IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19, che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Vista  l'istanza  del  dott.  Ege  Harald,  nato  a  Ravensburg  il
18 maggio  1965,  cittadino  tedesco,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento   del   proprio  titolo  di  psicologo  conseguito  in
Germania;
  Rilevato  che  il  richiedente e' in possesso del titolo accademico
Dipl.-Verw.-Wiss.   conseguito   presso   la   facolta'   di  scienze
amministrative dell'Universita' di Costanza in data 20 agosto 1992;
  Considerato che il dott. Ege e' altresi' in possesso del diploma di
specialista  in relazioni industriali e del lavoro, conseguito presso
l'Universita'  degli  studi  di  Bologna in data 7 luglio 1994, e del
titolo   di   dottore   di   ricerca   in  psicologia  del  lavoro  e
dell'organizzazione,  conseguito  presso  la  stessa  Universita'  il
18 giugno 1998;
  Preso   atto  che  il  dott.  Ege  risulta  iscritto  alla  «BDP  -
Berufsverband deutscher psychologen» da dicembre 1999;
  Visto  che,  in  data 20 novembre 2001, l'istanza di riconoscimento
del  dott.  Ege  e'  stata respinta, poiche' il richiedente non aveva
dimostrato   di   possedere  due  anni  di  esperienza  professionale
nell'ambito della psicologia, come richiesto dall'art. 3, lettera b),
della direttiva n. 89/48/CEE e dall'art. 3 del decreto legislativo n.
115/1992 per quei Paesi in cui la professione non sia regolamentata;
  Vista  la domanda di riconoscimento nuovamente presentata dal dott.
Ege   in   data   22 settembre   2004  sulla  base  della  esperienza
professionale maturata, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 19 ottobre 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
  Al dott. Ege Harald, nato a Ravensburg il 18 maggio 1965, cittadino
tedesco,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli psicologi -
sezioni A e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 16 novembre 2004
                                          Il direttore generale: Mele