Alle Amministrazioni dei Comparti:
                                Agenzie fiscali
                                Amministrazioni    dello   Stato   ad
                              ordinamento autonomo
                                Enti pubblici non economici
                                Istituzioni   di  alta  formazione  e
                              specializzazione artistica e musicale
                                Istituzioni  ed  enti  di  ricerca  e
                              sperimentazione
                                Ministeri
                                Presidenza del Consiglio dei Ministri
                                Regioni ed Autonomie locali
                                Servizio Sanitario Nazionale
                                Scuola
                                Universita'
                              Ai Comitati di Settore
                              Ai  Commissari di Governo nelle Regioni
                              a statuto ordinario
                              Al  Rappresentante  del  Governo  nella
                              Regione Sarda
                              Al  Commissariato  dello  Stato  per la
                              Regione Siciliana
                              Ai Prefetti della Repubblica
                              Alle Regioni
                              All'ANCI
                              All'UPI
                              All'UNCEM
                              All'UNIONCAMERE
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              - Segretariato Generale
                              - Dipartimento della Funzione Pubblica
                              e, per conoscenza:
                              Alla   Presidenza  della  Repubblica  -
                              Segretariato  Generale  -  Palazzo  del
                              Quirinale
                              Al  Consiglio nazionale dell'economia e
                              del lavoro
                              Al   Commissario   del   Governo  nella
                              Regione Friuli-Venezia Giulia
                              Al   Presidente  della  Commissione  di
                              coordinamento   nella   Regione   Valle
                              d'Aosta
                              Al   Commissario   del   Governo  nella
                              Provincia di Trento
                              Al   Commissario   del   Governo  nella
                              Provincia di Bolzano
                              Alla  Conferenza  dei  presidenti delle
                              Regioni  e  delle  Province autonome di
                              Trento e Bolzano
  I criteri per l'accertamento del requisito della rappresentativita'
delle  organizzazioni  sindacali  operanti  nel settore pubblico sono
disciplinati  dall'art.  43  del  decreto  legislativo  n. 165/2001 e
dall'art.  19  del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto
1998  sulle  modalita'  di  utilizzo  dei  distacchi,  aspettative  e
permessi nonche' delle altre prerogative sindacali.
  In  applicazione  delle  norme suddette l'Aran procede biennalmente
all'accertamento   della   rappresentativita'   delle  organizzazioni
sindacali,   in   corrispondenza  dell'inizio  di  ciascuna  stagione
contrattuale  che,  nel  caso  di specie, e' il quadriennio normativo
2006-2009 primo biennio economico 2006-2007.
  L'accertamento  della  rappresentativita', per il biennio suddetto,
avverra'  sulla  base  della  media tra i voti riportati nelle ultime
elezioni  generali  delle  RSU come gia' effettuate nei vari comparti
(dato  elettorale)  e  le  deleghe  (dato  associativo) - per le aree
dirigenziali  sulle  sole  deleghe  -  rilasciate dai lavoratori alle
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2004.
  La presente rilevazione riguarda, pertanto, il dato associativo.
  I  dati  della  rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla
certificazione  del  Comitato  Paritetico  previsto  dall'art. 43 del
decreto legislativo n. 165/2001.
  Data  la  complessita'  della  procedura,  che consente all'Aran di
accertare la rappresentativita' solo dopo la predetta certificazione,
la  tempestivita'  con  la  quale  questa  Agenzia  puo' adempiere al
proprio  mandato  dipende,  in grande misura, dal rispetto dei tempi,
dal grado di celerita' e di collaborazione di codeste Amministrazioni
ed  Enti  nell'invio  dei  dati  richiesti. Riveste anche particolare
importanza  la  cura  nella  compilazione delle schede di rilevazione
appositamente elaborate da questa Agenzia per l'acquisizione dei dati
(allegate).
  La   presente  nota  e'  pubblicata  sul  sito  internet  dell'Aran
all'indirizzo: www.aranagenzia.it nella sezione «Relazioni sindacali»
alla  voce  «Deleghe  2004». Per le Amministrazioni e gli Enti, oltre
alla  presente  nota,  saranno  pubblicati  i  singoli «files» con le
schede di comparto, in modo che ciascuno di essi possa scaricare solo
quelle  di  propria  pertinenza,  nonche' le istruzioni per procedere
alla  compilazione  ed  alla  trasmissione  all'Aran delle stesse. Si
precisa  che la stampa delle schede e' immediatamente disponibile per
l'uso.   Le   schede,   accompagnate   da   una  lettera  formale  di
trasmissione,   dovranno   essere   inviate,  debitamente  compilate,
unicamente per posta.
  Vengono  di  seguito riportate le modalita' per la trasmissione dei
dati  e  per  la  compilazione  delle  schede,  evidenziando che ogni
indicazione  proveniente  da  soggetti  diversi  dall'Aran non dovra'
essere presa in considerazione.
  La trasmissione dei dati all'Aran deve avvenire secondo le seguenti
indicazioni:
    a)  Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo trasmettono i dati
delle  deleghe  ENTRO  IL  28 FEBBRAIO  2005  utilizzando le apposite
schede allegate.
    b)  La trasmissione avviene esclusivamente tramite posta con RRR.
Tale modalita' costituisce la prova documentale dei dati trasmessi in
caso   di  contestazione  da  parte  delle  organizzazioni  sindacali
interessate   nel   corso   della  certificazione  dei  dati  per  la
rappresentativita',  affidata,  come  sopra  menzionato,  al Comitato
Paritetico di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001.
  La   trasmissione   per   posta   deve  avvenire,  con  lettera  di
accompagnamento  a  firma  del  dirigente  del  servizio, tramite RRR
all'indirizzo:  ARAN - Ufficio relazioni sindacali - Via del Corso n.
476 - 00186 Roma.
  Non  saranno  prese in considerazione comunicazioni che non abbiano
tali caratteristiche.
    c) La ricognizione delle deleghe deve riferirsi a tutte quelle in
essere   alla   data  del  31 dicembre  2004;  per  tale  ragione  la
rilevazione  e'  effettuata al 31 gennaio 2005 in quanto, solo a tale
data,  sono  rilevabili anche le deleghe rilasciate (o revocate) alle
organizzazioni  sindacali entro il mese di dicembre 2004 e, pertanto,
seppure  non contabilizzate, gia' attive a tale ultima data (art. 19,
comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998).
    d)   La  ricognizione  delle  deleghe  deve  riferirsi  a  quelle
rilasciate  dai  dipendenti per le ritenute del contributo sindacale;
vanno  pertanto  indicate  le  sole  iscrizioni  ai sindacati tramite
delega  con  trattenuta  sulla retribuzione e non anche le iscrizioni
dirette  ai  sindacati  senza delega per la relativa trattenuta sulla
retribuzione.
    e)  A  tutela  del  diritto alla segretezza e riservatezza devono
essere  inviati  esclusivamente  dati numerici in modo che gli stessi
non  possano rappresentare elementi identificativi dei dipendenti che
hanno sottoscritto la delega.
    f)   Contestualmente   alla   trasmissione  all'Aran  le  schede,
debitamente  compilate  e  sottoscritte dal rappresentante sindacale,
devono essere inviate alla organizzazione sindacale di pertinenza. Di
detto  invio  deve  essere data contezza nella apposita sezione delle
schede.
    g)  Le  Istituzioni  di assistenza e beneficenza (ex Ipab) che si
sono  privatizzate,  le ONLUS, e piu' in generale le istituzioni e le
fondazioni  di  natura assistenziale di carattere privato o che hanno
personalita'  giuridica  di  diritto  privato, a prescindere dal CCNL
applicato  al  personale  ivi operante, non devono trasmettere i dati
relativi  ai propri dipendenti. Devono, invece, trasmettere i dati le
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab) di cui al decreto
legislativo  n.  207/2001 che hanno personalita' giuridica di diritto
pubblico.
    h) Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento
e Bolzano non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti
ne'  a  dipendenti  di  altri  comparti, ai quali, in base ai vigenti
statuti  regionali, non si applicano i contratti collettivi nazionali
di  lavoro  stipulati dall'Aran per i rispettivi comparti. I dati dei
dipendenti che non sono ricompresi in tale eccezione, devono, invece,
essere regolarmente inviati.
    i) Le Aziende e gli Enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo  n.  165/2001 non devono trasmettere i dati in quanto, ai
sensi   dell'art.   5   del  CCNQ  del  27 gennaio  1999,  provvedono
direttamente    all'accertamento   della   rappresentativita'   delle
organizzazioni  sindacali,  secondo  le  regole delle Amministrazioni
pubbliche.
Indicazioni per la compilazione delle schede
  Le  schede  da  compilare riprendono il modello di rilevazione gia'
noto a codeste Amministrazioni e Enti, salvo alcune semplificazioni e
aggiornamenti delle notizie utili.
  1.  Le  schede  sono gia' predisposte per comparto ed, all'interno,
per  categoria di personale e, pertanto, ogni Amministrazione ed Ente
dovra'  compilare  esclusivamente  le  schede relative al comparto di
appartenenza,   non   utilizzando   modelli  attinenti  a  precedenti
rilevazioni.
  2. Per ogni comparto la scheda n. 1 e' di carattere riepilogativo e
non  puo'  essere  omessa; essa riporta i dati relativi al numero dei
dipendenti   in   servizio   al   31 dicembre  2004  (altrimenti  non
rilevabili), al numero delle deleghe complessivamente rilasciate alla
stessa   data,   nonche'  l'indicazione  delle  relative  schede  per
categoria di dipendenti da compilare:
    - nella    denominazione    «a    tempo    determinato»   rientra
esclusivamente  il  personale  dipendente  in servizio al 31 dicembre
2004  a  qualsiasi  titolo  (compresi stagionali, contrattisti, etc).
Sono,  quindi,  esclusi  i  lavoratori  socialmente  utili  (LSU),  i
lavoratori con contratti di lavoro di tipo privatistico, i lavoratori
interinali,   le  collaborazioni  coordinate  e  continuative  e,  in
generale, i titolari di rapporto di lavoro autonomo o altre forme che
non  rientrano  nel  rapporto  di  pubblico  impiego.  Le deleghe dei
dipendenti   a  tempo  determinato  vengono  rilevate  ai  soli  fini
statistici;
    - con la finalita' del punto precedente viene rilevato il dato di
tutto  il  personale  docente e ricercatore non contrattualizzato del
comparto Universita';
    - nel  caso in cui non vi siano deleghe sottoscritte in favore di
sindacati  la  scheda  n.  1  va, comunque, compilata nelle rimanenti
parti.  Si  raccomanda  la puntuale e scrupolosa osservanza di questa
indicazione   in  quanto,  solo  in  tal  modo,  questa  Agenzia  non
attendera'  l'invio  di  ulteriori  schede  e  potra'  completare  la
rilevazione;
    - nello  specifico  riquadro  «Personale  del  comparto  a  tempo
indeterminato   di  cui:»  viene  indicata,  accanto  alla  posizione
giuridica,  la  dizione  «indipendentemente  dallo sviluppo economico
attribuito»  o  dizione  simile.  Cio'  sta  a  significare che nella
casella  in  cui  deve  essere  riportato  il  numero  dei dipendenti
interessati   vanno  compresi  tutti  coloro  che  appartengono  alla
posizione   giuridica   di  base  indicata,  indipendentemente  dallo
sviluppo  economico  raggiunto,  ed a prescindere dalla denominazione
utilizzata  nei vari comparti di contrattazione (ora essendo indicata
come fascia, posizione economica, super o in altra maniera). Infatti,
trattandosi  di  sviluppi  economici  orizzontali, per ogni posizione
giuridica  prevista,  va  indicata  la  somma  complessiva  tanto dei
dipendenti  che vi si trovano in posizione iniziale che di quelli che
hanno gia' iniziato il percorso economico orizzontale.
  Ad  esempio  nella scheda dei Ministeri laddove e' indicato «area C
posizione  giuridica  C3  indipendentemente  dallo sviluppo economico
attribuito» va riportata la somma C3+C3super.
