IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  2446/2000 del
6 novembre  2000  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione  della  denominazione  di  origine  protetta  «Terre di
Siena»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, nel quadro della
procedura  di  cui  all'art.  5  del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto  29 settembre  2004 con il quale l'organismo «pH
S.r.l.»  con  sede  in  Tavarnelle  Val  di Pesa (Firenze), localita'
Sambuca  Val  di  Pesa,  Strada  della  Pesa  e' stato autorizzato ad
espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio  2081/92  per  la denominazione di
origine  protetta  «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di
oliva;
  Considerato  che  nell'art. 2, quart'ultima riga, e' stata inserita
erroneamente «Monti Iblei»;
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di apportare la dovuta correzione
al decreto ministeriale 29 settembre 2004, art. 2, quart'ultima riga,
sopra citato;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  Nel    decreto    ministeriale    29 settembre    2004,    relativo
all'autorizzazione  dell'organismo «pH S.r.l.» con sede in Tavarnelle
Val  di  Pesa  (Firenze), localita' Sambuca Val di Pesa, Strada della
Pesa  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine
protetta  «Terre  di  Siena» riferita all'olio extravergine di oliva,
registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n.
2081/92, all'art. 2, quart'ultima riga, dove e' scritto «Monti Iblei»
leggasi «Terre di Siena».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 novembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate