IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2003, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2003 per il settore agricoltura; Vista la delibera del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL n. 464 del 21 giugno 2004; Visto che si e' verificata una variazione pari all'11,92 per cento tra la retribuzione media giornaliera del 2003 rispetto a quella del 1998, stabilita con decreto ministeriale 3 maggio 1999. Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte e' fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in euro 18.655,01. A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato Testo Unico, e' fissata dal 1° gennaio 2004 in euro 12.360,60, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.