IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed in particolare l'art. 4, comma 250 che prevede la ripartizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, della somma di Euro 25.000.000,00 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004, tra gli interventi di cui all'art. 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione; Vista l'ordinanza 2 aprile 2004 concernente «Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - norme relative alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli animali vaccinati» ed in particolare l'art. 4 che prevede la concessione di indennizzi agli allevatori che hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), nonche' di indennizzi agli allevatori conseguenti alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorita' sanitarie per la stessa malattia, secondo le modalita' di calcolo e di erogazione stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Vista l'ordinanza 10 giugno 2004 concernente «Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - norme relative alla vaccinazione e movimentazione degli animali sensibili»; Visto il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, relativo a interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica che tra l'altro riduce le autorizzazioni di spesa del fondo investimenti di circa il 25% dello stanziamento totale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1102 del 16 luglio 2004 con il quale, a seguito del predetto decreto legge n. 168/2004 l'importo per l'attuazione degli interventi, di cui aIl'art. 4, comma 250 della innanzi citata legge n. 350/2003, e' stato ridotto ad Euro 18.750.000,00; Ritenuta l'opportunita' di destinare l'intera disponibilita' di Euro 18.750.000,00 per la concessione di indennizzi di cui all'art. 4 dell'ordinanza innanzi indicata del 2 aprile 2004 e ripartirla secondo criteri concordati; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 14 ottobre 2004; Decreta: Art. 1. 1. Gli indennizzi, di cui all'art. 4, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza del 2 aprile 2004, da corrispondere agli allevatori che hanno subito danni indiretti, individuati nel calo quali-quantitativo della produzione o della ridotta inseminabilita' fecondativa, determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), sono cosi' determinati: A) calo quali-quantitativo della produzione lattiera: a) bovini da latte: nella misura massima di Euro 58,8/bovina in lattazione; b) ovini da latte: nella misura massima di Euro 15,4/pecora in lattazione; B) Ridotta inseminabilita' o fecondabilita': a) bovini da carne: nella misura massima di Euro 700 ogni 33 fattrici allevate; b) ovini da carne: nella misura massima di Euro 13,2 ogni 40 pecore allevate. 2. Per gli ovini abbattuti per atassia o per distacco grave del vello, con ordinanza dell'Autorita' sanitaria, entro 10 giorni dalla vaccinazione, spetta al proprietario una indennita' pari al 100% del valore di mercato secondo le procedure e le modalita' stabilite dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298. 3. L'allevatore che intende beneficiare dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2 deve allegare alla domanda da presentare alle Regioni competenti per territorio: a) consistenza della mandria o del gregge prima della vaccinazione; b) elenco animali vaccinati; c) scheda di indagine epidemiologica allegata al protocollo per la vaccinazione nei confronti della Blue tongue diffuso dal Ministero della salute con nota DGVA.VII-2751-PI.8d/18 del 6 febbraio 2004; d) scarto tra consegna del latte prima delle vaccinazioni e quella dei sessanta giorni successivi alla vaccinazione giustificato attraverso probante documentazione. La consegna del latte e' ponderata per gli animali in lattazione; e) ordinanza Autorita' sanitaria competente ed attestato di abbattimento da parte del veterinario ufficiale nel caso di atassia o di distacco grave del vello. 4. Gli indennizzi di cui presente articolo decorrono dall'inizio della campagna 2004 di profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue),