IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata da: Consorzio Produzione Certificata
Aceto  Balsamico  di  Modena  Soc.  Cons.  a r.l., con sede in Solara
Camporto (Modena), via 1° maggio n. 42 - Consorzio Aceto Balsamico di
Modena, con sede in Modena, via Ganaceto n. 134 - Comitato Produttori
Indipenedenti  Aceto  Balsamico  di  Modena,  con sede in Modena, via
Cesare  Costa  n.  19/d,  intesa  ad  ottenere la registrazione della
denominazione  «Aceto  Balsamico di Modena», ai sensi dell'art. 5 del
citato regolamento n. 2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 67508 del 16 novembre 2004 con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ha trasmesso
all'organismo   comunitario   competente   la   predetta  domanda  di
registrazione,  unitamente  alla  documentazione pervenuta a sostegno
della stessa;
  Vista   l'istanza   con   la   quale   i  soggetti  richiedenti  il
riconoscimento della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», hanno
chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.  5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato
all'art.  1,  paragrafo  2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra
richiamato;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli   interessati   all'utilizzazione  della  denominazione  «Aceto
Balsamico  di  Modena»,  in attesa che l'organismo comunitario decida
sulla   domanda   di   riconoscimento  della  indicazione  geografica
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti richiedenti
il  riconoscimento  della  denominazione «Aceto Balsamico di Modena»,
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della   denominazione   «Aceto   Balsamico  di  Modena»,  secondo  il
disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo
comunitario e allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena».