IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei Monopoli di Stato

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il regolamento emanato con decreto 2 giugno 1998, n. 174, in
attuazione  dell'art.  3,  comma  230,  della  legge n. 549 del 1995,
recante  norme  per  l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore  ed  a quota fissa su competizioni sportive organizzate
dal   CONI,   ed  in  particolare  l'art.  2,  comma  1,  del  citato
regolamento,  in  base  al quale il CONI ha attribuito le concessioni
per l'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed
a quota fissa a persone fisiche o societa';
  Visto  il  decreto  7 aprile 1999 di approvazione della convenzione
tipo  per  l'affidamento  dei  servizi  relativi  alla raccolta delle
scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452,
convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro,
disposizioni  in materia di ridefinizione delle condizioni economiche
delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di
giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato;
  Visto  il  decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato
dal   decreto   interdirigenziale   2 agosto   2002,   recante  norme
disciplinanti  la  ridefinizione  delle  condizioni  economiche delle
concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione
del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  2002,  n.  178,  che  ha
attribuito  in  concessione all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  le  funzioni  relative  ai  giochi,  scommesse  e concorsi
pronostici  connessi  con  manifestazioni sportive, ferma restando la
riserva  del  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano (CONI) prevista
dall'art. 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496;
  Visto  il  disciplinare  di concessione ex lege del 6 novembre 2002
tra  il  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  e l'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato che ha stabilito il passaggio delle
predette competenze a far data dal 1° luglio 2003;
  Visto  l'art.  39,  comma  12-bis, della legge 24 novembre 2003, n.
326,  che  ha esteso ai concessionari per la raccolta delle scommesse
sportive  i benefici previsti dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  147,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  200  e  dal  decreto  interdirigenziale  10 ottobre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003;
  Tenuto  conto  che la societa' Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione
Iole  & C. S.n.c., titolare della concessione n. 3334 per la raccolta
delle  scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa, pur avendo
dichiarato  di  aderire  alle  disposizioni di cui all'art. 39, comma
12-bis,  della  legge  n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in
data 13 luglio 2004, l'attivita' di raccolta delle scommesse sportive
presso l'Agenzia cod. 3334, sita in Legnago (Verona), via dei Caduti,
20,  violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione
tipo;
  Considerato  che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma.
1,  lettera  D),  della stessa convenzione prevede la decadenza dalla
concessione;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  E'  dichiarata decaduta la societa' Agenzia Ippica di Rovigo di
Paglione  Iole  &  C.  S.n.c.,  con  sede legale in Vico Belledonne a
Chiaia,  6  - 89121 Napoli, dalla concessione n. 3334 per la raccolta
delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel
comune di Legnago (Verona).
  2.  Si  provvedera' al recupero, ai sensi delle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
delle  somme,  maggiorate  dei  relativi  interessi,  ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
  3.  Si  dispone,  inoltre,  l'incameramento, fino a concorrenza dei
debiti,   delle   garanzie   prestate  ai  sensi  dell'art.  8  della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
  4.  Avverso  il  presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 novembre 2004
                                          Il direttore generale: Tino