IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2004)  ed in particolare l'art. 4, comma 250 che prevede
la  ripartizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  Regioni  e  Province  autonome di Trento e Bolzano, della
somma  di Euro 25.000.000,00 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
di  cui  all'art.  4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno
2004,  tra  gli  interventi di cui all'art. 129, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista  la decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004
che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti
di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;
  Vista l'ordinanza 2 aprile 2004 concernente «Febbre catarrale degli
ovini   (Blue  tongue)  -  norme  relative  alla  vaccinazione,  agli
indennizzi  e  alla  movimentazione  degli  animali  vaccinati» ed in
particolare  l'art.  4  che prevede la concessione di indennizzi agli
allevatori   che  hanno  subito  danni  indiretti  determinati  dalla
profilassi  immunizzante  nei  confronti della febbre catarrale degli
ovini   (Blue   tongue),   nonche'   di  indennizzi  agli  allevatori
conseguenti  alla  restrizione  della  movimentazione  dei  bovini  a
seguito  dei  provvedimenti  emessi  dalle Autorita' sanitarie per la
stessa  malattia,  secondo  le  modalita'  di calcolo e di erogazione
stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  l'ordinanza  10 giugno  2004  concernente  «Febbre catarrale
degli  ovini  (Blue  tongue)  -  norme  relative  alla vaccinazione e
movimentazione degli animali sensibili»;
  Visto   il  decreto  legge  12 luglio  2004,  n.  168,  relativo  a
interventi  urgenti  per il contenimento della spesa pubblica che tra
l'altro  riduce  le autorizzazioni di spesa del fondo investimenti di
circa il 25% dello stanziamento totale;
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
n.  1102  del  16 luglio  2004  con  il quale, a seguito del predetto
decreto   legge   n.   168/2004   l'importo  per  l'attuazione  degli
interventi,  di  cui aIl'art. 4, comma 250 della innanzi citata legge
n. 350/2003, e' stato ridotto ad Euro 18.750.000,00;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  destinare  l'intera disponibilita' di
Euro 18.750.000,00 per la concessione di indennizzi di cui all'art. 4
dell'ordinanza  innanzi  indicata  del  2 aprile  2004  e  ripartirla
secondo criteri concordati;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del
14 ottobre 2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Gli  indennizzi,  di  cui  all'art.  4, comma 1, primo periodo,
dell'ordinanza  del  2 aprile  2004, da corrispondere agli allevatori
che    hanno   subito   danni   indiretti,   individuati   nel   calo
quali-quantitativo  della  produzione o della ridotta inseminabilita'
fecondativa,  determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti
della   febbre  catarrale  degli  ovini  (Blue  tongue),  sono  cosi'
determinati:
    A) calo quali-quantitativo della produzione lattiera:
      a) bovini da latte: nella misura massima di Euro 58,8/bovina in
lattazione;
      b) ovini  da latte: nella misura massima di Euro 15,4/pecora in
lattazione;
    B) Ridotta inseminabilita' o fecondabilita':
      a) bovini  da  carne:  nella misura massima di Euro 700 ogni 33
fattrici allevate;
      b) ovini  da  carne:  nella misura massima di Euro 13,2 ogni 40
pecore allevate.
  2.  Per  gli  ovini  abbattuti per atassia o per distacco grave del
vello,  con ordinanza dell'Autorita' sanitaria, entro 10 giorni dalla
vaccinazione,  spetta al proprietario una indennita' pari al 100% del
valore di mercato secondo le procedure e le modalita' stabilite dalla
legge  2 giugno  1988,  n.  218, e dal decreto ministeriale 20 luglio
1989, n. 298.
  3.  L'allevatore  che intende beneficiare dell'indennizzo di cui ai
commi  1  e  2  deve allegare alla domanda da presentare alle Regioni
competenti per territorio:
    a) consistenza   della   mandria   o   del   gregge  prima  della
vaccinazione;
    b) elenco animali vaccinati;
    c) scheda  di  indagine epidemiologica allegata al protocollo per
la vaccinazione nei confronti della Blue tongue diffuso dal Ministero
della salute con nota DGVA.VII-2751-PI.8d/18 del 6 febbraio 2004;
    d) scarto  tra  consegna  del  latte  prima  delle vaccinazioni e
quella  dei sessanta giorni successivi alla vaccinazione giustificato
attraverso   probante   documentazione.  La  consegna  del  latte  e'
ponderata per gli animali in lattazione;
    e) ordinanza  Autorita'  sanitaria  competente  ed  attestato  di
abbattimento da parte del veterinario ufficiale nel caso di atassia o
di distacco grave del vello.
  4.  Gli  indennizzi  di cui presente articolo decorrono dall'inizio
della  campagna  2004  di profilassi immunizzante nei confronti della
febbre catarrale degli ovini (Blue tongue),