IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce
al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, il potere di sospendere o
differire  con  proprio  decreto,  il termine per l'adempimento degli
obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti interessati da eventi
eccezionali ed imprevedibili;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  concernenti  la  istituzione  del Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Considerato che a seguito dello sciopero generale indetto per il 30
novembre  2004, al quale aderisce anche il personale dipendente delle
banche,  degli  uffici postali e dei concessionari della riscossione,
e'  impedito  il normale assolvimento da parte dei contribuenti degli
obblighi di versamento in scadenza alla medesima data;
  Ritenuta  la  necessita'  di  differire i termini di versamento dei
tributi scadenti alla suddetta data del 30 novembre 2004;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  I  versamenti dei tributi, i cui termini scadono il 30 novembre
2004,  sono  considerati  tempestivi  se  effettuati  entro il giorno
successivo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 2004
                                              Il Ministro: Siniscalco