LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 28 ottobre 2004:
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, recante le
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
  Vista  la  legge-quadro  in  materia  di  formazione  professionale
21 dicembre 1978, n. 845;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, 1'art. 68
concernente l'obbligo di frequenza ad attivita' formative;
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per
la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,   recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n.
257,  contenente  il  regolamento  di  attuazione  dell'art. 68 della
citata legge n. 144/1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale n. 174/2001 sul sistema della certificazione delle competenze
nella formazione professionale;
  Visto   l'accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza  Unificata  il
19 giugno  2003  (Rep. atti n. 660/CU) per la realizzazione dall'anno
scolastico   2003/2004   di   un'offerta  formativa  sperimentale  di
istruzione  e  formazione  professionale  e  i  successivi protocolli
d'intesa  siglati  tra  le  singole regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  il  MIUR  e  il MLPS e tra singole regioni e
direzioni scolastiche regionali;
  Visto  l'accordo  sancito  in  sede  di Conferenza Stato-regioni il
15 gennaio 2004 (Rep. atti n. 1901) per la definizione degli standard
formativi  minimi  relativi  alle  competenze di base nell'ambito dei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;
  Tenuto  conto  degli  obiettivi  indicati  dal Consiglio europeo di
Lisbona  per  il  2010,  contenuti  in  Conclusioni  della Presidenza
Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000;
  Vista  la  proposta  di  decisione  relativa al quadro unico per la
trasparenza   delle   qualifiche   e   delle  competenze  (Europass),
presentata  al  Parlamento  europeo  e al Consiglio dalla Commissione
delle Comunita' europee il 17 dicembre 2003;
  Considerata   la  necessita'  di  definire  le  condizioni  per  il
riconoscimento, a livello nazionale e comunitario, dei crediti, delle
certificazioni   e  dei  titoli,  compresi  i  crediti  acquisiti  in
apprendistato,  ai  fini  dei  passaggi  dai  percorsi  formativi  ai
percorsi   scolastici   e  viceversa,  previsti  dal  citato  accordo
19 giugno 2003;
  Vista  la  proposta  di  accordo  di cui all'oggetto, trasmessa dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota
del 30 luglio 2004;
  Considerato che nell'incontro tecnico del 21 ottobre 2004, e' stata
esaminata  una  nuova  proposta  di accordo presentata dalle regioni,
condivisa  dai  rappresentanti  delle  autonomie  locali, e che nella
stessa sede si e' convenuto su alcune modifiche al testo;
  Vista  la  nuova  stesura  del  testo  dell'accordo  trasmesso  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca con nota
del 25 ottobre 2004;
  Considerato  che,  nell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza,  i
presidenti delle regioni e delle province autonome e i rappresentanti
delle   istituzioni   locali,   hanno  espresso  il  proprio  assenso
all'accordo in oggetto;
  Acquisito  nell'odierna  seduta  di questa Conferenza l'assenso del
Governo,  delle  regioni  e  province  autonome,  delle province, dei
comuni e delle comunita' montane;
                           S a n c i s c e
                        il seguente accordo:
Premesso
  che il presente accordo si colloca nell'attuale fase transitoria di
attuazione della legge n. 53/2003;
  che si conviene sui seguenti principi generali:
    a) l'affermazione  del diritto di ogni persona alla spendibilita'
delle  certificazioni  acquisite  ed  al  riconoscimento  dei crediti
formativi  nel sistema educativo di istruzione e formazione a livello
nazionale.  Tale diritto prevede l'accesso a percorsi di istruzione e
formazione   della   persona   che  ha  le  competenze  necessarie  e
sufficienti per poter proficuamente seguire il percorso scelto;
    b) la  salvaguardia  dell'unitarieta'  del  sistema  educativo di
istruzione  e  formazione,  al  cui scopo, nel quadro della normativa
vigente,  si  confermano ed individuano dispositivi di certificazione
condivisi,  che,  mettendo  in  trasparenza  le competenze acquisite,
permettano  il  riconoscimento delle stesse in termini di crediti per
tutte  le  persone  in sintonia con la realizzazione del quadro unico
europeo per la trasparenza dei titoli e delle certificazioni;
    c) la  necessita'  di  definire misure che valorizzino nella piu'
ampia  accezione  possibile  la  qualifica  ottenuta  al  termine dei
percorsi  sperimentali  di  cui  all'accordo  19 giugno  2003,  anche
valorizzando  al  massimo  la  coerenza di indirizzo e facilitando la
prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori;
    d) la  necessita'  di  favorire la prosecuzione degli studi anche
attraverso  passaggi tra i sistemi formativi, sostenendo gli studenti
con interventi integrativi e modalita' di recupero dei debiti;
    e) la  necessita'  di  estendere gli effetti del presente accordo
anche  a  coloro  che abbiano compiuto 18 anni di eta', allo scopo di
far  conseguire  piu' alti livelli di istruzione al maggior numero di
persone;
  Il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le  regioni, le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano, le province, i comuni e le
comunita' montane concordano che:
    1)  al  fine di agevolare la comprensione reciproca tra i sistemi
formativi,  per  l'attribuzione  di significati condivisi ai concetti
che  vi  ricorrono  e  la conseguente coerenza dei dispositivi che ne
discendono,  si  conviene  di  fare  riferimento  al  «Glossario  per
l'educazione degli adulti», realizzato dall'INVALSI e dall'ISFOL, che
ne  curano  congiuntamente l'aggiornamento in relazione agli sviluppi
del  quadro normativo comunitario e nazionale, soprattutto in materia
