L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 4 novembre 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  19 dicembre  2003,  n. 379 (di seguito:
decreto legislativo n. 379/2003);
    il  decreto-legge  28 maggio  2004,  n. 136, recante disposizioni
urgenti  per  garantire  la  funzionalita'  di  taluni  settori della
pubblica amministrazione (di seguito: decreto-legge n. 136/2004);
    la  legge  27 luglio  2004,  n. 186, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  n. 136/2004 (di seguito: legge n.
186/2004);
    l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita) 27 marzo 2004, n. 48/04
(di seguito: deliberazione n. 48/04);
  Considerato che:
    l'art.  5, comma 5.3, del decreto legislativo n. 379/2003 prevede
che la remunerazione per la disponibilita' della capacita' produttiva
sia  applicata a tutte le unita' di produzione ubicate sul territorio
nazionale  che  risultino  dispacciabili  secondo  le  regole  per il
dispacciamento   definite   dalla  societa'  Gestore  della  rete  di
trasmissione  nazionale  S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) e
che  si  rendano disponibili nei giorni che risultano critici ai fini
della copertura della domanda nazionale (di seguito: giorni critici),
comprensiva del necessario margine di riserva di potenza;
    l'art.   5,  comma  5.4,  del  decreto  legislativo  n.  379/2003
prevedeva  che  detta  remunerazione  venisse esclusa con riferimento
alle  unita' di produzione che, nei giorni critici, producevano sulla
base  di  contratti bilaterali per la quota di capacita' impegnata in
detti contratti;
    la  disposizione di cui al precedente alinea e' stata modificata,
a  far  data  dal 29 luglio 2004, dalla legge n. 186/2004, e che, per
effetto  di  tale  modifica,  da  allora  prevede  l'ammissione  alla
predetta  remunerazione  delle  unita'  di produzione che, nei giorni
critici,  producono  sulla  base di contratti bilaterali anche per la
quota di capacita' impegnata in detti contratti;
  Ritenuto   che   sia   opportuno   adeguare   l'allegato   A  della
deliberazione  n.  48/04  al  nuovo dettato dell'art. 5, comma 4, del
decreto legislativo n. 379/2003;
                              Delibera:

  1.  Di  modificare  l'allegato  A alla deliberazione n. 48/04, come
segue:
    al comma 31.1, prima delle parole «Ai soli fini» sono aggiunte le
parole «Salvo quanto stabilito al comma 31.2,»;
    dopo il comma 31.1, e' aggiunto il seguente comma:
      «31.2  A  partire  dal  29 luglio  2004,  e  fino a termine del
periodo  transitorio, la somma di cui alla lettera b) del comma 31.1,
ai  soli  fini  della remunerazione della disponibilita' di capacita'
produttiva, e' posta a zero.».
  2. Di pubblicare l'allegato A alla deliberazione n. 48/04 nel testo
risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente
provvedimento.
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
    Milano, 4 novembre 2004
                                                 Il presidente: Ortis