IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata da: Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico di Modena Soc. Cons. a r.l., con sede in Solara Camporto (Modena), via 1° maggio n. 42 - Consorzio Aceto Balsamico di Modena, con sede in Modena, via Ganaceto n. 134 - Comitato Produttori Indipenedenti Aceto Balsamico di Modena, con sede in Modena, via Cesare Costa n. 19/d, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 67508 del 16 novembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale i soggetti richiedenti il riconoscimento della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», hanno chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti richiedenti il riconoscimento della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena».