IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il primo comma dell'art. 117 del Titolo V della Costituzione, demanda allo Stato la legislazione esclusiva in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (lettera r); Visto l'art. 1, commi 1 e 5, della legge n. 144/1999, che prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni; Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003), con la quale, in attuazione della legge n. 289/2002, art. 28, in merito alla rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo deha Comunita' europea, e della legge n. 3/2003, art. 11, si e' regolamentato il sistema di assegnazione del codice unico di progetto, CUP, operativo, presso il CIPE, dal 1° gennaio 2003, e si e' previsto che questo comitato approvasse, d'intesa con la conferenza unificata Stato-regioni e Stato, citta' ed autonomie locali, la proposta concernente l'ulteriore sviluppo del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e l'alimentazione della connessa banca dati operante nell'ambito del comitato, tenuto conto delle proposte formulate al riguardo dal gruppo tecnico di coordinamento di cui alla delibera su ricordata; Considerato che, nella seduta del 19 dicembre 2003, questo Comitato ha preso atto degli elementi del progetto per lo sviluppo del sistema MIP, documento predisposto dagli uffici dal servizio centrale segreteria CIPE, tenendo anche conto del lavoro svolto e delle linee d'indirizzo definite dall'apposito gruppo di coordinamento, di cui alla propria delibera n. 143/2002; Acquisita sul predetto documento, nella riunione del 29 aprile 2004, l'intesa della conferenza unificata Stato-regioni e Stato, citta' ed autonomie locali, con le integrazioni e le considerazioni relative, ivi compreso quanto concordato nella riunione tecnica del 28 gennaio 2004; Tenuto conto che, nel corso della riunione preliminare del 5 maggio 2004, sono stati esaminati favorevolmente il predetto documento, con le suddette integrazioni richieste dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato, citta' ed autonomie locali, nonche' le modalita' attuative per la progettazione e l'avvio del sistema MIP; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Delibera: 1. Disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, MIP. Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, della legge n. 144/1999 (CUP: G17H03000130011) presso questo Comitato, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, e' disciplinato come segue. Il sistema MIP deve consentire il monitoraggio di tutti i progetti d'investimento, in corso alla data di entrata in funzione del sistema stesso, e per la cui copertura sia richiesta, direttamente o indirettamente, una componente finanziaria pubblica, secondo la definizione di progetto d'investimento pubblico utilizzata nel sistema CUP. Negli allegati, che fanno parte integrante della presente delibera, sono sintetizzate - allegato 1, punto A le informazioni che devono essere fornite al sistema MIP. Le modalita' attuative per la progettazione e la messa in esercizio di detto sistema, ivi comprese le gare che risulteranno necessarie per raggiungere gli obiettivi suddetti, sono disciplinate anche in coerenza con quanto richiesto dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato, citta' ed autonomie locali nella citata riunione del 29 aprile 2004 (vedi allegato 2, comprensivo anche del citato documento progettuale). 2. Struttura del sistema MIP. L'architettura del sistema MIP dovra' risultare compatibile a realizzare l'integrazione dei flussi informativi che si determinano nel ciclo di vita dei progetti d'investimento pubblico, ai fini del monitoraggio fisico procedurale e finanziario, anche, se necessario, determinando tali flussi informativi. La soluzione progettuale deve essere orientata a realizzare, a regime, anche uno snellimento nelle procedure delle varie amministrazioni, in quanto deve presupporre che le informazioni d'interesse del sistema siano inserite dai soggetti responsabili una volta sola (con evidente riduzione dei carichi di lavoro) e diventino patrimonio comune per tutti i partecipanti, e per i relativi sistemi informatici. Le informazioni fornite dai soggetti responsabili, di cui al successivo punto 3.1, devono essere rese disponibili e collegabili tra loro tramite il codice unico di progetto d'investimento pubblico (CUP): il sistema CUP e' quindi l'asse portante della banca dati del sistema MIP. E' obbligatoria la partecipazione alla suddetta banca dati delle amministrazioni comunque interessate alla realizzazione ed al finanziamento di progetti d'investimento pubblico, e dei soggetti, anche privati, responsabili di tali progetti. Il progetto del sistema MIP deve appoggiarsi ad una tecnologia innovativa, che ne garantisca l'espansione funzionale e che permetta di raggiungere, col massimo di affidabilita', i seguenti due obiettivi: realizzare le funzionalita' atte a supportare le esigenze di monitoraggio; costituire contestualmente un'occasione di sviluppo tecnologico reale e di progresso per la cultura d'ingegneria del software della pubblica amministrazione. Nell'allegato 1, punto B, sono riportate alcune indicazioni in merito alla soluzione progettuale da utilizzare ed alla struttura della banca dati del sistema MIP. Il sistema MIP deve: essere basato sulla collaborazione fra soggetti della pubblica amministrazione, enti e societa' comunque interessati, quali soggetti responsabili, alla realizzazione dei suddetti progetti d'investimento, con la prospettiva di realizzare una sorta di sistema federato; costituire il supporto per la realizzazione degli obiettivi della legge n. 144/1999, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 1, comma 2; assicurare i necessari livelli di autorizzazione e di sicurezza; operare su Internet. 