IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il primo comma dell'art. 117 del Titolo V della Costituzione,
demanda   allo   Stato   la  legislazione  esclusiva  in  materia  di
coordinamento   informativo,   statistico   e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale (lettera r);
  Visto  l'art. 1, commi 1 e 5, della legge n. 144/1999, che prevede,
fra  l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un sistema di
monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  (MIP), con il compito di
fornire  tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche
di   sviluppo,   basato   su   una  banca  dati  comune  a  tutte  le
amministrazioni;
  Vista  la  propria  delibera  27 dicembre  2002,  n.  143 (Gazzetta
Ufficiale  n.  87/2003),  con  la quale, in attuazione della legge n.
289/2002, art. 28, in merito alla rispondenza dei conti pubblici alle
condizioni  dell'art.  104  del  trattato  istitutivo  deha Comunita'
europea,  e  della  legge  n. 3/2003, art. 11, si e' regolamentato il
sistema di assegnazione del codice unico di progetto, CUP, operativo,
presso  il  CIPE,  dal  1° gennaio  2003, e si e' previsto che questo
comitato   approvasse,   d'intesa   con   la   conferenza   unificata
Stato-regioni  e  Stato,  citta'  ed  autonomie  locali,  la proposta
concernente  l'ulteriore  sviluppo  del sistema di monitoraggio degli
investimenti  pubblici  (MIP)  e l'alimentazione della connessa banca
dati  operante  nell'ambito del comitato, tenuto conto delle proposte
formulate al riguardo dal gruppo tecnico di coordinamento di cui alla
delibera su ricordata;
  Considerato che, nella seduta del 19 dicembre 2003, questo Comitato
ha preso atto degli elementi del progetto per lo sviluppo del sistema
MIP,   documento  predisposto  dagli  uffici  dal  servizio  centrale
segreteria  CIPE, tenendo anche conto del lavoro svolto e delle linee
d'indirizzo  definite  dall'apposito  gruppo di coordinamento, di cui
alla propria delibera n. 143/2002;
  Acquisita  sul  predetto  documento,  nella  riunione del 29 aprile
2004,  l'intesa  della  conferenza  unificata  Stato-regioni e Stato,
citta'  ed  autonomie locali, con le integrazioni e le considerazioni
relative,  ivi  compreso quanto concordato nella riunione tecnica del
28 gennaio 2004;
  Tenuto conto che, nel corso della riunione preliminare del 5 maggio
2004,  sono stati esaminati favorevolmente il predetto documento, con
le   suddette   integrazioni  richieste  dalla  conferenza  unificata
Stato-regioni  e  Stato,  citta'  ed  autonomie  locali,  nonche'  le
modalita' attuative per la progettazione e l'avvio del sistema MIP;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Delibera:
1.   Disciplina   del  sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti
pubblici, MIP.
  Il  sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici (MIP),
istituito  ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, della legge n. 144/1999
(CUP:  G17H03000130011)  presso  questo  Comitato,  con il compito di
fornire  tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche
di sviluppo, e' disciplinato come segue.
  Il  sistema MIP deve consentire il monitoraggio di tutti i progetti
d'investimento, in corso alla data di entrata in funzione del sistema
stesso,  e  per  la  cui  copertura  sia  richiesta,  direttamente  o
indirettamente,  una  componente  finanziaria  pubblica,  secondo  la
definizione   di  progetto  d'investimento  pubblico  utilizzata  nel
sistema CUP.
  Negli allegati, che fanno parte integrante della presente delibera,
sono  sintetizzate  -  allegato 1, punto A le informazioni che devono
essere fornite al sistema MIP.
  Le modalita' attuative per la progettazione e la messa in esercizio
di  detto  sistema,  ivi comprese le gare che risulteranno necessarie
per  raggiungere  gli  obiettivi suddetti, sono disciplinate anche in
coerenza    con   quanto   richiesto   dalla   conferenza   unificata
Stato-regioni  e  Stato,  citta'  ed  autonomie  locali  nella citata
riunione  del  29 aprile 2004 (vedi allegato 2, comprensivo anche del
citato documento progettuale).
2. Struttura del sistema MIP.
  L'architettura  del  sistema  MIP  dovra'  risultare  compatibile a
realizzare  l'integrazione  dei flussi informativi che si determinano
nel  ciclo  di vita dei progetti d'investimento pubblico, ai fini del
monitoraggio  fisico procedurale e finanziario, anche, se necessario,
determinando tali flussi informativi.
  La  soluzione  progettuale  deve  essere  orientata a realizzare, a
regime,   anche   uno   snellimento   nelle   procedure  delle  varie
amministrazioni,  in  quanto  deve  presupporre  che  le informazioni
d'interesse  del sistema siano inserite dai soggetti responsabili una
volta sola (con evidente riduzione dei carichi di lavoro) e diventino
patrimonio  comune per tutti i partecipanti, e per i relativi sistemi
informatici.
  Le  informazioni  fornite  dai  soggetti  responsabili,  di  cui al
successivo  punto  3.1,  devono essere rese disponibili e collegabili
tra  loro tramite il codice unico di progetto d'investimento pubblico
(CUP):  il sistema CUP e' quindi l'asse portante della banca dati del
sistema MIP.
  E'  obbligatoria  la  partecipazione alla suddetta banca dati delle
amministrazioni   comunque   interessate  alla  realizzazione  ed  al
finanziamento  di  progetti  d'investimento pubblico, e dei soggetti,
anche privati, responsabili di tali progetti.
  Il  progetto  del  sistema  MIP  deve appoggiarsi ad una tecnologia
innovativa,  che ne garantisca l'espansione funzionale e che permetta
di   raggiungere,  col  massimo  di  affidabilita',  i  seguenti  due
obiettivi:
    realizzare  le  funzionalita'  atte  a  supportare le esigenze di
monitoraggio;
    costituire  contestualmente  un'occasione di sviluppo tecnologico
reale  e  di progresso per la cultura d'ingegneria del software della
pubblica amministrazione.
  Nell'allegato  1,  punto  B,  sono  riportate alcune indicazioni in
merito  alla  soluzione  progettuale  da utilizzare ed alla struttura
della banca dati del sistema MIP.
  Il sistema MIP deve:
    essere  basato  sulla  collaborazione fra soggetti della pubblica
amministrazione, enti e societa' comunque interessati, quali soggetti
responsabili,    alla    realizzazione    dei    suddetti    progetti
d'investimento, con la prospettiva di realizzare una sorta di sistema
federato;
    costituire il supporto per la realizzazione degli obiettivi della
legge  n.  144/1999,  con  particolare  riferimento  a  quelli di cui
all'art. 1, comma 2;
    assicurare i necessari livelli di autorizzazione e di sicurezza;
    operare su Internet.
3. Soggetti partecipanti al sistema MIP.
  Al sistema MIP partecipano i seguenti soggetti:
    3.1)  le  amministrazioni,  gli  enti  e le societa' responsabili
della   programmazione   e  attuazione  dei  progetti  d'investimento
pubblico,   che  dovranno  rendere  fruibili  le  informazioni  sugli
interventi  di propria competenza, e per i quali deve essere prevista
una procedura condivisa di accredito - certificazione;
    3.2)  un'unita'  centrale, con funzioni di supporto tecnico, che,
oltre  a  gestire  il  sistema  CUP  e quindi l'anagrafe dei progetti
d'investimento,  operante  presso  il  CIPE,  attiva  fra  l'altro la
procedura di accreditamento al MIP dei sistemi informatici periferici
e centrali, e garantisce l'efficienza dell'infrastruttura di supporto
per il colloquio tra i soggetti coinvolti;
    3.3)  il gruppo tecnico di coordinamento ex delibera CIPE 143/02,
con    funzioni   d'indirizzo   e   verifica   per   la   definizione
dell'architettura   del   sistema,   il   suo   sviluppo  ed  il  suo
funzionamento, e nel quale sono rappresentati i nuclei di valutazione
e  verifica delle amministrazioni centrali e regionali, gli uffici di
statistica   regionale   ex   lege  n.  144/1999,  gli  enti  locali,
l'osservatorio  per i lavori pubblici, gli osservatori regionali, gli
altri  soggetti  interessati e l'ISTAT, quest'ultimo, in particolare,
per gli aspetti connessi al sistema di classificazione adottato;
    3.4)  i  nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli investimenti
pubblici, per le attivita' previste dalla legge n. 144/1999.