  Il   totale  del  riquadro  del  personale  del  comparto  a  tempo
indeterminato   relativo   all'insieme   delle  posizioni  giuridiche
indicate  deve, pertanto, corrispondere alla somma dei dipendenti del
comparto a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2004;
    - la  somma  del  numero  dei  dipendenti  riportata  nel  totale
generale  della  scheda n. 1 deve essere uguale al totale complessivo
del personale in servizio al 31 dicembre 2004;
    - la  somma  delle  deleghe  riportata  nel totale generale della
scheda  n.  1  deve  essere  uguale alla somma delle deleghe indicate
nell'insieme delle schede successive;
    - la scheda n. 1 deve essere firmata dal dirigente del servizio.
  3.  Le  schede  successive,  numerate  per  ogni comparto in ordine
progressivo  (n.  2, n. 3, n. 4, etc), riportano, nella intestazione,
il comparto e la categoria di dipendenti a cui si riferiscono:
    - deve  essere  compilata  una  scheda  per  ogni  organizzazione
sindacale  a  cui  sono  state  rilasciate deleghe con la indicazione
della  esatta  denominazione della stessa, per esteso e per sigla, in
modo che possa essere chiaramente individuata;
    - ai  fini  di una corretta rilevazione dei dati associativi, nel
caso  di  Federazioni  sindacali formate da piu' sigle (costituenti o
affiliate),  la  denominazione  della  Federazione  sindacale  dovra'
essere  riportata  indicandone  il  nome  prima  della  singola sigla
costituente  o affiliata (es: nel caso delle Regioni-Autonomie locali
CSA/...,  nel  caso dei Ministeri FLP/.........). Dovranno, pertanto,
essere  compilate tante schede distintamente per quante sono le sigle
costituenti  e/o  affiliate  evitando  di sommare le deleghe sotto la
sola  denominazione  della  Federazione sindacale (es: solo CSA, solo
FLP,  etc.), rispettando scrupolosamente la intestazione della delega
sottoscritta   dal   lavoratore,   anche  ai  fini  dell'entita'  del
contributo  sindacale  e  della rilevazione delle doppie deleghe. Nel
caso  in  cui  non  risulti  che  le  deleghe  siano  intestate  alla
Federazione   di  appartenenza,  ma  alla  singola  componente,  tale
circostanza  deve essere anche evidenziata nelle annotazioni in calce
alla scheda;
    - devono  essere  inviati  dati relativi a deleghe rilasciate dai
dipendenti  in favore di organizzazioni che abbiano natura sindacale.
Pertanto,   non  devono  essere  trasmessi  dati  relativi  ad  altre
associazioni   non   aventi  tale  natura  (ad  es:  associazioni  di
volontariato,  associazioni  culturali,  associazioni che si occupano
della    formazione    professionale,    etc).   Sara'   cura   delle
Amministrazioni ed Enti verificare detta circostanza;
    - qualora   risulti   che   un  dipendente  sia,  alla  data  del
31 dicembre  2004, contemporaneamente iscritto a piu' sindacati (caso
di  deleghe  doppie o triple) tale circostanza dovra' necessariamente
risultare  nella  compilazione  delle  schede  utilizzando l'apposito
spazio collocato immediatamente dopo il numero delle deleghe relativo
all'organizzazione   sindacale   a  cui  la  scheda  si  riferisce  e
contrassegnato  dalla  dicitura  «di  cui  deleghe  espresse anche in
favore di altre organizzazioni sindacali».
  A  titolo  esemplificativo:  nel  caso in cui si stia compilando la
scheda  del sindacato X, dopo avere indicato il numero complessivo di
deleghe espresse in suo favore (ad esempio n. 10) va specificato se i
medesimi   10   dipendenti   abbiano  rilasciato,  alla  stessa  data
(31 dicembre  2004),  deleghe anche in favore di altre organizzazioni
sindacali.  In  tale  circostanza va indicato il numero delle deleghe
espresse in favore delle altre organizzazioni sindacali (pari a n....
in favore del sindacato Y, n.... in favore del sindacato Z e cosi' di
seguito).  In  sostanza  cio'  consente  di  rilevare  che  tra  i 10
dipendenti   iscritti   al   sindacato   X   alcuni   o   tutti  sono
contemporaneamente  iscritti  anche  ad altri sindacati. Nelle schede
dei  sindacati  Y  e Z dovra', a sua volta, trovarsi il corrispettivo
numero di deleghe rilasciate al sindacato X.
