro delle
finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della
certificazione  dei  redditi  diversi di natura finanziaria (art. 10,
comma 3);
  Decreto   legislativo   24 giugno   1998,   n.   213,   concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto (art. 4);
  Decreto  25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
e  all'Istituto  nazionale  di  previdenza per i dirigenti di aziende
industriali   (INPDAI)  della  certificazione  unica  (CUD)  e  della
dichiarazione  unica  dei  sostituti  d'imposta  anche  ai  fini  dei
contributi dovuti ad altri enti e casse;
  Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro,
disposizioni     modificative    delle    modalita'    di    prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  Decreto  legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, recante la disciplina
del  trattamento  fiscale  dei  contributi di assistenza sanitaria, a
norma  dell'art. 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999,
n. 133.
  Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma
della  disciplina  fiscale  della  previdenza  complementare, a norma
dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
  Legge  21 novembre  2000,  n.  342,  concernente  misure in materia
fiscale;
  Decreto  legislativo  12 aprile  2001, n. 168, recante disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare;
  Legge  18 ottobre  2001,  n.  383,  recante primi interventi per il
rilancio dell'economia;
  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
concernente   il   regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   22 luglio  1998,  n.  322,  nonche'
disposizioni   per   la   semplificazione   e   razionalizzazione  di
adempimenti tributari;
  Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003);
  Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289
del  13 dicembre  2003  concernente l'estensione della certificazione
unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche
ai  fini  dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST)
da  parte  dei  datori  di  lavoro con personale iscritto al Fondo di
Quiescenza IPOST;
  Decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n.  344  che ha apportato
modifiche al testo unico delle imposte sui redditi;
  Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004);
  Legge  23 agosto  2004,  n. 243, che ha disposto la non concorrenza
alla  formazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente delle quote di
retribuzione  derivanti  dall'esercizio,  da parte del lavoratore del
settore   privato,   della   facolta'   di   rinuncia   all'accredito
contributivo  relativo  all'assicurazione  generale  obbligatoria per
l'invalidita'  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e le forme sostitutive della medesima.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 novembre 2004
                                                Il direttore: Ferrara