3. Soggetti partecipanti al sistema MIP. Al sistema MIP partecipano i seguenti soggetti: 3.1) le amministrazioni, gli enti e le societa' responsabili della programmazione e attuazione dei progetti d'investimento pubblico, che dovranno rendere fruibili le informazioni sugli interventi di propria competenza, e per i quali deve essere prevista una procedura condivisa di accredito - certificazione; 3.2) un'unita' centrale, con funzioni di supporto tecnico, che, oltre a gestire il sistema CUP e quindi l'anagrafe dei progetti d'investimento, operante presso il CIPE, attiva fra l'altro la procedura di accreditamento al MIP dei sistemi informatici periferici e centrali, e garantisce l'efficienza dell'infrastruttura di supporto per il colloquio tra i soggetti coinvolti; 3.3) il gruppo tecnico di coordinamento ex delibera CIPE 143/02, con funzioni d'indirizzo e verifica per la definizione dell'architettura del sistema, il suo sviluppo ed il suo funzionamento, e nel quale sono rappresentati i nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali, gli uffici di statistica regionale ex lege n. 144/1999, gli enti locali, l'osservatorio per i lavori pubblici, gli osservatori regionali, gli altri soggetti interessati e l'ISTAT, quest'ultimo, in particolare, per gli aspetti connessi al sistema di classificazione adottato; 3.4) i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, per le attivita' previste dalla legge n. 144/1999. 4. Modalita' e tempi di fornitura delle informazioni. Nel sistema MIP le informazioni di aggiornamento sono fornite direttamente dai soggetti responsabili dei progetti d'investimento pubblico, come definiti al punto 1.4 della citata delibera n. 143/2002, e le eventuali basi dati, con le informazioni sui singoli progetti, sono disponibili, anche separate dagli ambienti gestionali, presso le amministrazioni e gli altri soggetti partecipanti. Nell'allegato 1, punto C, sono elencate le principali caratteristiche tecniche del sistema MIP su questo argomento. 5. Progettazione ed avvio del sistema MIP. Per dare attuazione a questa delibera sara' necessario acquisire tramite apposite gare, con le modalita' di legge, ed anche in momenti successivi, le progettazioni delle componenti software ed hardware di un sistema che dovra' recepire, fra l'altro, le seguenti specifiche: flessibilita' della struttura dei dati comuni e possibilita' di definire corredi informativi peculiari per le diverse tipologie di progetto individuate: su tali corredi informativi sara' necessario aver acquisito il parere del citato gruppo tecnico di coordinamento; ritorno, in termini di funzionailta' e d'informazioni, verso tutti gli alimentatori del sistema; definizione di livelli di accesso personalizzati in base al ruolo istituzionale ed alle funzioni proprie dei vari soggetti, ivi compresi anche gli «utilizzatori»; definizione di una soluzione flessibile e modulare, tale che possa essere adattata alle molteplici e variabili esigenze dei vari attori del sistema; eventuale possibilita' di prevedere una fase sperimentale, da attuare, su richiesta del servizio centrale segreteria CIPE, in accordo con altre amministrazioni. Per la definizione operativa delle caratteristiche dei progetti da porre in gara, e per la predisposizione delle gare stesse, gli uffici del servizio centrale segreteria CIPE potranno attivare una specifica consulenza esterna con un soggetto dotato delle necessarie professionalita' ed esperienze. Ulteriori caratteristiche tecniche del progetto del sistema MIP sono riportate nell'allegato 1, punto D. 6. Struttura di supporto al sistema MIP. Nella fase iniziale del sistema MIP la struttura di supporto al sistema CUP, istituita ai sensi della delibera n. 143/2002, punto 1.7, opportunamente rafforzata, operera' come «unita' centrale», di cui al precedente punto 3.2, e sara' incaricata anche dell'avviamento e della gestione del sistema MIP. Per permettere a questo comitato di adempiere a quanto previsto dalla legge n. 144/1999, art. 1, comma 6, la suddetta struttura riferira' anche su questo aspetto, con periodicita' semestrale, al CIPE, proponendo eventuali aggiornamenti e modifiche evolutive dei sistemi CUP e MIP. 7. Risorse finanziarie. Gli oneri di spesa per l'attuazione di quanto previsto dalla presente delibera graveranno sulle risorse di cui alla legge n. 144/1999. Roma, 29 settembre 2004 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 257