  Nel caso in cui lo spazio relativo alle deleghe doppie o triple non
sia  riempito  cio' stara' a significare che il/i dipendente/i e/sono
iscritto/i ad un solo sindacato;
    - qualora  la  delega  in  favore di una organizzazione sindacale
risulti,  invece,  frazionata  -  cioe' versata divisa in quote tutte
intestate  alla  medesima  organizzazione  sindacale ma riferite alle
varie strutture in cui la stessa e' articolata (ad esempio parte alla
struttura  sindacale  provinciale, parte a quella regionale e parte a
quella  nazionale) - la delega va ritenuta unitaria e conteggiata una
sola  volta.  Di  detta  circostanza  deve  essere data notizia nello
spazio  delle  annotazioni.  Pertanto,  in  questo  caso, deve essere
compilata  una  sola  scheda  intestata  alla medesima organizzazione
sindacale il cui contributo risulti frazionato;
    - ogni  scheda  deve  essere  controfirmata  da un rappresentante
dell'organizzazione  sindacale  interessata  a  cio'  abilitato,  con
modalita'  che  garantiscano la riservatezza della scheda stessa. Ove
la  scheda  non  sia  controfirmata  dalla  organizzazione  sindacale
interessata,  il  funzionario  responsabile della compilazione dovra'
sottoscrivere  una  dichiarazione  da  cui risulti detta circostanza,
specificando  il  motivo  della  mancata  sottoscrizione.  In caso di
contestazioni   da  parte  delle  organizzazioni  sindacali,  qualora
l'Amministrazione/Ente  non  ritenga  di dover apportare modifiche al
dato, le schede dovranno essere ugualmente inviate all'Aran indicando
i  motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda.
Nel  caso in cui la scheda non sia controfirmata dalla organizzazione
sindacale  interessata  e  non  sia  motivata detta omissione, l'Aran
richiedera' la regolarizzazione;
    - ogni  scheda  deve  essere inviata all'organizzazione sindacale
interessata.  La  data  di  invio  deve essere riportata nella scheda
stessa (vedi lettera f);
    - in  ogni  scheda  deve  essere  indicata,  nell'apposita  voce,
l'entita'  del  contributo  sindacale  mensile (art. 15, comma 5, del
CCNQ  del  7 agosto 1998) che deve essere espresso in euro, in valore
unitario  medio  mensile,  escludendo valori percentuali. Nel caso in
cui  il contributo sindacale sia versato per 13 mensilita', il valore
medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilita';
    - la   distribuzione  provinciale  delle  deleghe  dovra'  essere
compilata  dalle sole Amministrazioni/Enti distribuite sul territorio
(Ministeri,  Agenzie  fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Aziende   autonome   dello   Stato,   Enti  pubblici  non  economici,
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Scuola, Istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale).
  4.   Nella   Scheda  n.  1  deve  essere  indicato  il  funzionario
responsabile  della  rilevazione  e  della  trasmissione dei dati cui
compete  la sottoscrizione di tutte le Schede successive per la quale
e' predisposto un apposito spazio.
  I  Ministeri,  le  Amministrazioni,  gli  Enti, le Associazioni, le
Unioni,   i  Presidenti  delle  Giunte  regionali  e  delle  Province
Autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono
pregati di portare a conoscenza degli Enti e degli organismi vigilati
o  associati,  con  l'urgenza  che  il  caso  richiede,  la  presente
circolare,   tenendo  presente  l'importanza  e  la  finalita'  della
rilevazione  che,  qualora  non  vengano  rispettati  i  termini, non
consentira' a questa Agenzia di accertare la rappresentativita' delle
organizzazioni  sindacali  da ammettere alla contrattazione nazionale
nel biennio 2006-2007.
    Roma, 17 novembre 2004
                                               Il presidente: Fantoni