Con  decreto  del direttore generale per lo sviluppo produttivo e
la  competitivita'  e  del  direttore  generale  della tutela e delle
condizioni di lavoro del 12 novembre 2004;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459;
    Visto   altresi   la   direttiva  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;
    Vista  l'istanza  presentata dall'Organismo SIDEL S.p.a. con sede
legale  in  via  Larga,  34/2  - Bologna, acquisita in atti di questo
Ministero  in data 15 aprile 2004, prot. n. 830248, volta ad ottenere
l'autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita'  di  certificazione
relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento
ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;
    Vista  la nota dell'Organismo SIDEL S.p.a. con sede legale in via
Larga,  34/2 - Bologna, acquisita in atti di questo Ministero in data
23 settembre  2004, prot. n. 831238 con la quale e' stata integrata e
completata la documentazione gia' prodotta;
    Considerato  che  l'Organismo SIDEL S.p.a. con sede legale in via
Larga,  34/2  -  Bologna  ha  dichiarato  di  essere  in possesso dei
requisiti  minimi  di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente
della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
    Visto    le    risultanze    dell'esame    istruttorio   esperito
congiuntamente  con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nella   riunione   tenutasi   presso  il  Ministero  delle  attivita'
produttive il 30 settembre 2004;
    L'Organismo  SIDEL  S.p.a.  con  sede legale in via Larga, 34/2 -
Bologna  e'  autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformita'
ai  requisiti  essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui
all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:
      A. Macchine
        15. Ponti elevatori per veicoli.
        16.  Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio
di caduta verticale superiore a 3 metri.
    L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.