4. Modalita' e tempi di fornitura delle informazioni.
  Nel  sistema  MIP  le  informazioni  di  aggiornamento sono fornite
direttamente  dai  soggetti  responsabili dei progetti d'investimento
pubblico,  come  definiti  al  punto 1.4  della  citata  delibera  n.
143/2002,  e  le eventuali basi dati, con le informazioni sui singoli
progetti, sono disponibili, anche separate dagli ambienti gestionali,
presso le amministrazioni e gli altri soggetti partecipanti.
  Nell'allegato   1,   punto   C,   sono   elencate   le   principali
caratteristiche tecniche del sistema MIP su questo argomento.
5. Progettazione ed avvio del sistema MIP.
  Per  dare  attuazione  a questa delibera sara' necessario acquisire
tramite apposite gare, con le modalita' di legge, ed anche in momenti
successivi, le progettazioni delle componenti software ed hardware di
un sistema che dovra' recepire, fra l'altro, le seguenti specifiche:
    flessibilita'  della  struttura dei dati comuni e possibilita' di
definire  corredi  informativi  peculiari per le diverse tipologie di
progetto  individuate:  su  tali corredi informativi sara' necessario
aver acquisito il parere del citato gruppo tecnico di coordinamento;
    ritorno,  in  termini  di  funzionailta'  e d'informazioni, verso
tutti gli alimentatori del sistema;
    definizione di livelli di accesso personalizzati in base al ruolo
istituzionale  ed  alle  funzioni  proprie  dei  vari  soggetti,  ivi
compresi anche gli «utilizzatori»;
    definizione  di  una  soluzione  flessibile  e modulare, tale che
possa  essere  adattata alle molteplici e variabili esigenze dei vari
attori del sistema;
    eventuale  possibilita'  di  prevedere  una fase sperimentale, da
attuare,  su  richiesta  del  servizio  centrale  segreteria CIPE, in
accordo con altre amministrazioni.
  Per  la definizione operativa delle caratteristiche dei progetti da
porre in gara, e per la predisposizione delle gare stesse, gli uffici
del servizio centrale segreteria CIPE potranno attivare una specifica
consulenza   esterna   con   un   soggetto  dotato  delle  necessarie
professionalita' ed esperienze.
  Ulteriori  caratteristiche  tecniche  del  progetto del sistema MIP
sono riportate nell'allegato 1, punto D.
6. Struttura di supporto al sistema MIP.
  Nella  fase  iniziale  del  sistema MIP la struttura di supporto al
sistema  CUP,  istituita  ai  sensi della delibera n. 143/2002, punto
1.7,  opportunamente  rafforzata, operera' come «unita' centrale», di
cui al precedente punto 3.2, e sara' incaricata anche dell'avviamento
e della gestione del sistema MIP.
  Per  permettere  a  questo  comitato di adempiere a quanto previsto
dalla  legge  n.  144/1999,  art.  1,  comma 6, la suddetta struttura
riferira'  anche  su  questo aspetto, con periodicita' semestrale, al
CIPE,  proponendo  eventuali  aggiornamenti e modifiche evolutive dei
sistemi CUP e MIP.
7. Risorse finanziarie.
  Gli  oneri  di  spesa  per  l'attuazione  di  quanto previsto dalla
presente  delibera  graveranno  sulle  risorse  di  cui alla legge n.
144/1999.
    Roma, 29 settembre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 257