IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  78  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 agosto  1972,  n.  670,  che  approva  il  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige;
  Visto  l'art.  44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, cosi' come da
ultimo  modificato  dall'art.  17,  comma  129, della legge 15 maggio
1997,  n.  127, con il quale si dispone che alla determinazione dello
stanziamento  per  il  finanziamento  degli  oneri  di  funzionamento
dell'Universita'   degli   studi   di  Trento  si  dovra'  provvedere
annualmente  d'intesa  fra  il  Governo,  il  presidente della giunta
provinciale,  il  presidente  del  consiglio  di amministrazione e il
rettore  dell'Universita',  in correlazione alla determinazione della
quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai
sensi  dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per
il  Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del
citato  art.  44  della  legge  n.  590  del  1982,  l'ammontare  del
finanziamento  da devolvere all'Universita' degli studi di Trento per
l'anno  2002  e  determinato  in  complessivi Euro 12.194.496,00, dei
quali  Euro  9.296.224,00  sono  stati  gia'  erogati  dal  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, come si evince
dall'allegato A;
  Vista   la   nota  n.  0037352  del  7 aprile  2004  de1  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  con  la  quale  vengono definiti i
conteggi e la somma da erogare all'Universita' degli studi di Trento;
  Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale
di  Trento,  dal  presidente  del  consiglio di amministrazione e dal
rettore dell'Universita' di Trento;
  Ritenuto,   pertanto,   che   all'Universita'   di  Trento  occorre
corrispondere,  per il medesimo periodo, la somma complessiva di Euro
2.898.272,00;
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma
di decreto del Presidente della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  contributo  di  funzionamento  spettante all'Universita' di
Trento,  per  l'anno  2002, e' quantificato, secondo le intese citate
nelle premesse, in Euro 12.194.496,00.
  2.  L'importo a saldo dovuto per lo stesso anno 2002 e' determinato
in  Euro  2.898.272,00, tenuto conto della somma di Euro 9.296.224,00
gia'  erogata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.