di  trasparenza  delle  qualifiche  e  delle  competenze,  nonche' di
riconoscimento dei crediti e della qualita' della formazione;
    2)   per   favorire   il   reciproco  passaggio  tra  istituzioni
scolastiche   e  formative,  all'interno  del  sistema  educativo  di
istruzione   e   formazione,   anche   in  attuazione  degli  accordi
territoriali di cui al punto 7 dell'accordo quadro 19 giugno 2003, si
ritengono  necessarie,  nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche  e  formative,  iniziative  di sostegno, anche attraverso
apposite  attivita'  didattiche  che  abbiano l'obiettivo di favorire
l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta;
    3)   le   certificazioni,  finali  ed  intermedie,  attestano  le
competenze  acquisite,  anche con riferimento al raggiungimento degli
standard   formativi  minimi,  a  partire  da  quelli  relativi  alle
competenze  di  base  gia'  individuati  con  l'accordo  in  sede  di
Conferenza  Stato-regioni  e  province  autonome  di Trento e Bolzano
15 gennaio 2004;
    4)  per  il riconoscimento - tra i sistemi regionali e tra questi
ed il sistema dell'istruzione - della certificazione delle qualifiche
professionali  rilasciate  dalle  regioni  a conclusione dei percorsi
formativi  ed  in  particolare di quelli di cui al citato Accordo, si
utilizza  il  modello A,  parte  integrante del presente accordo gia'
sperimentato  dalle  stesse  con riferimento al decreto del Ministero
del  lavoro  12 marzo  1996  relativo  all'«Adozione degli indicatori
minimi  da  riportare  negli  attestati  di  qualifica  professionale
rilasciati  dalle  regioni  e  province  autonome», ferme restando le
eventuali   determinazioni   delle   regioni   in   merito  alla  sua
integrazione;
    5)  agli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima
del conseguimento della qualifica, compresi coloro che interrompono i
percorsi  di  formazione  di  cui al citato Accordo, e' rilasciata la
certificazione   intermedia   delle  competenze  comunque  acquisite,
secondo il modello di riferimento B, che costituisce parte integrante
del presente accordo;
    6)  per  favorire,  in  modo  unitario,  la  spendibilita'  delle
certificazioni  intermedie,  ai fini del riconoscimento di crediti in
ingresso  al  percorso  scelto  dalla  persona per il passaggio dalla
formazione  professionale  all'istruzione  si fa riferimento a quanto
previsto  dai modelli approvati con il decreto di cui dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000;
    7) per facilitare e semplificare la prosecuzione al IV anno degli
istituti  secondari  superiori  attraverso  la  valorizzazione  della
qualifica  ottenuta in esito ai percorsi sperimentali triennali anche
in coerenza con l'art. 191, comma 6 del decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  gli  uffici  scolastici  regionali e gli assessorati
competenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e
Bolzano  possono  definire, in via sperimentale e attraverso apposite
intese, ambiti di corrispondenza che costituiscono un riferimento per
le  commissioni previste dal citato art. 6 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  257/2000;  tali  accordi valgono anche ai fini
della  realizzazione  di  quanto  indicato  al precedente punto 6). I
risultati  conseguiti  dalla  sperimentazione  saranno considerati ai
fini  della  loro generalizzazione in ambito nazionale previo accordo
in Conferenza Unificata;
    8)  per  il  passaggio  dai  percorsi dell'istruzione ai percorsi
della  formazione  professionale  la  definizione  delle modalita' di
riconoscimento del credito formativo e della relativa attribuzione di
valore,  anche  in relazione a quanto indicato all'art. 6 del decreto
ministeriale  30 maggio 2001, n. 174, viene determinata dalle regioni
e  dalle  province  autonome di Trento e di Bolzano, dandone evidenza
secondo  elementi,  che  consentano  la  tracciabilita' del processo,
comprendenti   quelli   minimi   specificati   nel   modello  di  cui
all'allegato C,   che   costituisce  parte  integrante  del  presente
accordo;
    9) le persone in eta' di obbligo formativo o che abbiano compiuto
i  18  anni possono accedere ai percorsi di formazione professionale,
sulla  base  degli  apprendimenti  e  delle  competenze  acquisiti in
contesti  formali, non formali e informali, previo riconoscimento del
credito  formativo  secondo il citato modello C, attraverso procedure
trasparenti,  individuate  dalle regioni e dalle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano;  in tali procedure va previsto, ad un livello
definito  dalle stesse, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche,  il  coinvolgimento  di  operatori  o rappresentanti dei
diversi   sistemi   interessati:  istruzione,  formazione,  lavoro  e
l'attribuzione   di   valore   anche  ai  titoli,  alle  attestazioni
rilasciate dai sistemi di provenienza o alle autodichiarazioni;
    10)  la  valutazione  dei  crediti  va  effettuata  sulla base di
criteri preventivamente adottati secondo le procedure di cui al punto
9), in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui
la  persona  chiede  di  essere  inserita,  con  l'indicazione  della
necessita'  dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta,
da  effettuarsi  tramite  modalita'  didattico-formative  o azioni di
accompagnamento tese a far ottenere il successo formativo;
    11) la documentazione e le certificazioni di cui ai punti 2), 3),
4),  5),  6),  8)  e  9)  concorrono  alla  composizione del Libretto
formativo  del cittadino di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.
276/2003, sulla base dei relativi criteri generali definiti a livello
nazionale con accordo in sede di Conferenza Unificata.

      Roma, 28 ottobre 2004

                                             Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino