IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Milano

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a
seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con
modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo
comma dell'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale della Cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  Uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali
aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio
per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio
ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
Direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi,  Div. IV,  prot. n.
1579551  del  30  settembre  2003 relativa ai decreti ministeriali 17
luglio 2003;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel caso in specie: la scadenza del termine
di  durata  e  l'impossibilita' di funzionamento dell'assemblea della
societa'  cooperativa  «Oros  Box - Cooperativa edilizia a r.l.», con
sede in Milano, via Curio Dentato, 11;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della
cooperazione,  Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
Divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale  ispettivo  in  data 30 marzo 2003 relativo alla
societa'  cooperativa  «Oros  Box - Cooperativa edilizia a r.l.», con
sede in Milano, via Curio Dentato, 11, da cui risulta che la medesima
trovasi  nelle  condizioni  previste dall'allora art. 2544 del codice
civile  e  dall'art.  2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400,
perche'  sussistono  le  seguenti  cause:  non  ha depositato bilanci
successivamente  a  quello al 31 dicembre 1993 e non emerge attivo da
liquidare;
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo
all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento
di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della
Commissione  (nel  caso  di  specie: la cooperativa non ha depositato
bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1993);
                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa «Oros Box - Cooperativa edilizia a r.l.»,
sede  legale  Milano,  via  Curio  Dentato, 11, costituita per rogito
notaio  dott.  Paolo Carbone di Cesano Maderno in data 28 marzo 1987,
repertorio  n. 27327, racc. n. 3830, B.U.S.C. n. 13200/232513, codice
fiscale  n.  08776220157,  e'  sciolta,  senza  dar luogo a nomina di
commissario  liquidatore,  ai  sensi dell'art. 2545-septiesdecies del
codice  civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n.
400,  in  quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre
1993 e non emerge attivo da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 4 novembre 2004
                                     Il direttore provinciale: Truppi