IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986,  n.  41,  dall'art.  11  della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
dall'art.  14  del  decreto-legge  22 maggio 1993, n. 155, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1° luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  variazione  effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto all'anno precedente e che
tali   incrementi  annuali  verranno  riassorbiti  nell'anno  in  cui
scattera'  la  variazione  retributiva minima non inferiore al 10 per
cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986,
n.   41,  rispetto  alla  retribuzione  presa  a  base  per  l'ultima
rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° agosto  2003,  concernente  la
rivalutazione  delle  prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio
2003 per il settore agricoltura;
  Vista   la   delibera   del   Presidente-Commissario  straordinario
dell'INAIL n. 464 del 21 giugno 2004;
  Visto  che si e' verificata una variazione pari all'11,92 per cento
tra  la retribuzione media giornaliera del 2003 rispetto a quella del
1998, stabilita con decreto ministeriale 3 maggio 1999.

                              Decreta:

                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986,  n.  41,  dall'art.  11  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art.  14,  lettera  e),  della  legge  19 luglio  1993, n. 243 e
dall'art.  11  del  decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, la
retribuzione  annua  convenzionale  per la liquidazione delle rendite
per  inabilita'  permanente  e  per morte e' fissata, a decorrere dal
1° gennaio 2004, in euro 18.655,01.
  A  norma  dell'art.  14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n.
243,  la  retribuzione  annua convenzionale per la liquidazione delle
rendite   per  inabilita'  permanente  e  per  morte  decorrenti  dal
1° giugno  1993,  in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma
1, lettera b), del citato Testo Unico, e' fissata dal 1° gennaio 2004
in  euro  12.360,60,  pari  al  minimale  di  legge  previsto  per  i
lavoratori dell'industria.